Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12165 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12165
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15695-2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO MULAS;
– ricorrente –
contro
CONVITTO NAZIONALE VITTORIO CAGLIARI;
– ricorrente –
– intimato –
avverso la sentenza n. 818/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.G. propone ricorso per cassazione contro il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Cagliari, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha rigettato il gravame confermando la sentenza del Tribunale la quale, pronunziando sulla domanda originariamente proposta da F. e M.M. di accertamento dei confini e rilascio di terreno abusivamente occupato rispetto all’atto pubblico in favore di esse attrici da parte del convenuto e sulla riconvenzionale di rilascio e di danni, aveva rigettato le rispettive domande rilevando una difformità tra lotto effettivo e lotto catastale irrilevante perchè la vendita era stata effettuata a corpo e le parti erano rimaste nella concreta disponibilità delle aree determinate convenzionalmente.
Il ricorso stigmatizza quanto affermato in sentenza a proposito di petitum e causa petendi, ribadisce che le attrici avevano chiesto l’accertamento dei confini ed il rilascio delle porzioni di terreno abusivamente occupati e ritiene superfluo trascrivere l’atto di appello.
Come da proposta del relatore, il ricorso propone un generico riesame del merito che va oltre la manifesta infondatezza ma si traduce nella palese inammissibilità dell’unico motivo nemmeno facilmente ricavabile dalla esposizione dello stesso non indicando nè le norme violate nè l’omesso esame di fatto decisivo e controverso rispetto ad una sentenza che, pur rilevando una difformità tra lotto effettivo e lotto catastale, ha statuito che la vendita era stata effettuata a corpo e le parti erano rimaste nella concreta disponibilità delle aree determinate convenzionalmente donde il rigetto delle contrapposte domande.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 1017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017