Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12160 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 14/06/2016), n.12160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24182/2013 proposto da:

D.V.L., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to VITTORIO GOBBI, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1369/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.V.L. impugna la sentenza del Tribunale di Torino n. 1369/2013, depositata il 26 febbraio 2013, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace che, a sua volta, aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia di rigetto del ricorso avverso sanzione amministrativa per violazioni al C.d.S..

2. Il Tribunale così decideva: “conferma l’appellata sentenza;

condanna l’appellante a rito, ridere alla parte appellante le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.550,00, (Euro 550,00 per la fase di studio; Euro 300,00 per la fase introduttiva dei giudizio ed Euro 700 per la fase decisoria), oltre contributi integrativi ed Iva di legge”.

3. Chiarisce il ricorrente di aver lamentato in sede amministrativa e giurisdizionale che l’atto sanzionatorio era “privo di qualsivoglia sottoscrizione autografa ed ove l’intestazione dell’ufficio o comando non risultava affatto prestampata, quanto direttamente prodotto, confezionato e spedita dal personale della Defendini (corrente in (OMISSIS)) in collaborazione con quello della Maggioli S.p.A. (corrente in (OMISSIS))”.

Chiarisce altresì di aver poi impugnato anche l’ordinanza ingiunzione, perchè emessa oltre il termine di 180 giorni e priva anch’essa “di sottoscrizione in quanto asseritamente “provvedimento redatto con sistema meccanizzato””, rilevando ancora che tale provvedimento: a) “nulla riferiva a proposito dell’omesso avviso agli utenti della presenza della postazione mobile”; b) “non negava che il documento utilizzato per la contestazione fosse stato creato e gestito direttamente dal personale delle ditte private Defendini S.r.l. e Maggioli”; c) “non dava atto di aver verificato se alla paternità del documento cartaceo utilizzato per la contestazione…

potesse effettivamente risalirsi “aliunde” secondo le vigenti norme positive”; d) “non chiariva quale ruolo avesse avuto la società Maggioli nel procedimento di notificazione a mero posta, ne, tantomeno, se nella “vendita” dei dati personali dell’incolpato dalla polizia municipale di (OMISSIS) alla Defendini S.r.l., e da quest’ultima alla precitata Maggioli S.p.A., fossero stati garantiti i diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196 del 2003″.

Aggiunge che la Prefettura non si costituiva nè depositava documentazione e che il giudice di pace, senza disporre alcuna delle attività istruttorie invocate dal ricorrente, “respingeva integralmente l’opposizione, compresa la domanda subordinata di contenimento della sanzione al minimo edittale”.

4. Il ricorrente formula cinque motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. I motivi di ricorso.

1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3 e art. 23, comma 12 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Poichè il Prefetto di Torino era rimasto contumace, senza depositare gli atti relativi all’accertamento e/o alla contestazione della violazione, “il giudice di primo grado.. avrebbe dovuto accogliere l’opposizione… vista l’insufficienza (rectius la mancanza) di prove della responsabilità dell’opponente”. In sede d’appello, il Tribunale aveva respinto tale eccezione, rilevando che correttamente il primo giudice aveva “concluso per il rigetto dell’opposizione anche per effetto della mancata produzione del verbale di contestazione della polizia municipale, che, stante la contumacia di essa Prefettura, sarebbe stato onere dello stesso opponente produrre in giudizio”.

Tale motivazione è errata perchè “spetta all’amministrazione opposta depositare “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione”, (cui incombe) l’onere di fornire le prove della violazione e della responsabilità dell’opponente, nell’insufficienza delle quali (comma 12 del medesimo articolo) il giudice è tenuto ad accogliere l’opposizione”.

2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “insufficiente e/o illogica motivazione, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 204 C.d.S., comma 1 (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)”. Il ricorrente fa presente di aver “eccepito, tanto in primo come in secondo grado, la tardività nell’emissione dell’ordinanza-

ingiunzione, poichè adottata il 20/08/09 e, quindi, a distanza di oltre 180 giorni dalla data (22/01/09) di ricezione del ricorso da parte dell’organo di polizia stradale (documentata mediante l’allega ione dell’avviso di ricevimento della raccomandata A.R. con la quale era stato spedito)”. Lamenta che il giudice dell’appello “in risposta allo specifico motivo d’impugnazione, lo ha ritenuto infondato per il solo fatto che nell’ordinanza-ingiunzione… si dava atto della convocazione del D.V. che aveva fatto richiesta di essere ascoltato, salvo poi non presentarsi, sicchè il termine era rimasto sospeso per tutto il tempo relativo a detto incombente”.

