Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12158 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26662/2012 proposto da:

TICHE SRL, (OMISSIS), nella persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO CHIAPPARELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FORTUNATO GALBIATI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ABBATTISTA SPA in persona del legale rappresentante A.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA

PERILLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANNAROSA CORSELLI, CARLO LUIGI SCROSATI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2012, R.G.N. 3220/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FRANCO CHIAPPARELLI;

udito l’Avvocato ANNA ROSA CORSELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 16 febbraio 2007 Tiche Srl conveniva davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, Abbattista S.p.A., cui aveva locato un immobile, adducendo che alla fine del rapporto glielo aveva restituito in condizioni di marcato degrado, sulle quali la ricorrente aveva ottenuto un accertamento tecnico preventivo;

chiedeva pertanto la condanna di controparte al risarcimento dei danni, corrispondenti ai costi per il ripristino, e chiedeva altresì l’accertamento del diritto a trattenere la cauzione.

Abbattista S.p.A., si costituiva, resistendo e proponendo domande riconvenzionali per la restituzione della cauzione e per la restituzione di parte dei canoni.

Il Tribunale, dopo avere assunto prove orali e disposto c.t.u., nonchè effettuato supplemento di quest’ultima, con sentenza n. 415/2010 accertava l’inadempimento della convenuta che detratta la cauzione – condannava a risarcire all’attrice i danni per Euro 10.885,41 oltre interessi.

Avendo Abbattista S.p.A. proposto appello contro tale sentenza e avendo controparte proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 marzo-2 aprile 2012, rigettava la domanda risarcitoria della locatrice, che condannava a restituire la cauzione e a rifondere a controparte le spese di entrambi i gradi.

2. Ha presentato ricorso Tiche Srl, sulla base di tre motivi, il primo denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 1590, 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., nonchè omesso esame su un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il secondo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunciante omesso esame di fatto decisivo e il terzo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Abbattista S.p.A., si difende con controricorso, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo. La controricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Il primo motivo si articola in una serie di doglianze.

In primo luogo, lamenta che il giudice d’appello erra nella ripartizione dell’onere probatorio sullo stato dell’immobile quando fu consegnato al conduttore e nel negare comunque ogni valore probatorio alla c.t.u. Invoca la ricorrente l’art. 1588 c.c. e soprattutto l’art. 1590 c.c., rilevando che si presume normativamente che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione, per cui non è onere della locatrice provare in quale stato di manutenzione si trova l’immobile al momento della consegna.

In secondo luogo, richiamandosi al vizio motivazionale denunciato in rubrica, la ricorrente lamenta omessa considerazione del dato contrattuale, fin dal primo grado da essa richiamato,e da cui emergeva che l’immobile era stato consegnato in buono stato, come riconosciuto dalle parti all’art. 9 del contratto.

Queste due doglianze, entrambe attinenti – in sostanza – all’onere della prova sulla condizione dell’immobile quando viene consegnato al conduttore, sono fondate, avendo la corte territoriale imputato alla attuale ricorrente di non avere provato “quale era lo stato dell’immobile al momento della locazione” (motivazione, pagina 7), in evidente conflitto, prima ancora che con l’articolo 9 del contratto, con la presunzione a favore del locatore che detta l’art. 1590 c.c., comma 2. c.c. Peraltro, ciò non incide, a ben guardare, sulla decisione della corte.

3.1.2 Passando, quindi, al reale nucleo della decisione, il motivo in esame, in terzo luogo, lamenta la ricorrente erronea valutazione sulla presunta carenza di prova dei costi di ripristino, per la quale dovevano ritenersi disponibili l’accertamento tecnico preventivo e la produzione documentale. Il giudice d’appello avrebbe confuso il danno evento (cioè il degrado e i danneggiamenti patiti dall’immobile) con le spese per gli interventi emendativi, giungendo a ritenere che, non essendo congrue le spese esposte dall’attuale ricorrente, questa non avrebbe provato l’esistenza dei danni. Invece la spesa necessaria per il ripristino rappresenta in misura la somma dovuta come risarcimento, non il danno. Il diritto al risarcimento sorge dall’illecito contrattuale e/o extracontrattuale, non rilevando poi, di norma, l’uso che il danneggiato fa della somma dovutagli. Inoltre, nel primo grado era stata discussa la congruità delle spese addotte dalla attrice, per le quali il Tribunale aveva quindi disposto un supplemento di c.t.u., che aveva quantificato in Euro 50.386,32 le spese necessarie al ripristino. Il giudice d’appello avrebbe travisato, definendo le risultanze e le finalità del supplemento di c.t.u. come nere ipotesi di spesa. La difficoltà di lettura della documentazione prodotta dalla attrice sarebbe derivata, poi, dal fatto che questa aveva operato quasi tutto il ripristino in proprio.

Inspiegabile, infine, sarebbe il mancato utilizzo da parte del giudice d’appello del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., denunciandosi pure l’assenza di motivazione al riguardo.

Come emerge dalla sintesi appena tracciata, la ricorrente affastella una serie di censure (di diritto, come la non coincidenza tra danno evento e costi riparativi e l’omessa applicazione dell’art. 1226 c.c., o direttamente fattuali, come la spiegazione sulla lettura della documentazione prodotta) che, in realtà, a tacer d’altro, non sono pertinenti.

