Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12161 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 07/05/2021), n.12161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26140/2018 proposto da:

V.M.G., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE PERRONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO VALENTE MUSCATIELLO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, N.

17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 180751/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/05/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 30 novembre 2010, V.M.G. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, la compagnia Allianz Assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada esponendo che il giorno (OMISSIS), mentre il padre, V.P., percorreva la strada provinciale (OMISSIS) a bordo della propria autovettura, quest’ultima era entrata in collisione con un veicolo, rimasto sconosciuto, che provenendo dall’opposta direzione di marcia aveva invaso la corsia impegnata dal V., che era stato costretto a terminava la propria corsa nella cunetta adiacente. A seguito del sinistro e dopo il ricovero sopraggiungeva il decesso di quest’ultimo. Sulla base di tali elementi V.G. chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, con condanna di Allianz S.p.A., nella predetta qualità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva l’assicuratore contestando la pretesa e chiedendo di chiamare in causa il coniuge e la sorella di V.P., rispettivamente F.G. e V.A.. Si costituiva soltanto la prima, aderendo alla ricostruzione dei fatti dell’attore;

istruita la causa con l’espletamento della prova testimoniale e consulenza tecnica cinematica, il Tribunale di Foggia, articolazione territoriale di Lucera, con sentenza del 2 ottobre 2013 accoglieva la domanda, ritenendo provata la dinamica, indipendentemente dal decreto di archiviazione e dagli accertamenti effettuati in sede penale;

avverso tale decisione proponeva appello la società Allianz Assicurazioni S.p.A. davanti alla Corte territoriale di Bari chiedendo il rigetto della domanda o la declaratoria di concorrente responsabilità di V.P.D. e, in via subordinata, la rideterminazione della quantificazione del danno e degli interessi;

all’udienza del 25 ottobre 2016 le parti appellate depositavano un accordo transattivo intervenuto con la Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., gestione autonoma del fondo di garanzia;

la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 2 maggio 2018, accoglieva e riteneva assorbente il primo motivo di appello, con il quale la compagnia aveva dedotto la mancanza di prova del nesso di causalità tra l’evento, il danno e la condotta del veicolo rimasto ignoto, conseguentemente rigettando la domanda, con condanna alla restituzione delle somme percepite e al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione F.G. e V.M.G. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Allianz S.p.A., nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione l’art. 1304 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, 4 e 5 e la violazione dell’art. 111 Cost.. Secondo i ricorrenti si sarebbe perfezionato un accordo transattivo per la definizione del sinistro, con il pagamento della somma di Euro 250.000, oltre spese legali da concordare. La relativa documentazione sarebbe stata depositata telematicamente nel fascicolo della Corte d’Appello di Bari e troverebbe riscontro nel contenuto delle note conclusive della compagnia Allianz, che farebbe riferimento a intese transattive da perfezionare. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, sussistendone i presupposti e non essendovi contrasto tra le parti circa la rilevanza della transazione. Nel caso di specie il Consap, ai sensi dell’art. 1 della convenzione con la impresa designata, ha avocato a sè l’istruttoria del sinistro, definendola con un accordo transattivo. La manifestazione esterna di tale accordo troverebbe riscontro nella circostanza che il direttore dei sinistri del fondo, definendo la controversia con l’avvocato V. e con il responsabile dei sinistri della impresa designata Allianz, Dottor U., avrebbe indicato le modalità con le quali richiedere il benestare a Consap. L’accordo riguardava sia l’an che il quantum e non è stato oggetto di contestazione, anche perchè Allianz, quale impresa designata, non avrebbe potuto contrastare tale circostanza, attesa l’avocazione del sinistro in capo a Consap;

con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 99,112,115 e 116 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. In particolare, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’attività istruttoria consentiva di ritenere dimostrato il sinistro nei termini indicati in citazione, mentre il giudice di appello, sulla base di una motivazione contraria alla logica e ai canoni di comune esperienza, avrebbe adottato una ricostruzione differente. Il Giudice di appello avrebbe manipolato l’unica prova testimoniale idonea alla dimostrazione, ritenendo che il teste M. avesse perentoriamente escluso la presenza di altre persone intervenute dopo il sinistro, quando, invece, su tale circostanza lo stesso si era espresso in termini dubitativi. Quanto alla testimonianza di B.R. ricorrerebbe l’ipotesi di omessa considerazione di un fatto storico decisivo, trattandosi di testimonianza determinante. La presenza del teste non sarebbe stata esclusa dal teste M. e le valutazioni in ordine all’inattendibilità del primo sarebbero errate.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi sull’elaborato peritale che aveva ricostruito la dinamica del sinistro in maniera corretta e compatibile con le affermazioni del teste B.;

in data 4 novembre 2020 è pervenuto in cassazione l’atto di rinuncia dal ricorso da parte dei ricorrenti F. e V., notificato a mezzo Pec il giorno precedente e l’atto di adesione di Allianz Spa, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite;

consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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