Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12162 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6638/2010 proposto da:

D.C., T.M.C. nata il

(OMISSIS) (nella qualità di erede legittima di T.

R.), T.R.A., T.G.S., T.

F., TO.MA.CO. nata il (OMISSIS)

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI

RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PITROLO Carmelo Giuseppe, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NISCEMI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. RIZZO Francesco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28.1.09, depositata il 07/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Francesco Rizzo che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

La sentenza della Corte d’appello di Catania in data 7 agosto 2009 ha respinto l’opposizione proposta dagli attori indicati in epigrafe avverso la determinazione amministrativa dell’indennità loro dovuta per l’espropriazione di un suolo di loro proprietà, avvenuta con decreto 6 giugno 2002. Al momento dell’apposizione del vincolo, preordinato all’esproprio per la realizzazione di un mercato ortofrutticolo, il 30 dicembre 1994, l’area era inclusa in zona E, verde agricolo. Nel 1998 era stata adottata una variante urbanistica, nella quale l’area era stata appunto destinata a mercato ortofrutticolo. La corte territoriale ha ritenuto l’area di natura agricola, e su tale premessa ha respinto le tesi di parte opponente circa il maggior valore dell’area espropriata, rispetto a quella stimata dalla competente commissione.

2. Contro la sentenza, non notificata, ricorrono i proprietari soccombenti, con atto notificato il 18 marzo 2010, per quattro motivi. Il Comune di Niscemi resiste con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso prospetta una questione di costituzionalità della disciplina precedente a quella del D.P.R. n. 321 del 2001, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa ex art. 59 del citato decreto. La questione è inammissibile, essendosi sul punto la Corte costituzionale già pronunciata con la sentenza n. 442 del 1993, ed avendone la giurisprudenza di questa corte tratto per tempo le conseguenze, con lo stabilire che ai fini della determinazione dell’indennità deve tenersi conto a favore dell’espropriato della qualificazione urbanistica della zona in cui è compresa l’area al tempo dell’espropriazione (Cass. Sez. un. 22 novembre 1999 n. 818).

Deve a questo punto esaminarsi il quarto motivo, strettamente collegato al primo. Esso sarebbe astrattamente fondato, ma è inammissibile per carenza d’interesse. Vero è che il giudice di merito è incorso nella violazione denunciata, rifiutando di tener conto, nella valutazione dell’area espropriata, della sua mutata qualificazione derivante da uno strumento urbanistico anteriore al decreto di espropriazione, sol perchè detto strumento era posteriore al momento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (contra, Cass. n. 818 del 1999 cit.). Ma dall’omessa considerazione di quello strumento non è derivato agli espropriati alcun danno, perchè la sopravvenuta destinazione dell’area, già agricola, a mercato ortofrutticolo, vale a dire ad una funzione pubblica della quale non si allega – e neppure risulta – che sarebbe stata realizzabile anche con la partecipazione dei privati in forza di convenzioni già approvate, non implica l’edificabilità legale nel senso di esercizio dello ius aedificandi, nè quindi l’applicabilità di un criterio di stima diverso da quello valevole per le aree agricole (giurisprudenza consolidata, per cui v. da ultimo Cass. 13 gennaio 2010 n. 404).

Inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo che la corte del merito avrebbe ritenuto di natura agricola un’area che lo stesso ente espropriante non contestava essere edificabile. Il giudice di merito si è limitato in realtà a respingere, sulla resistenza del comune convenuto, la domanda degli opponenti alla stima determinata in via amministrativa, nel che non è ravvisabile alcuna extrapetizione.

Il terzo motivo è assorbito, sollevando una questione di violazione o falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, in una fattispecie nella quale, non trattandosi di area legalmente edificabile, doveva applicarsi il criterio di determinazione dell’indennità di cui alla L. 22 ottobre 1981, n. 865, art. 16.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e le memorie, e ha condiviso il contenuto della relazione.

In particolare, nessun contributo alla decisione è offerto dalla memoria del ricorrente, in cui sono svolti argomenti difensivi che non tengono conto della relazione.

4. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il rigetto dei motivi primo e quarto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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