Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12162 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 14/06/2016), n.12162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6667/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto nel procedimento n. 50515/2013 RG.A.D. della CORTE

D’APPELLO di ROMA del 17/06/2013, depositato il 7/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18 marzo 2013 presso la Corte d’appello di Roma B.S. ha proposto opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, avverso il Decreto Presidenziale 20 febbraio 2013, che aveva integralmente rigettato la domanda di equa riparazione, sul presupposto che la ricorrente fosse consapevole fin dall’origine della infondatezza dell’azione intrapresa avanti al TAR Campania, oltre a ricorrere ipotesi di carenza di interesse sopravvenuta alla definizione del gravame conseguente al mancato superamento delle prove d’esame. Insisteva la predetta affinchè venisse a lei riconosciuto un equo indennizzo per l’ingiustificata durata di un procedimento iniziato a seguito della impugnazione del decreto di esclusione dal concorso pubblico, per esami, a 764 posti di stenodattilografo, con conseguente ammissione con riserva allo svolgimento delle prove di esame, venuto meno l’interesse solo a seguito della sospensiva del provvedimento amministrativo impugnato.

Nella resistenza del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’opposizione per essere stata la ricorrente ammessa allo svolgimento delle prove di esame con riserva, con provvedimento cautelare del g.a., e il mancato superamento delle stesse – circostanza peraltro neanche dedotta dalla concorrente nel giudizio presupposto al momento della decisione di merito, accertata su iniziativa dell’autorità giudiziaria – aveva determinato il venir meno di ogni interesse alla pronuncia di merito, per cui il primo giudice oltre all’infondatezza della pretesa, aveva ritenuto sussistere un abuso dei poteri processuali, che giustificavano non solo il rigetto ma anche la sanzione prevista dall’art. 5 quater della legge citata.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la B., sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando un error in judicando, lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), in combinato disposto con l’art. 5 quater medesima legge, e si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto la domanda “abusata”, desumendo una simile valutazione da un generico riferimento alla mancanza di un interesse ad una sentenza definitiva del giudizio, senza tenere conto che la B. aveva interesse a vedersi accertare il riconoscimento del possesso del diploma di stenodattilografia che le potesse consentire di partecipare anche ad altri concorsi pubblici analoghi.

Il motivo è privo di pregio.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che a parte ipotesi eccezionali, nella norma l’equipollenza viene stabilita in via amministrativa, nel rispetto, naturalmente, di principi desumibili dalla speciale disciplina propria dei singoli settori di riferimento; con ciò significando che deve aversi riferimento agli specifici contenuti e aspetti sostanziali dei titoli di studio e non alle mere enunciazioni formali (v. Cons. Stato n. 5245 del 2005). Con la conseguenza che l’apprezzamento della norma di bando non può fondarsi sull’analogia – come assumerebbe la ricorrente – ma su una valutazione che va fatta caso per caso, verificando la equipollenza delle caratteristiche che connotano i titoli. In altri termini, ove il bando condizioni l’ammissione al possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale; qualora invece la lex specialis esiga come requisito un determinato titolo di studio, si è in presenza di una clausola che può essere eterointegrata solamente dall’equipollenza ex lege.

Deve riconoscersi, invero, in capo all’amministrazione che indice la procedura selettiva – ferma la definizione del livello del titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa – un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, e ciò esclude che la ricorrente potesse avere alcun interesse ad un pronunciamento nel merito nel giudizio instaurato avanti al giudice amministrativo da utilizzare in successive procedure concorsuali.

Con il secondo motivo la ricorrente – nell’insistere nella denuncia delle medesime violazioni di legge, oltre a vizio di motivazione –

lamenta che la corte di merito abbia emesso la sanzione in assenza di qualsivoglia ipotesi di abuso del processo.

Il rigetto della prima censura determina il venir meno del presupposto della seconda doglianza, fondandosi l’accertamento di abusività del processo proprio sulla verificata carenza di interesse della B..

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va respinto.

Non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese, nulla va disposto sulle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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