Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12165 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 14/06/2016), n.12165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9649/2014 proposto da:

A.F., D.L., O.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA O. LAZZARINI 19, presso lo

studio dell’avvocato UGO SGUEGLIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA SGUEGLIA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 289/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

20/01/2014, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato ANDREA SGUEGLIA, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L., A.F., O.F. con separati ricorsi successivamente riuniti dalla Corte di Appello di Perugia chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg., all’equa riparazione del danno sofferto a causa dell’irragionevole durata del processo instaurato dinnanzi al Tar del Lazio il 15 febbraio 2000 per la dichiarazione di illegittimità del D.I. 13 dicembre 1999, n. 474, con il quale era stato chiesto un contributo una tantum per ciascun terminale elettronico. Eccepivano la carenza di potere del Ministero dell’economia e delle finanze ad emanare regolamenti riguardanti la corresponsione di aggi diritti o proventi con riferimento al gioco del lotto.

La Corte di Appello di Perugia con decreto del 19.2.2014 rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.

Secondo la Corte umbra, premesso che la L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia in concreto ricevuto danni patrimoniali e non patrimoniali mediante indennizzi modulabili in relazione dell’effettivo patema d’animo subito, il quale presuppone sia la conoscenza del processo, sia l’interesse ad una sua rapida conclusione, non potendosi consentire, sotto l’egida della riaffermazione del diritto leso, una locupletazione a danno della comunità statale, riteneva che nel caso in esame mancava totalmente un qualsiasi turbamento dell’animo dei ricorrenti collegato al protrarsi dell’incertezza della decisione, posto che il ricorso era stato depositato nel febbraio del 2000 e nel dicembre del 2000 in forza della L. n. 388 del 2000, come gli stessi ricorrenti riconoscevano, era cessata la materia del contendere. Peraltro, i ricorrenti, dopo aver presentato istanza di fissazione di prima udienza il 18 febbraio 2000, erano rimasti inattivi fino al 2008.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dai ricorrenti sopra indicati, con ricorso affidato a tre motivi di cui il primo articolato in quattro profili. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) ratificata in Italia con L. n. 848 del 1955, dei consolidati principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Cassazione in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nella sostanza i ricorrenti si dolgono, innanzitutto, del fatto che la Corte d’appello di Perugia abbia attribuito rilievo risolutivo alla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere del TAR Lazio, di per sè inidonea a comprovare l’esistenza di una situazione di abuso del processo, ravvisabile solo non nei casi di proposizione di lite temeraria.

Proseguono, inoltre, che l’adita Corte avrebbe errato nel negare il diritto all’equa riparazione dei ricorrenti sulla base del comportamento “inerte” tenuto dagli stessi nel giudizio presupposto e della ritardata presentazione delle istanze di fissazione d’udienza.

Sotto altro profilo, i ricorrenti censurano il decreto impugnato per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto soddisfatto il loro interesse in relazione alla riduzione dell’aggio dal 10% all’8% delle riscossioni lorde del servizio di raccolta del gioco del lotto, atteso che la nuova disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, non aveva modificato il punto, oggetto del ricorso presentato innanzi al TAR Lazio. Ancora, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente richiamato la sentenza n. 816 del 2014 di questa Corte, la quale enunciava un principio di diritto riferibile a controversie di carattere bagatellare e/o violazioni minime del termine di durata ragionevole del processo, mentre il giudizio presupposto attiene a una controversia durata per oltre 9 anni, in relazione al quale l’accoglimento della domanda avrebbe comportato rilevanti benefici di carattere patrimoniale.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per non avere l’adita Corte d’appello valutato che la cessazione della materia del contendere poteva valere solo in relazione alla nuova disciplina del c.d. contributo una tantum, e non in relazione alla riduzione dell’aggio dal 10% all’8% delle riscossioni lorde del servizio di raccolta del gioco del lotto.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando come la Corte d’appello, nel ritenere positivamente escluso, nel caso in esame, il pregiudizio morale per effetto dell’irragionevole protrazione del giudizio presupposto, non avrebbe tenuto conto che la domanda proposta dai ricorrenti dinanzi al TAR Lazio impugnava il decreto interministeriale n. 474 del 1999 sotto un duplice profilo, non solo in relazione al c.d. contributo una tantum, ma anche alla diminuzione dell’aggio dal 10% all’8% delle riscossioni lorde da corrispondere ai raccoglitori del gioco del lotto a partire dall’1 gennaio 2000.

Infine, i ricorrenti si dolgono del fatto che nel decreto impugnato si affermi l’infondatezza della domanda, ma non si illustrino le ragioni di tale valutazione, se non attraverso il richiamo al comportamento dei ricorrenti stessi, definito “inattivo” da parte dell’adita Corte.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, come chiarito a più riprese da questa Corte, “in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata” (Cass. n. 9938 del 2010; Cass. n. 18780 del 2010).

Nel caso di specie, la Corte d’appello, nel ritenere che i ricorrenti non avessero subito alcun danno a causa del ritardo nella definizione del giudizio amministrativo a loro carico – in ragione del fatto che la cessata materia del contendere era stata dichiarata su richiesta degli istanti stessi -, ha omesso di considerare che la modifica legislativa intervenuta con la L. n. 388 del 2000, riguardava solo la una tantum per i terminali elettronici, per cui la relativa declaratoria poteva valere limitatamente a tale aspetto, mentre occorreva pronunciarsi sul capo della domanda relativo alla diminuzione dell’aggio dal 10% all’8%. Tanto basta per rilevare l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello di Perugia nel ritenere che tutta la materia del contendere nel giudizio presupposto fosse cessata per effetto della legge di interpretazione autentica in senso conforme, Cass. nn. 9514-9517 del 2015; Cass. nn. 11927-11930 del 2015).

Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’assorbimento dei restanti motivi.

Dunque, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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