Rileva il ricorrente d’insufficieza di tale motivazione”, posto che “ammesso e non concesso (in quanto, peraltro, mai dimostrato) che, effettivamente, il D.V. fosse stato convocato per l’audizione personale da egli invocata, il Tribunale non ha dato alcun conto (nè, d’altro canto, avrebbe potuto, non avendo avuto a disposizione alcun documento in merito) della durata del periodo durante il quale il termine per concludere il procedimento si sarebbe potuto assumere legittimamente prorogato”.

In assenza di dimostrazione della disposta convocazione e del termine per tale incombenza, “il motivo di gravame avrebbe dovuto essere accolto, in quanto la tardività nell’emissione dell’ordinanza-

ingiunzione risultava per tabulas”.

3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Insufficiente e/o illogica motivazione, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e conseguente violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis (art. 360 c.p.c., nn. 5, 4 e 3)”. Nè il giudice di pace, nè il prefetto avevano verificato “se della presenza della postazione di rilevamento, fosse stato dato il puntuale preavviso previsto dall’art. 142 C.d.S., comma 6-bis”. Nè, in assenza di “replica… alla specifica eccezione, quest’ultima avrebbe dovuto essere considerata fondata”.

Osserva il ricorrente che il Tribunale aveva respinto il relativo motivo di gravame, ritenendo esaustive le argomentazioni della Prefettura secondo la quale “sarebbe stato “onere dell’opponente dimostrare l’assenza di tale segnaletica” e che “quindi bene aveva fatto il Giudice di Pace a rilevare in via generale che il D.V. non aveva addotto alcun elemento a sostegno delle sue doglianze”, aggiungendo altresì che “in ogni caso l’art. 102 C.d.S. (quello promulgato nel 1959 – N.d.R.) impone l’obbligo di adeguare la velocità sì da rispettare i limiti imposti nei vari tratti di strada””. Osserva il ricorrente che “dalla copia delle “deduzioni tecniche” inviate dal comando dell’organo accertatore al prefetto, prodotte solo in secondo grado e, quindi, irritualmente c/o illegalmente, si sarebbe… “dovuto” rilevare che detto organo accertatore nulla aveva replicato in ordine allo specifico motivo di ricorso al prefetto”. Di conseguenza, la mancata risposta allo specifico motivo di doglianza rappresentava una conferma della fondatezza del rilievo e quindi, da polizia municipale di (OMISSIS), nell’organizzare la postazione di rilevamento della velocità, non aveva dato alcun puntuale avviso della relativa presenza, in violazione, pertanto, dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis”.

4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: “Insufficiente e/o illogica motivazione, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., nn. 5, 4 e 3)”. Nessuna risposta era stata poi fornita dal giudice dell’appello quanto agli “aspetti formali nella creazione e nella gestione di quello che, nelle intenzioni della polita municipale, della Defendini S.r.l. e della Maggioli “S.p.A. si sarebbe voluto spacciare per “verbale meccanizzatò”, posto che il giudicante “non aveva avuto a disposizione alcun documento attraverso il quale assumere una qualsivoglia decisione nel merito, in quanto quelli prodotti dall’appellata erano, da un lato, inammissibili, e, dall’altro, inutili. Inammissibili, perchè non prodotti in primo grado; inutili perchè nessuna utilità ai fini probatori ex art. 2697 c.c. e, quindi, decisori, avrebbe potuto trarsi da un “riassunto dati verbale” (tale essendo il documento effettivamente prodotto al posto della dichiarata “copia verbale n. (sic) 20050902/08 datato 21 luglio 2008) o dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore (mere allegazioni di parte nient’affatto assistite da fede privilegiata)”.

Rileva che il “verbale originale” non era “mai entrato a far parte degli atti del processo, al pari di quello “notificato nella forma meccanizzata”” e che tale verbale “a fronte d’una violazione accertata da una pattuglia, su strada, il 21 luglio 2008, avrebbe dovuto recare la medesima data, mentre quello nella forma meccanizzata era stato formato, incontestatamente, in una data diversa e successiva (19 novembre 2008)”. Da ciò restava esclusa l’affermata “identità tra i due documenti”.

