Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12159 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25078-2014 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERSCENZIO

58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI, che

la rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

F.S.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5433/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2013 R.G.N. 6823/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 18 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sull’appello proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma – che accoglieva la domanda proposta da F.S. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, dichiarando il diritto della medesima, già dipendente, quale docente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, poi transitata nei ruoli del MAE ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, all’inclusione della voce “retribuzione personale docente” nell’assegno ad personam riconosciuto all’atto del passaggio alla nuova amministrazione condannando il MAE al pagamento delle differenze maturate dal 2001 al 2008 quantificate in Euro 12.746,90 – in parziale riforma della predetta decisione riduceva la somma a Euro 7.528,29;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestivo l’appello del MAE atteso che l’irritualità della notifica della sentenza, effettuata dalla F. al Ministero e non all’Avvocatura dello Stato non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, spettante alla F. l’inclusione nell’assegno ad personam della rivendicata voce retributiva in quanto correlata allo status di docente e, comunque, parte della retribuzione fissa e continuativa non riformabile in peius, ma tuttavia riassorbibile per effetto dei successivi incrementi retributivi, risultando, pertanto, dovuta nella misura più ridotta indicata, tenendo conto degli aumenti intervenuti, dal MAE e non contestata;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la F., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso il Ministero, che, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su due motivi, cui la F. resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso principale qui proposto dalla F., dovendosi ritenere lo stesso tempestivamente notificato il lunedì successivo (20.3.2014) al giorno (sabato 18.3.2014) nel quale scadeva il termine annuale per l’impugnazione della sentenza de qua (cfr. Cass. 16.11.2016, n. 23375);

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., lamenta l’aver la Corte territoriale tenuto conto ai fini del decidere dell’eccezione di riassorbibilità della “retribuzione personale docenti” tardivamente sollevata dal Ministero e pertanto da ritenersi inammissibile, così incorrendo in un vizio di extrapetizione;

che, con il secondo ed il terzo motivo, formulati per mero tuziorismo, la ricorrente denuncia, da un lato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,416 e 166 c.p.c., per aver la Corte territoriale preso in esame la richiesta del Ministero di riduzione del quantum della domanda in difetto di una specifica contestazione da parte del medesimo limitatosi ad affermare, in ragione dell’eccepita assorbibilità dell’emolumento, la sua rispondenza ad un importo più ridotto e, dall’altro, il vizio di omesso esame per aver la Corte territoriale pronunziato in merito in difetto di prova degli aumenti intervenuti e della conseguente operatività del riassorbimento;

che, dal canto suo, il Ministero, ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, della L. n. 266 del 2005, art. unico, comma 226, e dell’art. 7 CCNL comparto scuola 15.3.2001 e art. 50 CCNL comparto scuola 26.5.1999, imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia sull’erroneo convincimento del carattere fisso e continuativo della “retribuzione personale docente” escluso anche dalla disciplina collettiva dell’istituto;

che, nel secondo motivo, sul presupposto della validità della censura di cui al motivo che precede, tenuto anche conto dell’evolversi della disciplina collettiva nel senso della ricomprensione dell’emolumento in questione nella componente accessoria della retribuzione, si deduce la violazione e falsa applicazione del principio inteso ad escludere la reformatio in peius del trattamento economico;

che ritenuta l’inammissibilità per genericità del primo motivo del ricorso principale, non risultando dall’esposizione del motivo alcun elemento che attesti la dedotta tardività dell’eccezione proposta dal Ministero, devono dirsi infondati gli ulteriori motivi avendo il Ministero puntualmente motivato la richiesta riduzione dell’importo dovuto in ragione della prevista riassorbibilità dell’emolumento in questione e provveduto alla sua quantificazione che, stando alla motivazione dell’impugnata sentenza, sul punto non fatta oggetto di censura, non risulta essere stata contestata dall’odierna ricorrente;

che parimenti infondati risultano entrambi i motivi del ricorso incidentale, qui, in quanto strettamente connessi, suscettibili di trattazione congiunta, dovendo ritenersi immune da vizi logici e giuridici l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale sia con riguardo alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, per cui quella disposizione, da considerarsi nella formulazione anteriore alla novella di cui alla L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 1, lett. c), insuscettibile di applicazione retroattiva, non osta a che al dipendente pubblico destinatario di un provvedimento di mobilità, in ossequio al principio che vieta la reformatio in peius del trattamento economico percepito, sia riconosciuto, ove quel trattamento ecceda la retribuzione spettante in base ai contratti collettivi del comparto cui appartiene l’amministrazione di destinazione, un assegno ad personam riassorbibile corrispondente alla differenza riscontrata, sia con riguardo alle norme collettive in relazione alle quali è giunta a definirne la natura di emolumento fisso e continuativo, come tale parte integrante della retribuzione propria della qualifica posseduta e da ricomprendere tra le voci retributive rilevanti ai fini della determinazione del differenziale stipendiale considerato ai fini dell’assegno ad personam (ex multis Cass. n. 10145/2018 24729, 24724, 25018/2014);

che, pertanto, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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