Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12162 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9630-2016 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO CERCACI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del Sovrintendente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6834/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che R.R. adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità del licenziamento – intimatogli dalla convenuta Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma – per mancato superamento del periodo di prova;

2. che il primo giudice respingeva la domanda;

3. che la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello del R. avverso la decisione di primo grado;

3.1. che la statuizione di inammissibilità del gravame è stata fondata sulla tardività dell’appello in quanto depositato il 15.12.2012 e, quindi, decorso il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 10.4.2012;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, R.R.;

5. che la Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma ha depositato tempestivo controricorso.

Considerato:

6. che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 327 c.p.c. censurando la decisione per non avere applicato alla controversia de qua la disciplina dettata in tema di sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969; sostiene, in particolare che, poichè all’epoca della instaurazione del giudizio di primo grado non sussisteva alcun rapporto di lavoro individuale inter partes, rapporto che assume non configurabile durante il periodo di prova, non si verterebbe nell’ambito delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., sottratte al regime della sospensione; feriale dei termini;

6.1 che con riferimento all’ambito delle controversie riconducibili all’art. 409 c.p.c. questa Corte ha ripetutamente precisato che quest’ultima previsione contempla ogni controversia nella quale la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro in atto, ovvero estinto, oppure anche soltanto da costituirsi. Pertanto, deve ritenersi controversia individuale di lavoro, anche quella nella quale il lavoratore fa valere il proprio diritto all’esenzione al lavoro oppure altri diritti patrimoniali (risarcimento dei danni) nascenti dalla mancata assunzione stessa, in violazione di precisi obblighi negoziali o legali. (Cass, n. 766 del 1986, n. 10078del 1993 n. 892 del 1988 n. 766 del 1986);

6.2. che alla luce dei arresti richiamati risulta ininfluente la circostanza che al momento della instaurazione della controversia il R. non fosse dipendente della Fondazione convenuta posto ciò che rileva al fine della riconducibilità della pretesa azionata all’ambito delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. è che la stessa fosse comunque connessa ad un rapporto di lavoro;

6.3. che tale ricostruzione è coerente con la ratio legislativa in tema di esclusione della sospensione feriale dei termini alle controversie relative ai rapporti individuali di lavoro ed a quelle in materia previdenziale ed assistenziale, il sui sollecito svolgimento in relazione alle primarie ed essenziali esigenze di vita di regola coinvolte in tali controversie è stato ritenuto dal legislatore meritevole di particolare tutela e di considerazione prioritaria rispetto all’esigenza di garantire agli operatori del diritto nel settore forense un periodo di ferie estive senza obbligo di osservanza di termini processuali (Cass. 2995 del 1995);

6.4. che a tanto consegue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1 del ricorso essendo pacifico che l’atto di appello è stato depositato in data 15.12.2012 e quindi, decorso il termine semestrale di impugnazione della decisioni di primo grado, pubblicata in data 10.4.2012, termine semestrale applicabile in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado (22.9.2011) successiva al 4 luglio 2009 (ex plurimis Cass. ord. 19969 del 2015);

7. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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