5. Col quinto motivo di ricorso si deduce: “insufficiente e/o illogica motivazione, con conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20-23 (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)”. Ha errato il giudice dell’appello ad escludere la “nullità dell’ordinanza-ingiunzione per via della sua mancanza di sottoscrizione autografa, in quanto sostituita da un’indicazione a stampa D.Lgs. n. 39 del 1993, ex art. 3, comma 2, “per le medesime ragioni” per cui ha ritenuto legittimo il verbale “notificato nella forma meccanizzata””. Osserva che d’ordinanza-ingiunzione, a differenza d’un verbale (…) è un provvedimento che richiede “una specifica motivazione in relazione al singolo caso concreto”… e non è, pertanto, suscettibile di essere redatto in automatico da un sistema informatico”. Osserva che “sarebbe stato, pertanto, compito del giudice verificare se, effettivamente, con i dati estrinsecati dal contesto, sarebbe stato comunque possibile risalire aliunde a chi ne fosse stato l’effettivo autore secondo le norme positive”. Al di là della irritualità della utilizzazione di tali documenti, il giudice dell’appello avrebbe potuto rilevare “la discrepanza di contenuti tra l’esemplare dell’ordinanza notificata al ricorrente (ove la sottoscrizione autografa era stata sostituita da un’indicazione a stampa D.Lgs. n. 39 del 1993, ex art. 3, in quanto, letteralmente, provvedimento redatto con sistema meccanizzato”, e la copia versata in atti, dove, al posto dell’indicazione “provvedimento redatto con sistema meccanizzato”, appariva “magicamente” la firma del presunto estensore”. Dall’esemplare notificato al ricorrente risultava testualmente che il provvedimento si assumeva essere stato “redatto con sistema meccanizzatp” nel suo originale. Di conseguenza il solo fatto che l’originale poi prodotto contenesse la firma autografa dell’effettivo estensore, “avrebbe dovuto far sorgere il dubbio che, in realtà, la sua sostituzione con un’indicazione a stampa sull’esemplare del “provvedimento” notificato al ricorrente faceva, in realtà, da paravento al fatto che, alla data della sua emissione, l’effettivo autore non l’aveva afflitto sottoscritta, nè “tradizionalmente” nè, tantomeno, con firma digitale, e che, quindi, nella più benevola delle ipotesi, la copia notificata del “provvedimento” opposto era, in realtà, nulla, come da sempre eccepito dal suo destinatario”.

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. La motivazione della sentenza impugnata.

Al fine di esaminare compiutamente le diffuse argomentazioni del ricorrente è opportuno riportare la motivazione della sentenza impugnata per quanto ancora interessa in questa sede.

“L’appello è infondato. Appare opportuno premettere il contenuto delle difese svolte dall’appellata Prefettura nella comparsa di costituzione datata 26.10.2011 (…). In relazione alla lamentata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, richiama i principi affermati dalla Cassazione (con sentenza 30.10.2009 n. 23079) e sostiene che il primo giudice avrebbe correttamente concluso per il rigetto dell’opposizione anche per effetto della mancata produzione del verbale di contestazione della polizia municipale, che, stante la contumacia di essa Prefettura, sarebbe stato onere dello stesso opponente produrre in giudizio. Infondato sarebbe anche il motivo d’impugnazione relativo all’assolta tardività di emissione delfordinan5ca ingiunzione opposta visto che in essa si dava atto della convocazione del D.V. che aveva fatto richiesta di essere ascoltato, salvo poi non presentarsi, sicchè il termine era stato sospeso per tutto il tempo relativo a dello incombente. Circa il motivo di gravame attinente alla mancata verifica da parte del primo giudice dell’effettiva esistenza del preavviso di presenza dell’apparecchio di rilevamento della velocità, la Prefettura evidenziata che era onere dell’opponente dimostrare l’assenza di tale segnaletica e quindi bene aveva fatto il Giudice di Pace a rilevare in via generale che il D.V. non aveva addotto alcun elemento a sostegno delle sue doglianze; in ogni caso, l’art. 102 C.d.S., impone l’obbligo di adeguare la velocità sì da rispettare i limiti imposti nei vari tratti di strada. Nè poteva ritenersi violato del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2, dettato in materia di protezione dei dati personali, essendo indispensabile di tali dati ai fini della esatta individuazione dell’autore dell’infrazione stradale e della comunicazione allo stesso della relativa contestazione; vi era poi da considerare che con sentenza n. 4906 del 3.9.2003 il Consiglio di Stato aveva affermato la legittimità della notificazione delle violazioni al C.d.S. da un operatore economico che ponga a disposizione dell’amministrazione comunale personale destinato ad essere investito delle funzioni tipiche del messo notificatore.

