Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12161 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 22/06/2020), n.12161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33006/2018 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avv. Svetlana Turella come

da nomina e procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato

per la presente procedura presso la Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 944/2018 del Tribunale di Trento depositato

l’8/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore Macrì Ubalda.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento della protezione internazionale, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Verona in data 2 agosto 2017, che aveva ritenuto la storia narrata dal D. non credibile.

Il Tribunale ha riportato in fatto che il ricorrente aveva dichiarato di provenire da Fatick in Senegal, di essere analfabeta, di aver lavorato nel proprio Paese come autista di un furgone, di aver avuto una relazione con una donna sposata che gli aveva anche prestato dei soldi che lui non le aveva restituito, che lei gli aveva chiesto di avere dei rapporti sessuali, che era rimasta incinta, che i familiari del marito dell’amante avevano minacciato i suoi familiari e lui, per paura, aveva lasciato il Senegal.

Ha individuato nel racconto i seguenti elementi perplessi: a) l’interessato non aveva saputo dire in che epoca avesse conosciuto la donna e che età avesse; b) il prestito del denaro era collegato a non meglio specificate festività religiose; c) non erano emerse minacce dirette nè aggressioni nei suoi confronti, da giustificare la partenza dal Senegal.

Ha quindi ritenuto che la situazione complessiva non era tale da integrare un grave pericolo per l’incolumità del richiedente. Non sussistevano poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, siccome il Senegal era nel complesso un Paese tranquillo in rilevante espansione economica.

Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Trento sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con una memoria in cui prende posizione su tutte le doglianze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che il Tribunale di Trento non aveva applicato il principio dell’onere della prova attenuato e non aveva valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri dell’art. 3, comma 5. Sostiene a) che aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e che le dichiarazioni rese erano coerenti con le norme del Senegal che considerava l’adulterio come un reato che contemplava la punizione di entrambi gli amanti; b) che aveva presentato la domanda di protezione non appena giunto in Italia; c) che il Tribunale si era limitato ad evidenziare delle carenze nella storia senza usare i suoi poteri officiosi per colmarle nè aveva considerato che, in caso di rimpatrio, avrebbe rischiato di essere incarcerato in condizioni inumane.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha evidenziato che il racconto era privo di particolari decisivi, quali ad esempio l’epoca dei fatti e l’età della donna, che non era convincente la storia della restituzione del prestito sotto forma di rapporti sessuali pretesi dalla donna, e che comunque non aveva subito minacce o aggressioni dirette tali da giustificare il suo allontanamento dal Paese.

Nel ricorso per cassazione il richiedente insiste nella sua versione, pretendendo una rivalutazione dell’accertamento di fatto precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674, secondo cui il giudice è obbligato a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in termini di danno grave, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). Sostiene che, in caso di rimpatrio, avrebbe subito un processo non giusto e sarebbe stato carcerato in condizioni disumane, disponendo di ridotte risorse economiche per pagare le sanzioni pecuniarie.

Il motivo è del pari inammissibile, poichè il Tribunale ha ritenuto con motivazione non censurabile in questa sede che il richiedente era inattendibile. Pertanto, l’analisi dei rischi delle conseguenze della sua presunta condotta delittuosa, peraltro punita, secondo la prospettazione, con la sola pena pecuniaria, esulano dal presente giudizio.

Con il terzo motivo eccepisce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella carcerazione disumana in caso di rimpatrio. Evidenzia altresì l’integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia e lamenta l’omessa comparazione con la situazione nel Paese d’origine Precisa che in Senegal non era andato a scuola, mentre in Italia aveva imparato la lingua italiana correttamente, che aveva svolto opera di volontariato nell’organizzazione del festival di Pergine e che aveva svolto un corso con successivo tirocinio formativo presso una società in Levico.

Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale abbia negato il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, dal momento che non erano emerse condizioni di vulnerabilità, stante le condizioni politiche stabile del Senegal, con eccezione di alcuni territori di confine, e considerato lo sviluppo economico.

D’altra parte, la conoscenza della lingua italiana e la frequenza di stage aziendali non consentono di ritenere di per sè un radicamento sul territorio italiano che giustifichi il rilascio del permesso in comparazione con la situazione politica del Paese d’origine (Cass., Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero dell’Interno che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti di legge perchè la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 (Euro duemilacento), per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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