Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1216 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, (ud. 10/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4348/2014 proposto da:

COGEB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso

lo studio dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE MURITI;

– ricorrente –

contro

SOC AISLAMIENTO Y DECORATION R.M. S.L.U. in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

RIZZELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO URSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Cogeb ricorre in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia 25 luglio 2013, n. 27, che ha rigettato il ricorso da essa fatto valere contro il provvedimento di riconoscimento ex art. 41 del regolamento Europeo n. 44/2001, emesso dalla stessa Corte d’appello su istanza della società spagnola Aislamiento y decoration R.M..

2. La società spagnola resiste con controricorso con cui anzitutto eccepisce la tardività del ricorso perchè proposto oltre il termine fissato dall’art. 325 c.p.c., comma 2 (a fronte della notificazione della sentenza impugnata il 29 ottobre 2013, il ricorso è stato notificato il 30 dicembre 2013).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso, che va considerato tempestivamente proposto (il termine finale di sabato 28 dicembre 2013 era infatti prorogato di diritto al successivo lunedì 30 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5), è articolato in tre motivi.

1) Con il primo motivo Cogeb lamenta violazione dell’art. 83 c.p.c., per il mancato rilievo della nullità della procura alle liti: la società resistente, sia nell’atto introduttivo con cui ha chiesto la concessione dell’esecutività del provvedimento del tribunale di Saragozza, sia nella memoria difensiva con cui si è costituita nel giudizio di opposizione, è stata difesa da un avvocato spagnolo, C.C.M., con procura conferita in (OMISSIS) mediante scrittura privata la cui sottoscrizione è stata certificata dal medesimo avvocato.

Il motivo è infondato. E’ vero che in relazione alla procura conferita all’estero è costante l’orientamento che ritiene necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto “la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all’estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacchè tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale” (Cass., sez. un., n. 3802/2016, cfr. pure, ex multis, Cass. 27282/2008 e Cass. 16050/2018).

Nel caso in esame, però, abbiamo una procura conferita in Spagna non a un difensore italiano, ma a un difensore spagnolo – così che non entra in gioco la regola per cui il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale – e i procedimenti in relazione ai quali la procura è stata conferita sono quello di concessione della esecutività e di opposizione a tale concessione regolati dagli artt. 38 ss., sezione 2 del capo 3^ (riconoscimento ed esecuzione) del regolamento Europeo n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Il regolamento 44/2001 prevede l’automatico riconoscimento negli altri Stati membri della decisione emessa in uno Stato membro, ma la necessità per la parte che voglia eseguire in via forzata tale decisione di chiedere che questa sia dichiarata esecutiva dal giudice dello Stato in cui la si vuole eseguire (dichiarazione di esecutività che non è invece più oggi richiesta dall’art. 39 del regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il regolamento 44, che recita “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”).

Per i procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione l’art. 56 della sezione 3 (che pone le disposizioni generali) del capo 3^ del regolamento dispone che “non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all’art. 53 (copia della decisione) o all’art. 55, comma 2 (traduzione dei documenti richiesti), come anche, ove occorra, per la procura alle liti”. La disposizione, con l’evidente obiettivo di facilitare chi, all’interno dello spazio giuridico Europeo, chiede il rilascio di una dichiarazione di esecutività, è chiara nell’escludere particolari forme per il conferimento della procura. D’altro canto l’art. 40, comma 2, del regolamento prevede l’obbligo, per la parte che ha chiesto la dichiarazione di esecutività, di elezione del proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito e la designazione di un procuratore solo ove la legge dello Stato membro richiesto non preveda l’elezione di domicilio. La “reciproca fiducia – precisano i consideranda 16 e 17 del regolamento – nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto” ed “implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido”.

La procura conferita all’avv. C.M.C., pertanto, va considerata valida, sia ai fini della richiesta della dichiarazione di esecutività che della difesa all’opposizione nei confronti della medesima.

2. Il secondo motivo fa valere violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., per mancanza di un difensore abilitato nel territorio nazionale a rappresentare in giudizio la società resistente. Il motivo è infondato. Come ha precisato la Corte d’appello nel respingere l’analoga censura davanti ad essa fatta valere (pp. 3-4 del provvedimento impugnato), l’art. 40, comma 2, del regolamento 44/2001 prevede unicamente l’obbligo, per la parte che ha chiesto la dichiarazione di esecutività, di elezione del proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito, il che è in concreto avvenuto, mediante l’elezione di domicilio presso lo studio di un avvocato del foro di Venezia.

3. Il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 34, 53 e 54 del regolamento 44/2001: Cogeb non aveva ricevuto la notificazione della domanda giudiziale proposta in Spagna dalla controparte, come risulterebbe dal fatto che l’attestato, previsto dall’art. 54 del regolamento, manca della data di notificazione della domanda giudiziale e il successivo art. 55 ammette sì la possibilità di un documento equivalente, ma non la possibilità di un attestato incompleto.

Il motivo è infondato. L’art. 55 richiamato dal ricorrente dispone non solo che il giudice possa, ove l’attestato non venga prodotto, accettare un documento equivalente, ma anche che possa, “qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa”. La Corte d’appello, davanti alla quale la ricorrente aveva eccepito, ai sensi del n. 2 dell’art. 34 del regolamento, che la domanda giudiziale non era stata ad essa notificata, ha precisato che la domanda era volta ad ottenere un provvedimento inaudita altera parte (analogo all’italiano decreto ingiuntivo) e non era quindi stata notificata alla Cogeb, ma risulta invece provata mediante una attestazione del cancelliere del Tribunale spagnolo la notificazione del provvedimento, notificazione della quale costituisce indice il successivo comportamento della società ricorrente. Il giudice d’appello, pertanto, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, ha ritenuto di essere sufficientemente informato dell’adempimento del requisito per il riconoscimento di cui al n. 2 dell’art. 34 del regolamento.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite sono compensate per la novità delle questioni prospettate dal ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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