Altrettanto infondata era da reputarsi la censura di nullità del verbale meccanizzato per assenza di firma, sia perchè del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, prevede che la sottoscrizione autografa dell’atto possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della sua formazione, sia perchè la Cassazione (sentenza 27.1.2006 n. 1752) aveva chiarito che per i verbali in questione la sottoscrizione autografa dell’agente non è condizione essenziale di validità giuridica essendo desumibile dai dati in esso esposti l’attribuibilità dell’atto a chi ha il potere ex lege di redigerlo. Per le medesime ragioni risultava “Ondata anche la censura della nullità, e quindi della omessa motivazione al riguardo, dell’ordinanza ingiunzione opposta perchè priva di sottoscrizione autografa o digitale o elettronica qualificata. (…). Il Tribunale ritiene di condividere tutte le argomentazioni svolte dall’appellata Prefettura a sostegno del chiesto rigetto dell’impugnazione. Per brevità, si rimanda, quindi, ai riferimenti normativi e giurisprudenza contenuti nelle difese dell’appellata dianzi riassunte e si osserva altresì quanto segue.

E’ pur vero che la sentenza emessa dal Giudice di Pace enunci in modo sintetico le ragioni del rigetto dell’opposizione proposta dal D. V. avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, ma non può non concordarsi sul fatto che le, pur copiose e molteplici, doglianze sollevate dall’opponente non risultino “suffragate da alcuna prova o elementi tali da prendere in considerazione la eventuale fondatezza delle stesse. Ed invero: come è dato ricavare dalle controdeduzioni al ricorso amministrativo proposto dal D.V. avverso il verbale di constatazione, a suo tempo trasmesse al Prefetto di Torino dall’Ufficio Verbali della locale Polizia Municipale, “l’atto notificato nella forma meccanizzata costituisce il verbale originale”; quindi, la lamentata mancata ricezione del verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S., ripetutamente lamentata dall’opponente, non ha ragion d’essere: proprio la comunicazione, facciata di assoluta irritualità dalla difesa dell’appellante, rappresenta il “verbale originale; l’appellante ha omesso di produrre il verbale in questione e, tuttavia, ne censura il contenuto, che sommariamente riferisce, e soprattutto le modalità di notifica;

appare, perciò, riscontrata l’impossibilità espressa dal primo giudice di procedere alla verifica delle eccezioni di illegittimità del verbale, e quindi della successiva ordinanza ingiunzione, sollevate dall’opponente, comunque indenne da profili di illegittimità formale o motivazionale. Vagliando, poi, i dati forniti dallo stesso D.V., nel ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace e nell’atto di gravame che ha dato luogo al presente giudizio, circa il contenuto del verbale e le modalità della sua relativa notifica, si può rilevare che: conformemente a legge (L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2), tale verbale recherebbe l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento di immissione dati in luogo della firma dell’accertatore; la Ditta Defendini che, previa generale e preventiva autorizzazione del Comune di Torino, a dire dell’appellante, avrebbe provveduto alla notifica del verbale de quo, si sarebbe limitata a “stampare” i dati immessi e trasmessi dal funzionario di Polizia Municipale, ossia dal responsabile del procedimento, e a consegnare il verbale, così reso cartaceo, all’ufficio postale; nessuna indebita delega di potestà pubblica si potrebbe quindi rinvenire nella procedura, generalmente seguita dall’Amministrazione Comunale e dalla locale Polizia Municipale di Torino per le notifiche a mezzo posta agli interessati dei verbali di contestazione delle violazioni al C.d.S:; l’eventuale violazione delle norme sulla competenza degli ufficiali giudiziari rappresenta mera irregolarità dalla quale non consegue la nullità della notifica dell’atto, il verbale in esame conterrebbe tutti i dati richiesti dalla legge e, in particolare, l’indicazione di luogo, data e ora della condotta contraria al codice della strada, dei dati identificativi del veicolo controllato, degli apparecchi impiegati per il controllo della velocità a distanza e della norma violata.

