Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12164 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7811 – 2016 R.G. proposto da:

NUOVA ASCENSORI MINI LIFT s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Gianluca Flammia ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Nomentana, n. 257, presso lo studio

legale Limatola;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS) (s.n.c.) (OMISSIS), in persona

dell’amministratore B.R.;

– intimato –

Avverso l’ordinanza del 19.2.2016 del tribunale di Napoli Nord;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. CERONI Francesca, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al tribunale di Napoli Nord la “Nuova Ascensori Mini Lift” s.r.l. esponeva che aveva siglato con il condominio dello stabile di (OMISSIS) (s.n.c.) di (OMISSIS), con decorrenza dall’1.12.2012, contratto per la manutenzione in esclusiva dell’ascensore installato all’interno dello stesso condominio; che, benchè avesse provveduto al regolare adempimento dei propri obblighi, controparte in data 3.3.2014 le aveva nondimeno comunicato dichiarazione di recesso dal contratto.

Chiedeva, tra l’altro, che il condominio fosse condannato a corrisponderle l’importo delle penali pattuite in contratto ed a risarcirle il danno arrecatole.

Si costituiva il condominio.

Chiedeva in via preliminare dichiararsi l’incompetenza del giudice adito alla stregua della pattuizione, debitamente sottoscritta da ambedue le parti, di cui all’art. 12 del contratto di manutenzione, pattuizione con cui si era stabilito che il foro competente sarebbe stato in via esclusiva quello di Napoli in deroga a qualsiasi altro criterio previsto per legge.

Con ordinanza del 19.2.2016 il tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio del tribunale di Napoli; compensava le spese di lite.

Esplicitava il tribunale che all’art. 12 del contratto le parti avevano individuato quale foro competente ratione loci il tribunale di Napoli ed avevano sancito, “apertis verbis, l’esclusività di (…) tale competenza” (così ordinanza, pag. 2); che l’eccezione era stata tempestivamente e ritualmente sollevata nè vi era necessità, in dipendenza della prefigurazione di esclusività del foro convenzionale, che il resistente attendesse alla contestazione dei fori alternativamente concorrenti.

Esplicitava altresì che il foro convenzionale esclusivo era destinato ad operare pur se si fosse riconosciuta al condominio resistente veste di consumatore e conseguentemente si fosse individuato nel tribunale di Napoli Nord, nel cui circondario il condominio era ubicato, il foro cosiddetto del consumatore; che invero il condominio resistente, unico legittimato a far valere l’eventuale vessatorietà e dunque l’eventuale nullità della clausola di cui all’art. 12 del contratto, aveva “mostrato la volontà di volersene avvalere, sollevando (…) la relativa eccezione di incompetenza” (così ordinanza, pag. 2).

Esplicitava infine che nessun rilievo aveva la circostanza per cui “al momento della pattuizione della clausola in questione non risultava (…) ancora istituito il Tribunale di Napoli Nord, dovendosi valutare l’efficacia della clausola (…) non (…) in base al variare delle norme sulla geografia giudiziaria” (così ordinanza, pag. 3).

Avverso tale ordinanza la “Nuova Ascensori Mini Lift” s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli Nord con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio dello stabile di (OMISSIS) (s.n.c.) di (OMISSIS) non ha svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della clausola convenzionale derogativa del foro del consumatore, il carattere vessatorio ed abusivo della clausola, la rilevabilità d’ufficio della nullità, la violazione di norme comunitarie, dell’art. 112 c.p.c. e art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 206 del 2005 e dell’art. 111 Cost., comma 6.

Deduce che nel caso di specie “non vi è stata una specifica trattativa tra le parti sulla clausola che deroga alla (…) competenza” (così ricorso, pag. 16), sicchè non può reputarsi superata la presunzione di vessatorietà; che la nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; che il foro del consumatore è esclusivo e tendenzialmente inderogabile.

Il motivo è destituito di fondamento.

E’ sufficiente ribadire che, qualora il consumatore, nell’agire ovvero nel resistere in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè dal giudice d’ufficio (cfr. Cass. (ord.) 19.6.2014, n. 13944; Cass. (ord.) 13.4.2012, n. 5933).

Orbene è innegabile che il condominio intimato in questa sede, nel resistere innanzi al giudice a quo, non ha inteso avvalersi del foro del consumatore.

E ciò ben vero pur a qualificare il condominio in guisa di consumatore (cfr. Cass. (ord.) 22.5.2015, n. 10679, secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di fatto, eccezione e questione decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’errata interpretazione della clausola contrattuale.

Deduce che la propria sede era ubicata nel territorio della sezione distaccata di Marano del tribunale di Napoli, sezione soppressa ed il cui territorio è stato ricompreso nel circondario del tribunale di Napoli Nord a seguito della sua istituzione nel 2014; che a seguito della soppressione della sezione di Marano, quindi, la propria sede è ricaduta nel circondario del tribunale di Napoli Nord, innanzi al quale è stato conseguentemente proposto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; che la soppressione dell’ufficio di Marano comporta che il medesimo foro convenzionale deve essere identificato con quello che ha accorpato quello soppresso.

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Si ribadisce che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato proposto al tribunale di Napoli Nord dalla “Nuova Ascensori Mini Lift” s.r.l. in data 8.9.2015, allorchè il medesimo tribunale era già stato – nel 2014 – istituito.

Sulla scorta di tale rilievo questa Corte non può che ribadire l’insegnamento espresso in una fattispecie analoga, ovvero l’ordinanza n. 1082 del 19.1.2005, a tenor della quale la L. 26 luglio 1991, n. 246, istitutiva del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha devoluto alla cognizione del nuovo ufficio “tutti gli affari pendenti dinnanzi al tribunale di Messina, salvo la cause civili già passate in decisione ovvero i procedimenti penali in cui sia stato già aperto il dibattimento” – con la conseguenza che spetta al tribunale di Messina dichiarare d’ufficio la competenza del nuovo tribunale e di devolvere ad esso la cognizione dei relativi affari – non trova applicazione in quei giudizi che siano stati incardinati in una data posteriore a quella di inizio del funzionamento del nuovo ufficio e che, quindi, non erano ancora in corso a quest’ultima data, per i quali la competenza per territorio resta regolata dalle norme comuni, e in particolare dall’art. 38 c.p.c..

Conseguentemente la convenzionale prefigurazione del tribunale di Napoli, quale foro in via esclusiva competente, rende del tutto irrilevanti la circostanza per cui il territorio di Marano, già sezione distaccata del tribunale di Napoli, ove è ricompresa la sede legale della s.r.l. in questa sede ricorrente, ricade ora nel circondario del tribunale di Napoli Nord ed, al contempo, la circostanza per cui nell’attuale circondario del tribunale di Napoli Nord è ubicato il condominio intimato in questa sede.

In dipendenza del rigetto del ricorso va ribadita la competenza per territorio del tribunale di Napoli.

Il condominio intimato non ha svolto difese.

Nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 23.3.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della s.r.l. ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Napoli; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, “Nuova Ascensori Mini Lift” s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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