In una motivazione che, in effetti, avrebbe potuto essere meglio conformata, il giudice d’appello opera comunque un indubbio vaglio sugli esiti del compendio probatorio, che si incentra non sulle questioni suscitate nel motivo ora in esame, bensì a monte, ovvero nel ritenere che manchi prova di danneggiamento da parte del conduttore dell’immobile, nel senso che la situazione in cui l’immobile è stato riconsegnato è riconducibile alle conseguenze di un normale utilizzo. Infatti, il giudice d’appello valuta come “mere valutazioni ipotetiche, prive di riscontri documentali” quelle operate dallo stesso consulente nella c.t.u. e prima ancora nell’ATP, tenuto conto del normale degrado di un immobile a destinazione industriale, ed evidenzia l’impossibilità di scorporare eventuali spese di ripristino con lavori di ristrutturazione che comunque l’attuale ricorrente aveva eseguito. Si tratta, pertanto, di una valutazione di merito che la corte territoriale ha operato pervenendo alla conclusione della impossibilità di ritenere dimostrato un degrado superiore a quello, appunto, derivante dall’uso. Valutazione che è ovviamente riservata al giudice di merito e non può essere revisionata dal giudice di legittimità, se non nell’ambito di vizi motivazionali che, nel caso in esame, pur in un apparato motivativo che – si ripete – avrebbe potuto essere strutturato in modo più perspicuo e con minore stringatezza, comunque non sussistono. E ciò, dunque, assorbe – rendendolo non pertinente – ogni profilo di diritto che la ricorrente ha voluto mescolare nel motivo con quelle che, come già si è detto, sono censure direttamente fattuali, e pertanto inammissibili.

Il motivo, pertanto, complessivamente non merita accoglimento.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – ancora mischiando, quindi, il vizio motivazionale con il vizio di diritto -, omesso esame di fatto decisivo rappresentato dalla esatta entità della cauzione, che sarebbe stata di Euro 29.696,27 anzichè Euro 40.366,61.

La sua esposizione è estremamente sintetica: si afferma che la cauzione era stata pattuita, ex art. 1 del contratto locatizio, in tre mensilità, e dunque in Euro 29.696,27 e non in Euro 40.366,61, “essendo pacificamente emerso già nel corso del giudizio di primo grado che TICHE aveva via via proceduto in costanza di rapporto a restituire gli interessi maturati sul deposito cauzionale”. E’ evidente la carenza di autosufficienza di questa censura, che non indica in quale atto sia stata trattata, antecedentemente al presente grado, la questione dell’importo della cauzione, con conseguente inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (ex multis, da ultimo, Cass. sez. 2, 20 agosto 2015 n. 17049; Cass. sez. 1, n. 19 agosto 2015 n. 16900; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015 n. 14784; Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926). Il che, d’altronde, nel caso di specie, trovandosi dinanzi al nucleo contenutistico del motivo, conduce altresì a rendere quest’ultimo veicolo di una questione nuova, il che grava il motivo stesso di un’ulteriore causa di inammissibilità (da ultimo Cass. sez. 1, 18 ottobre 2013 n. 23675:

“Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione”;

conformi Cass. sez. 1, 11 gennaio 2007 n. 324, Cass. sez. 3, 21 febbraio 2006 n. 3664, Cass. sez. 3, 10 maggio 2005 n. 9765, Cass. sez. 1, 14 maggio 2005 n. 10125; cfr. pure Cass. sez. 1, 15 luglio 2007 n. 15961 sugli elementi asseritamente pacifici; e sulla inammissibile introduzione nel grado di legittimità di novità fattuali, con correlata necessità di accertamento, da ultimo v., p.es., Cass. sez. 5, 11 novembre 2015 n. 23045 e Cass. sez. 2, 20 agosto 2015 n. 17409).

3.3 Il terzo motivo lamenta, come violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., che il giudice d’appello abbia accolto solo uno dei motivi dell’appello principale, ma abbia condannato l’attuale ricorrente a tutte le spese di entrambi i gradi.

Il motivo attiene alla pretesa sussistenza di soccombenza reciproca, per avere la corte territoriale accolto uno solo dei motivi d’appello, rigettandone gli altri due. Secondo la ricorrente, essa stessa non sarebbe risultata “totalmente o sostanzialmente soccombente all’esito del secondo grado di giudizio di merito” avendo il giudice d’appello, disattendendo gli altri due motivi, rigettato tutte le ulteriori domande svolte dalla controparte “caratterizzate da un contenuto economico ben maggiore rispetto alle domande risarcitorie mosse da TICHE”.

Il motivo è privo di fondatezza, dal momento che l’unica violazione di legge da parte del giudice di merito che è configurabile – e dunque denunciabile al giudice di legittimità – in relazione all’art. 91 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (cioè quello antecedente alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 10) consiste nell’imposizione, in tutto o in parte, delle spese a carico della parte totalmente vittoriosa (ex multis, Cass. sez.3, 31 luglio 2006 n. 17450, Cass. sez. lav., 15 giugno 2006 n. 13783, Cass. sez. 1, 8 settembre 2005 n. 17953, Cass. sez. 3, 1 giugno 2004 n. 10478, Cass. sez. 3, 19 marzo 2004 n. 5606, Cass. sez. 1, 28 novembre 2003 n. 17692, Cass. sez. 1, 27 settembre 2002 n. 14023, Cass. sez. lav., 27 dicembre 1999 n. 14576; Cass. sez. lav., 23 novembre 1989 n. 5025; Cass. sez. lav., 20 gennaio 1987 n. 473) – salva naturalmente la condanna sanzionatoria resa legittima dal combinato disposto con l’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1, la mancata compensazione dovendosi invece ricondurre a una valutazione discrezionale del giudice di merito e non potendo quindi integrare una violazione normativa. E neppure la ricorrente è giunta, nel caso in esame, a definirsi la parte vittoriosa dinanzi al giudice d’appello.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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