Quanto all’asserita tardività dell’ordinanza ingiunzione opposta vi è da rilevare che il D.V. non ha fornito alcuna prova al riguardo pur potendo verificare, per mezzo dell’avviso di convocazione inviatogli dal Prefetto, se cumulando il tempo occorso per tale adempimento (peraltro rimasto inevaso), fosse stato effettivamente superato il termine di legge. Deve essere inoltre ribadito anche per l’ordinanza prefettizia opposta che l’assenza di firma autografa è priva di rilievo per le ragioni già esposte a proposito dell’identica censura mossa al verbale che la presuppone.

Del pari, l’appellante non ha offerto alcuna prova della lamentata assenza della segnaletica di avvertimento del sistema di rilevamento della velocità e l’impiego di tali apparecchi, ammessi dalla legge, comporta automaticamente l’impossibilità della contestazione immediata dell’infrazione. In conclusione, non può essere taciuto che l’appellante non abbia addotto alcuna spiegazione di tale condotta e, più in generale, non abbia speso neppure una parola sul merito della violazione accertata dalla Polizia Municipale”.

2. I motivi di ricorso.

2.1 – Il primo motivo è infondato. Si tratta di impugnazione di una ordinanza ingiunzione del Prefetto che ha respinto l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso un verbale per violazione al Codice della Strada. Era onere del ricorrente produrre l’atto impugnato e gli eventuali atti a sua conoscenza, posti a base della opposizione al prefetto e tra questi certamente il verbale di violazione, inizialmente opposto.

La contumacia della Prefettura (e la mancata produzione degli atti del procedimento) non poteva di per sè determinare l’accoglimento del ricorso. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare il condiviso principio, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 6, “ratione temporis” applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari” (Sez. 6-2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015, Rv.

635012). Di qui la corretta utilizzazione e valorizzazione del materiale depositato dall’odierno ricorrente.

2.2 – Anche il secondo motivo è infondato. Risulta dagli atti impugnati dal ricorrente che la Prefettura ne ha disposto la convocazione, come da sua richiesta. Nel momento in cui il ricorrente ha eccepito la tardività della emissione della ordinanza ingiunzione, doveva farsi carico di considerare anche il periodo di tempo necessario all’espletamento dell’incombente dell’audizione, che necessariamente l’amministrazione doveva disporre. Doveva, quindi, farsi carico di calcolare il relativo tempo, almeno indicandolo, ai fini della verifica della tempestività della adozione della ordinanza ingiunzione. E ciò anche perchè il ricorrente, pur avendola richiesta, non si è presentato per l’audizione.

Corretta, quindi, la decisione sul punto, che ha considerato non sufficientemente specifica l’eccezione sollevata.

2.3 – Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente aveva dedotto genericamente l’assenza della necessaria segnalazione, ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione fornire la prova al riguardo.

Gli elementi utili a tal riguardo dovevano essere contenuti nel verbale impugnato e non prodotto dal ricorrente, relativi appunto alle modalità dell’accertamento espletato, delle apparecchiature utilizzate, del luogo, giorno e ora del rilevamento. Talchè era il ricorrente che avrebbe dovuto fornire elementi di prova in ordine al mancato posizionamento degli avvisi, fissi o mobili.

2.4 – Il quarto motivo è infondato. Correttamente il giudice dell’appello si è fatto carico della questione del “verbale originale”, dovendosi considerare che “Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senta che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio” (Cass. 2015 n. 9815). Ancora correttamente il giudice dell’appello ha osservato che, ai fini della validità del verbale e della notifica, possono essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale (Cass. 2012 n. 7177).

2.5 – Anche l’ultimo motivo è infondato, posto che anche l’ordinanza ingiunzione, così come il verbale, può essere priva di sottoscrizione autografa, quando sia prodotta con sistemi meccanizzati, purchè, come non risulta contestato nel caso in questione, ne sia individuabile l’autore. Parimenti la motivazione del provvedimento può essere anche effettuata per relationem agli atti.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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