Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12161 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. I, 18/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina

121, presso l’avv. Marra Alfonso Luigi, del Foro di Napoli, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti,

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 28 aprile

2005, n. 3123 cron., nella causa iscritta al n. 51427/04 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale, dott. SCHIAVON Giovanni che ha

concluso chiedendo rigettarsi il ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 28 aprile 2005 la Corte d’appello di Roma rigettava, con compensazione delle spese processuali, il ricorso con il quale G.A. aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la corresponsione di un’equa riparazione per i danni non patrimoniali, quantificati in Euro 6.000,00, sofferti in relazione alla irragionevole durata di un giudizio in materia previdenziale da lui promosso davanti al Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, con ricorso del 23 maggio 2001 ed ancora pendente alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione. A fondamento della decisione, la Corte di merito escludeva che, alla data di presentazione del ricorso la durata del giudizio di primo grado (di poco superiore a tre anni) avesse superato il termine ragionevole.

2. Per la cassazione di tale decreto il G. ricorre sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per avere la Corte di merito escluso che il processo si fosse protratto oltre il termine ragionevole di durata, tenuto conto della natura previdenziale della controversia.

Con il secondo motivo si denuncia che il decreto impugnato non si è uniformato, nella determinazione del danno non patrimoniale, ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla prima censura, osserva il collegio che la Corte di appello di Roma ha ritenuto ragionevole la complessiva durata di poco più di tre anni del giudizio di primo grado, fino alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione, applicando al caso di specie lo standard fissato in materia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, avuto riguardo alla natura della controversia ed al comportamento delle parti. Di contro, il ricorrente ha prospettato una durata inferiore, adducendo profili astratti e, in particolare, pretendendo di individuare un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato, identificato nella specie, trattandosi di controversia in materia di lavoro, in quello di due anni per il giudizio di primo grado e di un anno e mezzo per quello di appello, sulla base di argomentazioni generiche.

Il ricorrente omette peraltro di tener conto che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte dal quale non vi è ragione di dissentire, la nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto, bensì relativo, e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, poichè è condizionata da parametri di fatto strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide. In particolare, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza dei termini stabiliti dal codice di rito, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 il quale, nello stabilire che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare (v. Cass. 2004/4207; 2005/1094; 2005/25008; 2006/9411;

2006/10894; 2008/9328). In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, v. la sentenza del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), tenuto conto del dovere del giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, di interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea (cfr. Cass. 2006/9411).

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto la censura attinente al rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale è del tutto generica e, riguardando i criteri di determinazione del danno non patrimoniale, non è attinente al decisum del decreto impugnato (Cass. 2004/3612; 2007/17125).

4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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