Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1216 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1216 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 27446-2007 proposto da:
DUOMO

UNI

ONE

ASSIC

RIASSICURAZIONI

S.P.A.

00961490158, in persona del Condirettore Generale
Dott. LAMBERTO DI PIETRO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato TRICERRI LAURA, che la rappresenta e
“2013
1250

difende unitamente agli avvocati ANVERSA GIOVANNI,
ANVERSA ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BONCI LUCIANO, GIORGI ANTONIETTA, GIORGI ANDREA,

1

Data pubblicazione: 22/01/2014

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MESSINA MASSIMO GIOVANNI giusta delega in atti;
– controricorrenti –

BONCI SILVIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1716/2006 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/10/2006 R.G.N.
1694/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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non chè contro

I FATTI

I genitori, la sorella e il nonno di David Bonci, deceduto
nell’aprile del 1988 a seguito di un incidente stradale,
proposero appello avverso la sentenza con la quale il tribunale
di Pisa, ricondotti i fatti alla responsabilità esclusiva di

la compagnia assicurativa Maeci, al risarcimento dei danni
patrimoniali e morali in favore dei genitori e della sorella
della vittima, ed al risarcimento dei soli danni morali in
favore dei nonni materni e dei cugini conviventi, poiché le
somme loro riconosciute dovevano ritenersi del tutto inidonee a
compensare integralmente il danno subito.
La corte di appello di Firenze, sulla premessa che il danno non
patrimoniale comprende tanto il danno morale soggettivo quanto
quello derivante dalla lesione di altri diritti di rango
costituzionale, fra i quali quello alla intangibilità degli
affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia
ed alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle
attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della
peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, accolse
il gravame in relazione alle censure relative a tali voci di
danno, rideterminando per l’effetto il

quantum risarcitorio (il

giudice toscano accolse altresì l’appello incidentale della
compagnia assicurativa, che aveva lamentato l’erroneità del
cumulo, sancito in prime cure, tra rivalutazione ed interessi,
nella parte in cui il tribunale non aveva specificato che il

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Gianni Bichicchi, aveva condannato quest’ultimo, in solido con

calcolo degli interessi stessi dovesse seguire i criteri di cui
a Cass. s.u. 1712/1995).
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di
Firenze la compagnia assicurativa ha proposto ricorso illustrato
da due motivi.

Giorgi.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia:

art. 360 n. 3 e n. 5 in

relazione all’art. 2059 c.c., omessa insufficiente
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia rilevabile d’ufficio e comunque prospettato dalle
parti, e violazione dell’art. 346 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,

nel vigore del D.lgs. 40/2006):

Statuisca codesta Corte se costituisca domanda nuova, in quanto
tale inammissibile in fase di gravame, la domanda di danno non
patrimoniale (sub specie danno da relazione parentale) laddove
nell’atto introduttivo siano chiesti

tutti i

danni morali e

materiali.
Al quesito deve darsi (ed è stata già data) risposta positiva
alla luce della costante e consolidata giurisprudenza di questa
Corte regolatrice, cui si è correttamente attenuto il giudice
toscano nel valutare

l’an

e il

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quantum

del danno

de quo,

Resistono con controricorso Luciano Bonci, Antonietta e Andrea

indubitabilmente ricompreso nella domanda introduttiva del
giudizio – con la quale gli odierni resistenti avevano invocato
“il risarcimento di tutti i danni, materiali e morali”, come
tali dovendosi intendere (attesane la evidente alterità, logica
lessicale e topografica, rispetto ai pregiudizi patrimoniali),

interessi e valori costituzionalmente tutelati, contemplati
dall’art. 2059 c.c., come rettamente opinato dal giudice di
merito.
Con il secondo motivo,

si denuncia omessa applicazione di norme

di diritto in relazione agli artt. 1917 c.c., 18 della legge
990/1969, 1224 ss. c.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Statuisca la Corte se costituisca, in una fattispecie
gestio impropria,

ingenerata da richiesta del danneggiato di

liquidazione di interessi e rivalutazione, pronuncia
petitum

di mala

ultra

la liquidazione di tali accessori in eccedenza del

comprovato massimale rivalutato e se la pronuncia del giudice
territoriale debba distinguere tra capitale ed accessori del
credito nella liquidazione che ecceda il massimale stabilito
contrattualmente che costituisce il limite massimo
dell’indennizzo.
Il motivo, prima ancora che infondato nel merito (avendo la
Corte territoriale fatto buongoverno dei principi a più riprese
predicati da questa Corte

in subiecta materia con apprezzamento

di fatto esente da vizi logico-giuridici e perciò solo

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proprio quei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di

incensurabile in sede di legittimità), risulta inammissibile in
rito, in conseguenza della palese inadeguatezza del quesito di
diritto.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai

costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso
tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del
tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla
sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia
(Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a
risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta
(quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di
stabilire se sia stata o meno violata o disapplicata o
erroneamente applicata, in astratto, – una norma di legge. Il
quesito deve, di converso, investire la

ratio decidendi

della

sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno
opposto: le stesse sezioni unite di questa corte hanno
chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che
deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis
cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale
l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla
formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una
tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga

6

sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da

la risposta (ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il
caso sub iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass.
19892/09), che il ricorrente
fattispecie concreta, poi

la rapporti ad uno schema normativo

in forma interrogativa e non (sia pur

implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si
chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007)
l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si
risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione
sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 7200, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 5.6.2013

tipico, infine formuli,

dapprima indichi in esso la

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