Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12158 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 07/05/2021), n.12158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35004/2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 48,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MORLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato OSVALDO MOSSINI;

– ricorrenti –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BORGNA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2020/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/4/2018 la Corte d’Appello di Milano, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. B.F., in accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. M.R. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano 26/10/2016, ha rigettato la domanda in origine da quest’ultimo nei confronti del primo proposta di restituzione di n. 22.060 quote del fondo “(OMISSIS)”, o del loro controvalore, a suo tempo concesse al M. “per consentirgli di controgarantire una fideiussione prestata dalla Banca Popolare di Bergamo in favore della società ECS International s.p.a. nel contesto di alcuni rapporti commerciali”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1803,1810,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 116,244 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 e il 4 motivo denunzia”omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio e “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’atto di citazione avanti al Tribunale di Milano, al “comodato”, al trasferimento dei “titoli… in data 1.3.2007 dal conto deposito n. (OMISSIS), intestato al Sig. B. ed acceso presso la Filiale di (OMISSIS) di Banca Popolare di Bergamo, al conto deposito n. (OMISSIS), intestato al Sig. M. ed acceso presso la medesima Filiale dello steso istituto di credito”, alla “fideiussione rilasciata da Banca Popolare di Bergamo sub doc. n. 1”, alla “copia contabile sub doc. n. 2”, al “contratto di locazione finanziaria, per la fornitura alla stessa Mediasistemi s.r.l. di prodotti informatici”, alla “visura camerale sub doc. n. 14”, alla “comunicazione 30.9.2008 da ECS International Italia s.p.a. a Mediasistemi s.r.l.”, al “contratto per la locazione di prodotti informatici”, al “contratto n. (OMISSIS) di locazione di prodotti informatici con servizi associati sub doc. n. 3”, al “contratto tra ECS International Italia s.p.a. e Mediasistemi s.r.l…. concluso nel corso del 2005… rinegoziato nel 2007”, al trasferimento da parte dei “soci di Global Bank Liberia Ltd” delle “proprie quote a Platinum Habib Bank”, al saldo del “debito di Global Bank Liberia Ltd nei confronti di Mediasistemi s.r.l.”, alla “copia comunicazione 29.10.2008 da Mediasistemi s.r.l. a Global Bank Liberia Ltd” alla “copia fattura n. (OMISSIS) di Mediasistemi s.r.l., sub docc. N. 15 e 16”, all’estinzione del “debito di Mediasistemi s.r.l. nei confronti di ECS International Italia s.p.a.”, alla mail in data 23.12.2005 (v. sub doc. n. 12)”, alla “mail del 5.5.2007 (v. sub doc. n. 13)”, alla “memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, in data 4.2.2014″, all'”ulteriore pagamento di Euro 178.812,00 in favore di Innostro OU”, alla “visura relativa ad Innostro OU sub doc. n. 17, alla “fattura di Innostro OU in data (OMISSIS) sub doc. n. 18”, alla “fattura emessa in pari data da Mediasistemi s.r.l. (prodotta sub doc. n. 16)”, a “come affermato a pag. 2 della comparsa di costituzione del convenuto”, alla fornita “prova documentale”, allo “scambio di mail intercorso in data 1.3.2008”, al “documento n. 21”, alle dichiarazioni del teste M.P., alla “chiusura dei rapporti facenti capo a Global Bank Liberia Ltd”, al proprio “appello incidentale”, alle dichiarazioni del teste R.) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, parte del “punto 2 dell’atto di citazione”, parte della “comparsa di costituzione e risposta in data 13.9.2013, depositata dal M. avanti al tribunale di Milano”, parte della “memoria in data 4.2.2014”, la “mail 11.7.2005 sub doc. n. 19, la “comunicazione in data 4.4.2007 dallo studio legale Sherman & Sherman di Monrovia sub doc. n. 20”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione (v. pag. 26 del ricorso) ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierno ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente M., seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente M..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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