Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12163 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24442/2009 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI ROSARIO LIVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIRA

Raimondo, giusta procura speciale a margine della memoria di

costituzione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 144/07 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 13.10.08, depositato il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi (per delega avv.

Raimondo Maira) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con l’impugnato decreto in data 29 ottobre 2008, la Corte d’appello di Caltanissetta ha liquidato a favore dell’istante M. G., a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo penale, nel quale l’imputato era stato arrestato il 21 marzo 1995, rinviato a giudizio con decreto del 2002 e assolto con sentenza 1 giugno 2006, la somma di Euro 6.875,00. La corte ha considerato la complessità del processo in relazione all’elevato numero di imputati e al contenuto tecnico dei capi d’imputazione, ma ha ritenuto eccessiva la durata delle indagini preliminari, che si erano concluse il 24 gennaio 2001, con un prolungamento ingiustificato di tre anni e dieci mesi, e ha osservato che anche il dibattimento si era prolungato in modo ingiustificato di nove mesi.

Per la cassazione del decreto, non notificato, il M. ricorre con atto notificato il 2 novembre 2009, per tre motivi.

Con il primo, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 1223 e 2056 c.c. e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, si deduce che il giudice si sarebbe solo apparentemente adeguato alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e si formula il quesito se tutti gli elementi della fattispecie, indicati nello stesso motivo non integrassero ragionevoli motivi per liquidare al ricorrente un’indennità risarcitoria superiore ai criteri fissati dalla Corte europea.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 2056 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., si censura la mancata liquidazione del danno patrimoniale, pure richiesto, e si formulano due quesiti: 1) se tenuto conto dei documenti del processo penale acquisiti agli atti, egli avesse diritto all’equa riparazione del danno patrimoniale in via equitativa, e 2) se avesse altresì diritto alle differenze retributive tra il trattamento pensionistico erogatogli dal momento del suo pensionamento, avvenuto l’anno dopo la cessazione d’efficacia di una legge (c.d. legge Carnevale) che avrebbe consentito la sua reintegrazione nel posto di lavoro, e quello del pensionamento per raggiunti limiti di età.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, si pone il quesito se il giudice di merito, accertata la violazione della norma che impone la ragionevole durata del processo, avesse l’obbligo di ordinare la pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

L’amministrazione ha depositato il controricorso notificato il 14 dicembre 2009.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

I primi due motivi terminano con dei quesiti che non sono qualificabili come quesiti di diritto, e sono pertanto inammissibili.

Il terzo motivo si pone in contraddizione con il principio di diritto affermato da questa corte con sentenza 18 febbraio 2004, n. 3143, precedente ignorato dal ricorrente che omette l’esposizione delle ragioni per le quali questa corte dovrebbe modificare la sua giurisprudenza.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso in Camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. In relazione alla memoria è sufficiente ricordare che l’inidoneità del quesito di diritto che si traduce in un interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, e non consente di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, è principio consolidato nella giurisprudenza della corte (Cass. Sez. un. 5 febbraio 2008 n. 2658).

5. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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