Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12163 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9700-2016 proposto da:

M.S., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLA 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI CASADIO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati SERGIO PREDEN ED

ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Ritenuto:

1. che gli odierni ricorrenti, unitamente ad altro lavoratore, hanno adito il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13;

2. che il giudice di primo grado ha accolto la domanda;

3. che la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bologna la quale, in accoglimento del gravarne dell’INPS, ha dichiarato inammissibile la domanda dei ricorrenti per essere questi incorsi nella decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 43;

4. che per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso M.S. e T.G., sulla base di un unico motivo;

4.1. che l’INPS ha depositato tempestivo controricorso;

Considerato:

5. che con l’unico motivo di ricorso con i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, hanno censurato la decisione per avere ritenuto applicabile alla domanda di rivalutazione contributiva il regime decadenziale di cui alle norme richiamate, regime che assumono destinato a regolare solo le azioni giudiziarie in materia di pensione;

5.1. che questa Corte ha ripetutamente affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che con la domanda intesa al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni ed integrazioni, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. E’ stato così innanzitutto chiarito che “dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)”. E’ stato, poi, precisato che nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria (Cass. 11.12685 del 2008; Cass. n. 7527 del 2010; Cass. n. 8926 del 2011; Cass. n. 6331 del 2014; Cass. n. 7934 del 2014; Cass. n. 13578 del 2014) ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. Con l’ulteriore puntualizzazione relativa al carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretta al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia (cfr. Cass. n. 1629 del 2012; id. Cass. n. 11400 del 2012; Cass. n. 14531 del 2012; Cass. n. 14472 del 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 2012; Cass. n. 27148 del 2013; Cass. n. 4778 del 2014);

5.2. che consequenziale alla configurazione della rivalutazione contributiva come beneficio autonomo rispetto alla prestazione pensionistica è l’applicabilità alla relativa domanda del regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 12685 del 2008 (v., nel senso dell’applicabilità di tale regime decadenziale, con effetto preclusivo della proposizione di ulteriori domande giudiziali. fra le altre, Cass. nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926,12052 del 2011, n. 1629 del 2012, ord. n.7964 del 2014);

5.3. che le pronunce richiamate non hanno introdotto alcuna nuova e imprevedibile regola processuale, in contrasto con enunciati precedenti, ma hanno semplicemente esercitato l’ordinaria funzione dichiarativa, tipica dell’interpretazione giurisprudenziale, esplicitando una regola già propria dell’ordinamento, avente carattere di generalità in relazione alla materia delle prestazioni previdenziali;

5.4. che a tanto consegue, pacifica la circostanza che le istanze amministrative erano state proposte dai lavoratori nel corso dell’anno 2005 mentre il ricorso giudiziale era stato instaurato solo nel corso dell’anno 2012 e, quindi, oltre il prescritto termine di tre anni e trecento giorni dalla istanza amministrativa (v. Cass. n. 21672 del 2008), la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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