Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12158 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 06/06/2011), n.12158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.E., M.S., B.A., rispettivamente

genitori e nonna materna di M.A., selettivamente

domiciliati in Roma Via PIAN DI SCO 68-A, presso lo studio dell’avv.

PUCCIO FRANCESCO ANTONIO, rappresentati e difesi e dall’avv. PICCOLO

Antonio giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1388/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

14/11/09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“I ricorrenti hanno impugnato la sentenza 24 novembre 2009 della Corte d’appello di Bologna che ha rigettato l’appello da essi proposto avverso la sentenza del tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore M.A., figlio di R.E. e M.S., nipote di A. B..

Essi hanno formulato un solo motivo, con il quale deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, per avere essa recepito acriticamente le risultanze delle relazioni dei servizi sociali. Si contesta che i nonni materni abbiano negato, come si afferma nella sentenza di secondo grado in contrasto con quella di primo grado, la loro disponibilità all’affidamento del minore. Si lamenta una inadeguata motivazione in ordine all’impossibilità di ricollocare il minore presso la famiglia di origine ed alla inidoneità dei nonni a prendersi cura di lui.

Il ricorso è stato notificato solo alla Procura generale presso la Corte d’appello di Bologna e non anche alle altre parti del giudizio “a quo”, e cioè al curatore del minore (avv. N.O.) ed al tutore (il Comune di Bologna).

Quanto al merito, a giudizio del relatore il ricorso appare inammissibile nella parte in cui con esso, nella sostanza, si censurano le valutazioni di merito della sentenza circa l’inidoneità dei nonni materni e dei genitori a prendersi cura in modo adeguato del minore, mentre è manifestamente infondato in relazione ai lamentati vizi motivazionali, che non sussistono, essendo la sentenza ampiamente e coerentemente motivata.

Si propone, pertanto, di respingere il ricorso, valutando se sia necessaria l’integrazione del contraddittorio.” Il collegio, ritenuto che le censure formulate, ancorchè prospettate sotto il profilo del difetto di motivazione, attengono tutte a profili valutativi delle prove e del merito della decisione e sono come tali non proponibili in questa sede, giudica il ricorso inmammissibile e non necessaria pertanto l’integrazione del contraddittorio, con conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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