Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1216 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1216 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 6722-2017 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale
rappresentante, consideratadomiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
GENNARO SASSO, WALTER MARIA RAMUNNI;
– ricorrente contro
DE CESARE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
rrUMBERTO111154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,
rappresentato e difeso da sè stesso;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 24/2017 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,
depositata il 9/01/2017;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto ricorso per
cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza del Giudice di

quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla medesima Azienda
nei confronti dell’avv. Vincenzo De Cesare e avverso il d.i. n. 113/15,
emesso da Giudice di pace di Salerno e con il quale era stato ingiunto
il pagamento, in favore del predetto legale, della somma di euro
233,47, oltre interessi e spese di procedura, quale residuo delle spese
e competenze riconosciute con ordinanza di assegnazione nella
procedura esecutiva R.G.E. n. 2784/2010, a seguito di dichiarazione
di inrcapienza.
Ha resistito l’avv. Vincenzo De Cesare con controricorso illustrato
da memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art.
380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come questa Corte ha già avuto da tempo modo di
affermare più volte, a seguito dell’entrata in vigore, in data 2 marzo
2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze
pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione
secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di
impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale

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pace di Salerno n. 24/2017, depositata il 9 gennaio 2017, con la

data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in
giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto).
Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse
pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state
pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono

pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai
motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato
per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per
cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339;
Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774 e successive conformi).
Ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione
applicabile, ratione temporis, al caso all’esame, quindi, la sentenza
del Giudice di Pace di Salerno n. 24/2017, pubblicata in data 9
gennaio 2017, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con
l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod. proc.
civ..
3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta
assorbito.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata alla memoria del
controricorrente, il quale nulla ha chiesto a titolo di esborsi.
5.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. :I,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

Ric. 2017 n. 06722 sez. M3 – ud. 29-11-2017
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suscettibili solo di appello e l’eventuale circostanza che siano

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in euro 645,00 per compensi, oltre
alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per

di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sest
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2017.
Il Presidente

il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

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