Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12161 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 14/06/2016), n.12161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2618/2014 proposto da:

L.A., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE CORONAS, rappresentati e difesi

dall’avvocato NINO SALVATORE GIOVANNI BULLARO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1115/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

3/12/2012, depositato il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 luglio 2010 A.L., + ALTRI OMESSI adivano la Corte d’appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con L. n. 848 del 1955, con riguardo al giudizio amministrativo introdotto dai medesimi dinnanzi al TAR del Lazio, con ricorso depositato il 23 giugno 1993, presentata istanza di prelievo il 1.7.1993, definita con sentenza pubblicata il 27 settembre 2011.

L’adita Corte d’appello, con decreto del 17.6.2013, accertata la durata complessiva del giudizio presupposto in circa diciassette anni, considerava ragionevole la durata di tre anni, per cui riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di quattordici anni, liquidava per ciascun ricorrente un indennizzo di Euro 7.000,00, in ragione di Euro 500,00 per anno.

Avverso detto decreto i ricorrenti sopra indicati, subentrati ad V.A. (deceduto il (OMISSIS)) gli eredi S. F., V.G. e M., hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione della L.. 89 del 2001, art. 2, oltre a contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 6 par. 1 CFDU, per avere la corte di merito erroneamente determinato l’indennizzo da eccessiva durata del processo riconoscendo l’inadeguata somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, notevolmente al di sotto dei paramentri della giurisprudenza della corte europea, oltre a dovere essere commisurato ad un tempo indennizzabile di quindici anni e tre mesi, anzichè di quattordici anni.

La censura – da scrutinare nel contesto della disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non applicabile ratione temporis (posto che lo ius superveniens si applica ai ricorsi per equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) – è infondata.

Nel rimeditare questa Corte il principio acquisito secondo il quale il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo (Cass. 8 luglio 2009 n. 1608) per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e, per il periodo successivo, Euro 1.000,00 per ciascun anno, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta “un evidente aggravamento del danno” (così Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840; Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), ha statuito la rilevanza della valutazione dell’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ stato al riguardo chiarito che la verifica deve avvenire attraverso l’effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante, tale da evidenziare la reale portata dell’interesse di quest’ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione, che però non legittima comunque il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri (Cass. 5 luglio 2011 n. 14756;

Cass. 10 novembre 2011 n. 23519; Cass. 3 maggio 2012 n. 6697).

Inoltre, sono state valorizzate anche altre affermazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte, quale quella secondo cui la soglia minima è tendenziale, vale cioè “di regola” (così Cass. 30 luglio 2010 n. 17922; Cass. 28 maggio 2012 n. 8471), senza costituire una frontiera invalicabile, laddove in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni (da ultimo, Cass. 14 gennaio 2014 n. 633 e Cass. 24 luglio 2012 n. 12937).

Detti parametri – e si passa, così, ad esaminare il nucleo della censura costituiscono indicatori cui il giudice può variamente attingere per orientare il quartum della liquidazione equitativa dell’indennizzo. Il giudice di merito, pertanto, nel determinare l’ammontare dell’equa riparazione non è tenuto ad esaminare ognuno dei suddetti parametri, ma deve tenere conto di quelli tra questi che ritiene maggiormente significativi nel caso specifico.

Lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie che consentono di formulare il giudizio di sintesi sul patema derivante dalla durata irragionevole del processo, costituisce un caratteristico apprezzamento di puro fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Correlativamente, non è censurabile che il giudice di merito non abbia considerato tutti gli elementi del fatto ovvero li abbia valutati in maniera difforme dalle aspettative della parte. Infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, invece, non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14). Ne deriva che allorquando il ricorrente lamenti che la sentenza impugnata abbia omesso di “considerare” elementi di prova o deduzioni logiche favorevoli alla propria tesi difensiva, si verte nell’ambito non del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo, ma di un’inammissibile censura di puro merito.

Nello specifico, la Corte territoriale non ha omesso l’esame del fatto, ossia della connotazione del paterna d’animo secondo le indicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, ma ha valutato, con un tipico apprezzamento di merito, la natura degli interessi coinvolti, ponendo in rilievo che l’oggetto del giudizio presupposto atteneva a questioni seriali “per richieste minimali”, peraltro infondate.

Di qui l’impossibilità, per i superiori principi, del richiesto sindacato di legittimità, che assumerebbe i connotati del non più previsto controllo sulla sufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.

Quanto, infine, alla durata irragionevole, la corte ha evidentemente tenuto conto della data di presentazione della domanda di equa riparazione (21.7.2010) e non di quella di definizione del giudizio presupposto (27.9.2011) al fine del computo, essendo indiscusso che il procedimento avanti al TAR si è concluso con decreto di perenzione e ciò ha impedito di considerare il giudizio stesso pendente dopo la data della domanda, in considerazione del disinteresse manifestato fino alla data del provvedimento di perenzione, da valutarsi in senso diacronico e non già in senso istantaneo, per cui appare legittima la esclusione dal computo complessivo di detto ultimo periodo.

In conclusione il ricorso va respinto.

Non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese, nulla va disposto sulle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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