Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12163 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 22/06/2020), n.12163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34219/2018 proposto da:

S.D.M., elettivamente domiciliato in Trento, alla via

Petrarca, n. 8, presso lo studio dell’avv. Giovanna Frizzi, che lo

rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 946/2018 del Tribunale di Trento depositato il

16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore MACRI’ Ubalda.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Verona in data 29 settembre 2017, che aveva ritenuto la storia narrata dal S. priva di coerenza e credibilità.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere originario di Kayes, regione a sud del Mali, di essere di etnia bambara e di religione mussulmana, di non essere sposato e non avere figli, di aver studiato fino a 17 anni, di aver svolto l’attività di agricoltore, di essere entrato in conflitto con il padre che si opponeva al suo progetto di entrare nel gruppo Ansar Dine, di essere scappato di casa, dopo che il padre aveva ucciso la madre che aveva cercato di difenderlo, di essersi rifugiato in un villaggio vicino fino al 2014, dal quale si era mosso per arrivare in Italia il (OMISSIS), passando per l’Algeria e la Libia.

Il Tribunale ha segnalato quali elementi di scarsa credibilità, la dubbia affiliazione al gruppo Ansar Dine, non essendo stato in grado di indicare nè lo scopo nè l’organizzazione del movimento, e l’assenza di timore per il padre, avendo vissuto per più di un anno in un villaggio limitrofo.

Ha quindi escluso lo status di rifugiato, dal momento che l’interessato non aveva dedotto di essere stato perseguitato per motivi di religione, razza, nazionalità, opinione politica ed appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Ha escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria perchè non era emersa una minaccia grave alla vita nè nel sud del Mali vi era una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata.

Ha escluso il riconoscimento del permesso per motivi umanitari perchè l’organizzazione Ansar Dine aveva matrice jihadista ed aveva compiuto numerosi atti di terrorismo in Mali.

Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Trento sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa valutazione della condizione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato nonchè del requisito del danno grave ai fini della protezione sussidiaria.

Con il secondo lamenta la mancata assunzione di informazioni aggiornate sullo stato di provenienza ai fini della sussistenza della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Con il terzo eccepisce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’errata e contraddittoria motivazione nella parte in cui aveva affermato l’adesione al movimento terroristico ed aveva negato l’integrazione sul territorio italiano e la sua condizione di vulnerabilità. In particolare, contesta che il Tribunale, per un verso, aveva ritenuto il suo racconto non credibile e, per altro verso, aveva mal interpretato le sue dichiarazioni laddove aveva spiegato che aveva aderito ad un gruppo religioso di preghiera retto da O.S.M.H.. Dopo la ricostruzione della disciplina del permesso umanitario, precisa di aver sempre lavorato in Italia e di svolgere un tirocinio retribuito fino al 31 dicembre 2018 presso una società in Trentino, dimostrando capacità di autogestione, desiderio di rendersi autonomo e spiccata propensione al lavoro.

Il ricorso è inammissibile, perchè consiste in generiche censure di fatto che non valgono a disarticolare, sotto il profilo logico, la motivazione del Tribunale.

Nel decreto è ben spiegato per quali motivi il racconto non era apparso credibile, ma il ricorrente non ha censurato specificamente tale punto decisivo nè si è preoccupato di diradare i dubbi espressi dal Tribunale in ordine all’attendibilità (si veda, Cass., Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674, secondo cui il giudice è obbligato a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

L’ulteriore considerazione secondo cui non risultava nell’area di provenienza del richiedente un conflitto armato nè una situazione di violenza indiscriminata costituisce ulteriore motivo per negare sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria, siccome non è emersa la persecuzione per motivi di religione, razza, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale. La vicenda narrata è piuttosto circoscritta ad una lite familiare che è, per sua natura, estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, nè nei casi di protezione sussidiaria (tra le più recenti, Cass., Sez. 6-1, n. 9043 del 01/04/2019, Rv. 653794). Del resto, lo stesso richiedente non aveva denunciato problemi nel periodo di permanenza nel villaggio limitrofo.

L’unico punto critico è costituito effettivamente dalla contraddizione della motivazione quanto all’apprezzamento della circostanza dell’adesione al gruppo Ansar Dine, fatto inizialmente non ritenuto veridico e poi utilizzato per negare il permesso per motivi umanitari, sul presupposto che si trattasse di un gruppo terroristico.

Tale incongruenza non è tuttavia rilevante nell’economia generale della motivazione del rigetto.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis, secondo quanto stabilito da Cass., Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, la domanda essendo stata proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 conv. con modifiche nella L. n. 132 del 2018, costituisce una misura atipica e residuale che ricomprende situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti di una tutela tipica, quale lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità (Cass., Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019). Ai fini del riconoscimento del permesso è, però, necessario operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, raffrontando le condizioni nel Paese d’origine con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass., Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019).

Nella specie, il Tribunale ha motivatamente escluso, con accertamento di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, che il ricorrente si trovasse in una condizione di vulnerabilità.

D’altra parte, non sono state evidenziate specifiche criticità dell’area di provenienza, cioè del sud del Mali, inerendo

le notizie offerte al nord ed al centro del Mali, mentre la prospettazione dell’attività lavorativa occasionale sul territorio italiano non è idonea di per sè sola ad integrare il radicamento richiesto dalla legge per giustificare la permanenza in Italia (Cass., Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298).

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese, siccome l’intimato non ha svolto attività difensiva. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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