Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12161 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29938-2015 proposto da:

CROCE ROSSA ITALIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 525/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che gli odierni controricorrenti, premesso di essere dipendenti dell’ente Croce Rossa Italiana assunti in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, hanno adito il giudice del lavoro chiedendo il pagamento di somme a titolo di compenso incentivante ex art. 32 CCNL 1998/2001 Compatto Enti pubblici non economici, emolumento riconosciuto dall’ente datore di lavoro esclusivamente in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;

2. che il giudice di primo grado con sentenza non definitiva sull’an debeatur ha accertato il diritto dei lavoratori all’emolumento in controversia e con successiva sentenza sul quantum ha proceduto alla quantificazione delle somme dovute a ciascuno e condannato l’ente convenuto al pagamento delle somme per ciascun lavoratore indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

3. che la Corte di appello di Firenze, pronunziando sull’appello di Croce Rossa Italiana avverso entrambe le decisione, in parziale accoglimento dello stesso ed in parziale riforma della decisione, confermata nel resto, ha escluso il diritto dei lavoratori alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale attribuita;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’ente Croce Rossa Italiana sulla base di tre motivi;

4.1 che gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria;

Considerato:

5. che il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente, deducendo plurime violazioni di legge e di contratto collettivo, censura la sentenza di appello per avere riconosciuto in favore dei lavoratori assunti a termine il diritto a percepire il compenso incentivante deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1 alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha disatteso in maniera puntuale i profili-di Censura oggi riproposti dall’ente ricorrente (v., tra le altre, Cass. n. 488, n. 487, n. 359, n. 285, n. 279, n. 277, n. 197, n. 196, n. 152, n. 33 del 2016, e n 26007, n. 25552 del 2015);

5.1. che in tali pronunzie è stato affermato che il compenso incentivante, quale elemento della retribuzione legato al raggiungimento di specifici obiettivi programmati nell’ambito dei fini istituzionali dell’ente, deve essere corrisposto anche al personale della Croce Rossa Italiana a tempo determinato, riferendosi l’art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. del personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, che lo prevede, a “dipendenti” e a “lavoratori” e, quindi, a prestazioni di attività lavorative tanto a tempo indeterminato che determinato, senza che sia desumibile un’incompatibilità ontologica con una modulazione del rapporto a termine;

5.2. che, in particolare, è stato ritenuto che il mancato riconoscimento del compenso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 punto 1 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE alla quale ha dato attuazione nell’ordinamento interno il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 principio applicabile, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico il quale esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ” ragioni oggettive” e cioè dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. 13 settembre 2007, in causa C- 307/05). Sicchè, i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile: non potendo il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici costituire, di per sè, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro, risolvendosi nella negazione, appunto discriminatoria, di una condizione di impiego (Corte giust. UIC 22 dicembre 2010, in cause C-444/09 e G- 456/09, con specifico riferimento a un’indennità di servizio per anzianità).; si è, infatti, rilevato che dalla normativa contrattuale del settore, applicabile anche ai dipendenti della Croce Rossa a tempo determinato, non emerge alcuna distinzione tra questi e i dipendenti a tempo indeterminato, in merito al compenso incentivante in questione: ricorrendo, in riferimento a tale istituto retributivo accessorio, le locuzioni normative dipendenti e lavoratori, comprensive di prestazione di attività lavorative tanto a tempo indeterminato, quanto a tempo determinato. Si è quindi escluso che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l’inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un’incompatibilità “ex se”, come sostenuto dalla Croce Rossa. L’obiettivo,infatti, di migliorare la qualità del servizio mediante erogazioni correlate alla produttività collettiva ed individuale può valere anche nel caso di contratto a termine salvo che in concreto il programma o l’obiettivo fissato dall’ente presuppongano in relazione al loro contenuto un rapporto di lavoro di durata ultrannuale oppure essere indirizzato in modo specifico a lavori che esulano da quelli generalmente riservati a lavoratori a tempo determinato i quali svolgono mansioni inerenti le convenzioni esistenti tra la CRI ed altri enti.

5.3. che in merito poi alla corretta ripartizione dell’onere probatorio è stato affermato che sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l’inquadramento ricevuto e l’inadempimento all’obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;

5.4. che in applicazione di tali condivisibili principi, rilevato che nel caso in esame non sono in contestazione le circostanze di fatto ora richiamate, mentre la Croce Rossa non ha assolto alla prova, a suo carico, del fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata (Cass. n. 6205 del 2010, n. 15677 del 2009, s.u. n. 13533 del 2001), dimostrando l’obiettiva incompatibilità (anzi smentita per le superiori argomentazioni) del compenso incentivante rivendicato dai lavoratori con i compiti ad essi assegnati e, prima ancora, della corresponsione dell’emolumento accessorio nell’effettiva ricorrenza dei requisiti contrattuali prescritti, in continuità con la richiamata giurisprudenza, il motivo in esame deve essere respinto;

6. che il secondo motivo di ricorso, con il quale Croce Rossa italiana, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 2948 c.c., n. 4, ha censurato la decisione di appello per avere il giudice di secondo grado respinto la eccezione di prescrizione dei crediti dei lavoratori sul rilievo che il relativo termine non poteva decorrere in quanto i singoli lavoratori versavano in condizione di i non stabilità occupazionale e di reiterazione annuale dei contratti di lavoro, è manifestamente fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo il quale, nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittime) ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2, e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste. (Cass. 22146 del 2014, Cass ss.uu. n. 575 del 2003);

6.1. che a tanto consegue l’accoglimento del secondo motivo con rinvio ad altro giudice di secondo grado per la verifica del decorso del termine prescrizionale alla luce del richiamato principio di diritto;

7. che l’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dell’esame del terzo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 ccnl enti pubblici non economici, censurandosi la decisione di appello per avere ritenuto inammissibile la deduzione con la quale Croce Rossa Italiana aveva allegato la necessita che il calcolo del compenso incentivante dovesse tener conto della relativa ripartizione anche nell’ambito dei lavoratori a termine;

8. che al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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