Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12159 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 07/05/2021), n.12159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19776/2018 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI (OMISSIS),

C.M.R.O.;

– ricorrenti –

contro

L.C.G., L.V.G.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 341/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/2/2018 la Corte d’Appello di Palermo ha respinto il gravame interposto dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti (OMISSIS)” in relazione alla pronunzia Trib. Palermo n. 662/2014, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla sig. L.C.G. di risarcimento dei danni lamentati – in conseguenza della caduta avvenuta il (OMISSIS) nell’area antistante il Pronto Soccorso “a causa del dissesto del manto stradale, con avvallamento”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti (OMISSIS)” propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la L.C..

Già chiamata all’udienza camerale del 5/12/2019 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 MOTIVO la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la censura mossa alla sentenza del giudice di prime cure erroneamente ritenendo insussistente il lamentato vizio di ultrapetizione, a fronte di una condanna al risarcimento del danno per un ammontare superiore a quanto originariamente richiesto e la “inammissibilità della domanda nuova formulata in sede di precisazione delle conclusioni”, atteso l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’ultrapetizione non sussiste solo “qualora manchi una limitazione alla domanda, limitazione che può ritenersi insussistente laddove l’attore abbia fatto riferimento alla somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa”, mentre nella specie sussiste “la limitazione posta da parte attrice alla domanda (e ciò mediante l’omissione della suddetta espressione somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va anche nella specie ribadito, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente l’interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass., 13/2/2002, n. 2078).

Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell’ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345. Diversamente, per l’affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l’attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque “alla valutazione equitativa del giudice”, il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacchè quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n. 3593).

Orbene, nell’affermare che “in sede di conclusioni l’attrice, alla luce delle risultanze peritali riformulò la propria domanda, con una

evidente emendatio cui correttamente ha dato seguito il Tribunale, vertendosi in ipotesi di mero ampliamento quantitativo del petitum, per le medesime voci (non altre) comunque indicate sin dall’avvio del giudizio, e non alterando quindi in alcun modo nè la prospettazione del fatto storico nè le conseguenze dannose già individuate”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, atteso che come dall’odierna ricorrente (in ossequio ai requisiti richiesti all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) censurato, l’originaria attrice ed odierna controricorrente ha nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di 1 grado espressamente domandato la sua condanna al pagamento della specificatamente indicata “somma di Euro 6.717,02”, a titolo di “risarcimento per le lesioni subite e per il danno patrimoniale correlato, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Trattava pertanto di domanda avente ad oggetto una somma certa e determinata (un “importo “secco””, come dalla ricorrente dedotto), senza alcuna (ulteriore) richiesta di liquidazione del danno comunque “secondo giustizia ed equità”.

Orbene, il suindicato principio è nell’impugnata sentenza rimasto invero disatteso dalla corte di merito.

In particolare là dove, nell’affermare che “l’attrice, alla luce delle risultanze peritali… riformulò la propria domanda, con un evidente emendatio cui correttamente ha dato seguito il Tribunale, vertendosi in ipotesi di mero ampliamento quantitativo del petitum, per le medesime voci (non oltre) comunque indicate sin dall’avvio del giudizio, e non alterando quindi in alcun modo nè la prospettazione del fatto storico nè le conseguenze dannose già individuate”, e nell’ulteriormente sottolineare che “la danneggiata ha…, tenendo conto dei detti esiti istruttori, quantificato differentemente la pretesa”, sicchè “nel caso di specie l’indicazione offerta dall’attrice in citazione aveva l’evidente scopo di precisare l’oggetto della pretesa (e non limitarla)… e l’aggravamento poi risultato in corso di giudizio ha comportato, quale conseguenza integrante mera emendatio, l’adeguamento della domanda al nuovo quadro delineatosi per quanto accertato in sede di consulenza medico-legale: adeguamento oggetto di apposita indicazione in sede di precisazione delle conclusioni”, è pervenuta a liquidare somma maggiore rispetto all’importo specificamente indicato oggetto della domanda originaria, a tale stregua venendo in effetti ad integrare il denunziato error in procedendo.

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo (con il quale la ricorrente lamenta avere la corte di merito “errato… laddove, in accoglimento dell’appello proposto, avrebbe dovuto condannare controparte alla refusione in favore dell’odierna ricorrente delle spese di giudizio”), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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