Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12161 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6574/2010 proposto da:

BERARDI IMBALLAGGI DI BERARDI DOMENICO & C. SAS (OMISSIS) in

persona del suo socio accomandatario, legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo

studio degli avvocati ABBAMONTE Orazio e ABBAMONTE GIUSEPPE, che la

rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FERROTRAMVIARIA SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 – scala B – interno 2, presso

lo studio dell’avvocato AUGUSTO Enzo, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 784/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

16.6.09, depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Nunzio Manciardi (per delega

avv. Enzo Augusto) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 28 luglio 2009, pronunciando sulla domanda proposta il 18 aprile 2003 dalla Berardi Imballaggi di Berardi Domenico s.a.s. nei confronti di Ferrotramviaria s.p.a., ha determinato le indennità dovute alla parte attrice, in forza di decreto d’espropriazione di suoli di sua proprietà, sulla premessa della loro destinazione urbanistica in zona rurale, con prescrizioni di rispetto per infrastrutture ferroviarie sia alla data dell’occupazione e sia a quella dell’esproprio, a nulla rilevando il criterio della cosiddetta edificabilità di fatto.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre Berardi Imballaggi di Berardi Domenico s.a.s.. Resiste la Ferrotramviaria s.p.a. con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il ricorso denuncia la violazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in legge con L. n. 359 del 1992, per l’affermata esclusione, nell’impugnata sentenza, del criterio di stima del suolo occupato costituito della cosiddetta edificabilità di fatto, e sostiene che, così interpretata, la disposizione citata sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 7, 19, 11, 42 e 97 Cost..

La censura è diretta contro 1’interpretazione, accolta dalla corte di merito, del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, nel testo integrato dalla Legge di Conversione n. 359 del 1992; interpretazione conforme a quella affermata da questa corte a partire dalla decisione delle Sezioni unite 23 aprile 2001 n. 172, e poi costantemente ribadita dalla prima sezione (tra le ultime 29 luglio 2009 n. 17672).

Manifestamente infondati sono stati dichiarati, dalla corte delle leggi (sent. n. 43 del 1999), i dubbi di costituzionalità della disciplina, così interpretata. Non sono offerti elementi nuovi per un riesame della questione.

Si propone pertanto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso principale in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. La resistente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria della parte resistente, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorar, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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