Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12164 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 07/05/2021), n.12164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29626/2018 proposto da:

M.W., P.P., MA.OR., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI N. 42, presso lo studio

dell’avvocato EDOARDO GIARDINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANDREA PUBUSA;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI, in persona del procuratore Speciale Dott.

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3,

nello studio dell’avv. Giuseppe Graziosi, che la rappresentata e

difende;

e contro

MU.FR.PA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 731/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/8/2018 la Corte d’Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio disposto da Cass. pen. 34462 del 2016 ai fini della liquidazione dei danno subiti dai congiunti del sig. M.O. in conseguenza del decesso del medesimo all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) (allorquando mentre era alla guida del motocarro Ape Piaggio e si apprestava ad attraversare la S.S. (OMISSIS) – progressiva chilometrica (OMISSIS) – veniva a collisione con l’autovettura Mercedes C 220 condotta dal proprietario sig. Mu.Fr.Pa. che procedeva su tale S.S. (OMISSIS) in direzione di marcia (OMISSIS)) e costituitisi parte civile nel procedimento penale conclusosi con l’assoluzione del Mu. dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e la ravvisata esclusiva responsabilità del sinistro ascritta al M., riconsiderata la vicenda ha ritenuto la concorrente responsabilità del Mu. (nella misura dell’80%) e del defunto M. (nella misura del 20%) nella causazione del sinistro, per l’effetto liquidando somma a titolo di risarcimento dei danni in favore dei congiunti di quest’ultimo, “detratta la percentuale di responsabilità del sinistro attribuito al defunto congiunto”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito le sigg. P.P., M.W. e Or. (rispettivamente moglie e figlie del defunto M.O.) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Groupama Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., art. 651 c.p.p., art. 127 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 149 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio e “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 141,149 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio e “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “sentenza n. 1398/14 del 17.9.2014” del Tribunale di Cagliari, alla sentenza della “Corte d’Appello penale di Cagliari… n. 758/15 (reg. gen. N. 14/2015)”, al “ricorso proposto dalle sigg.re P.P., M.W. e Ma.Or., iscritto al n. 34462/2016 R.G.”, alle “note racc. a.r. del 30.1.2009 (all. 2, fascicolo di parte del giudizio di rinvio), 4.6.2009 (all. 4, fascicolo di parte del giudizio di rinvio), 21.10.2009 (all. 5, fascicolo di parte del giudizio di rinvio), 23.11.2009 (all. 6, fascicolo di parte del giudizio di rinvio), alla “nota del 9,12,2009…. (all. 7, fascicolo di parte del giudizio di rinvio)” i limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v. in particolare), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855; e, da ultimo, Cass., 16/3/2021, n. 7278), giacchè come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente a quella dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978; relativamente al giudizio di rinvio cfr. Cass., 11/3/2021, n. 6832; Cass., 20/4/2020, n. 7958; Cass., 26/9/2017, n. 22333), in tali ipotesi preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicchè esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta infatti soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, l’atto di appello), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l’eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Con la conseguenza che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi soddisfatto (anche) allorquando come nella specie i ricorrenti si limitino a riportare la scansione delle fasi del processo, affidando la sommaria esposizione ad uno o più atti del processo (nel caso, l’impugnata sentenza e la sentenza Cass. pen. 34462 del 2016).

Soluzione che in ogni caso non esime dall’osservanza del requisito – richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso – come detto – non osservato (cfr., da ultimo, Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989).

Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo) come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la “contradditorietà” e l'”illogicità” della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Atteso che nella specie è rimasto accertato che il sinistro in argomento è avvenuto tra l’autovettura Mercedes C 220 condotta dal proprietario Mu. (il quale, mentre procedeva in direzione (OMISSIS), nonostante la presenza della linea continua di mezzeria e di un segnale di pericolo di intersezione con diritto di precedenza nonchè di una colonna di veicoli che limitava la visuale, eseguiva una manovra di sorpasso invadendo quasi completamente la corsia del senso opposto di marcia) e il motocarro Ape Piaggio condotto dal M. (che, provenendo dalla laterale via (OMISSIS), non si arrestava al segnale di “stop”), non può d’altro canto sottacersi (avuto in particolare riferimento al 4 motivo) che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui (poichè l’assoluzione dell’imputato nel giudizio penale secondo la formula “perchè il fatto non sussiste” non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all’affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (v. Cass., 9/5/2019, n. 12225; Cass., 21/04/2016, n. 8035), e a fortiori laddove come nella specie l’assoluzione dell’imputato nel giudizio penale sia stata emessa secondo la formula “perchè il fatto non costituisce reato” (cfr. Cass., 11/3/2016, n. 4764; Cass., 11/2/2011, n. 3376; Cass., 31/5/2010, n. 13212; Cass., 14/2/2006, n. 3193)) ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l’obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all’esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (v. Cass., 25/6/2019, n. 16893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 17/11/2015, n. 23516; Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478).

Orbene, in ossequio ai suindicati principi nell’impugnata sentenza la corte di merito ha effettuato un’autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (“deve ritenersi accertato che il M. aveva omesso di fermarsi al segnale di Stop posto al termine della strada laterale (via (OMISSIS)) da lui percorsa, nè aveva effettuato una manovra di “affaccio” su detta strada al fine di verificare l’eventuale presenza di altri mezzi, ma si era invece immesso direttamente nel flusso della circolazione senza neppure controllare la situazione del traffico su quella strada e senza avvedersi dell’autovettura condotta dalla A. e di quella del Mu., dietro quest’ultima; considerata la brusca frenata della A., e le dichiarazioni del Mu. in ordine alla manovra di fortuna da lui posta in essere, ossia sterzare sulla propria sinistra, pare anche potersi ritenere che questi, più che attuare un sorpasso dell’autovettura della A., avesse “allargato” per evitare di tamponarla, trovandosi peraltro la strada ostruita dal motocarro del M., che aveva proseguito la sua manovra di immissione sulla strada statale e era già arrivato al centro della carreggiata, all’altezza della linea di mezzeria. Per altro verso… il Mu. stava viaggiando ad una velocità che, se pur contenuta nei limiti stabiliti su quella strada, non era adeguata alle condizioni di luogo – prossimità di un incrocio debitamente segnalato; incrocio che rendeva prevedibile la presenza di un mezzo che provenisse dalla strada laterale e che imponeva di tenere una velocità più moderata che avrebbe consentito, come accertato dal perito del Tribunale ing. Po., di attuare una tempestiva azione frenante”), all’esito del quale, avuto riguardo a tali risultanze probatorie, è pervenuta ad ascrivere la causazione del sinistro al concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ravvisando la prevalente responsabilità del M. (nella misura dell’80%) rispetto a quella del Mu. (stimata nel restante 20%).

Orbene, risulta a tale stregua dal giudice di merito assolto (anche) l’obbligo della motivazione circa la maggiore o uguale gravità dell’una o dell’altra colpa, e poichè l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico (cfr. Cass., 24/3/2011, n. 6752), l’operato apprezzamento si sottrae invero al sindacato di legittimità (cfr., da ultimo, con riferimento a differente fattispecie, Cass., 2/4/2021, n. 9200).

Emerge evidente, a tale stregua, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nell’inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Groupama Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Groupama Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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