Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12165 del 06/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12165
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27569/2009 proposto da:
I.M. (OMISSIS), T.A.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO
18, presso lo studio dell’avvocato PALMACCIO ROSA, rappresentati e
difesi dagli avvocati CANTELLI Giovanni, LAUDANTE GIUSEPPE, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AURAGEST SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIRARDI MARIO, giusta procura ad litem in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA – Agente della Riscossione per le province di
Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,
Padova, Rovigo, Salerno e Venezia – Direzione e Coordinamento di
Equitalia SpA, in persona del Responsabile dell’Agente della
Riscossione per la Provincia di Caserta, elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
AUGUSTO IMONDI, giusta procura a margine del controricorso;
– intimati –
e contro
D.N.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1750/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE del 29.6.09, depositata il 22/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Giuseppe Laudante che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1- – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato:
– l’opposizione proposta dai signori T.A. e I. M., debitori assoggettati a esecuzione immobiliare, agli atti esecutivi, costituiti: a) dall’intervento di Equitalia Polis S.p.a., a causa della mancata notifica dei ruoli e delle cartelle esattoriali nonchè dell’avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e b) dall’aggiudicazione del 15 maggio 2008 per omissione della pubblicità via internet;
– l’opposizione proposta dagli stessi debitori all’esecuzione immobiliare proseguita da Equitalia Polis S.p.a. dopo che la creditrice procedente Capitalia S.p.a. – unico creditore munito di titolo esecutivo – aveva depositato atto di rinuncia agli atti esecutivi.
Per la cassazione della sentenza ricorrono i debitori opponenti con un unico motivo, notificato il 9 dicembre 2009 sia a Equitalia Polis S.p.a. e sia all’aggiudicataria Auragest s.r.l., che resistono con separati controricorsi.
Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
Il ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e degli artt. 474 e 499 c.p.c., censura l’affermazione della sentenza impugnata, che il titolo esecutivo del concessionario della riscossione è costituito non alla cartella esattoriale ma, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, dal ruolo, costituente la ragione giustificatrice necessaria e sufficiente dell’intervento, il cui estratto risulta prodotto agli atti del giudizio per un importo considerevole. I ricorrenti si richiamano sia al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che stabilisce quando e su quali premesse il concessionario procede all’espropriazione forzata, e sia all’art. 474 c.p.c., che stabilisce la condizione generale in forza della quale l’esecuzione forzata può aver luogo. Le norme richiamate regolano il diritto di procedere all’esecuzione forzata, e il loro richiamo è pertinente all’opposizione all’esecuzione, e non già a quelle agli atti esecutivi. Essi contestano, infatti, lo stesso diritto dell’intervenuta Equitalia Polis S.p.a. di procedere in executivis per ottenere il pagamento della cartella esattoriale.
Il ricorso è stato pertanto prodotto per saltum contro una sentenza appellabile, e la sua inammissibilità sotto questo profilo può essere esaminata in camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1”.
2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.
4. Con riferimento alla memoria di parte ricorrente, è da rilevare che essi, nella parte conclusiva del loro ricorso, puntualizzano la loro doglianza sul punto decisivo dell’esecutività del titolo, necessaria per sorreggere la successiva espropriazione, confermando così di voler coltivare la loro opposizione all’esecuzione, che implica l’applicabilità ratione temporis del novellato art. 616 c.p.c. (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49).
5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Euro della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011