Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12157 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 22/06/2020), n.12157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31932/2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giacinto

Carini n. 58, presso lo studio dell’avv. Ferdinando Tota, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 26/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Cons. PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 26 settembre 2018 il Tribunale di Potenza ha respinto la domanda proposta da E.O., nativo della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

In estrema sintesi, il Tribunale anzidetto ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del richiedente e, comunque, i motivi, addotti a sostegno delle sue richieste, inidonei a consentirne l’accoglimento.

Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in quanto il primo giudice non avrebbe osservato i criteri stabiliti dal menzionato art. 3 e non avrebbe attivato i poteri officiosi, pur a fronte sia dello sforzo del ricorrente di circostanziare la domanda con la produzione di foto sia della grave situazione, esistente nel Paese di origine.

La doglianza è infondata.

Deve premettersi che questa Corte ha più volte affermato che la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli di ufficio (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336; 28 settembre 2015, n. 19197).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, infatti, stabilisce che il richiedente “è tenuto a presentare… tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”. Il richiedente, quindi, non gode di alcuna agevolazione rispetto alle regole ordinarie del giudizio civile, tale da giustificare un quadro assertivo non adeguatamente circostanziato.

Una volta allegati, i fatti posti a sostegno della domanda di protezione internazionale vanno provati dal richiedente, sia pure entro speciali limiti e con peculiari agevolazioni. Si è, in particolare, affermato (Cass., 12 giugno 2019 n. 15794) che la già citata previsione, che sollecita il richiedente a depositare la documentazione necessaria, rende evidente che, in linea di principio, il giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale è governato dalle regole generali, dettate in ordine al riparto dell’onere probatorio dall’art. 2697 c.c., comma 1, con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non è provata, la domanda è da rigettare.

Se il richiedente, però, proprio a cagione delle persecuzioni o danni gravi subiti nel Paese di provenienza, o anche solo paventati, non è in grado di offrire la prova delle circostanze allegate, il principio dispositivo è attenuato e sorge il dovere c.d. di cooperazione istruttoria. Stabilisce, difatti, il comma 5 del menzionato art. 3, che, qualora taluni elementi, posti a sostegno della domanda di protezione internazionale, non siano suffragati da prove (prove che dunque la norma ribadisce di porre di regola a carico dell’interessato), essi sono considerati veritieri, ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda:

1) abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla e, così, abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e abbia fornito un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

2) abbia reso dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche, pertinenti al suo caso, e risulti, altresì, in generale credibile.

Il dovere di cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente dal versante probatorio, trova, quindi, “per espressa previsione normativa, un preciso limite tanto nella reticenza del richiedente (in ciò risolvendosi l’omissione di uno sforzo ragionevole per circostanziare i fatti) quanto nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della domanda. Si tratta quindi di deficienze, reticenza e non credibilità, parimenti riferibili al quadro delle allegazioni, di guisa che, intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili” (in questi termini Cass. n. 15794/2019 cit.).

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame – pur non essendo preciso il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla necessità per il richiedente di assolvere all’onere probatorio mediante indizi gravi, precisi e concordanti, dovendosi invece rimarcare che i fatti, posti a sostegno della domanda di protezione internazionale, vanno provati dal richiedente ma entro i limiti e con le peculiari agevolazioni di cui si è detto in premessa – deve rilevarsi che, ad ogni modo, il vaglio di credibilità è stato effettuato dal giudice di merito nel rispetto dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il Tribunale ha infatti sottolineato, tra l’altro, che il ricorrente aveva narrato una vicenda che “presentava dubbi e perplessità”, atteso che egli aveva affermato di non volere ritornare in Nigeria per il timore di essere ucciso dai familiari del suo collaboratore ma – a fronte di tale timore – occorreva comunque considerare che la moglie e il figlio, trasferitisi in una città lontana da Benin City, non avevano mai ricevuto minacce o ritorsione dagli aggressori del ricorrente: elementi, questi ultimi, “utili e concreti a comprendere come nessun pericolo possa palesarsi in caso di rientro nel proprio Paese”.

Così argomentando e, dunque, avendo ritenuto che il richiedente aveva raccontato una vicenda che suscitava dubbi e perplessità, il Tribunale di Potenza è correttamente pervenuto ad un epilogo sfavorevole al richiedente, facendo applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 citato.

E’ altresì evidente che, al cospetto di siffatte dichiarazioni, il medesimo ricorrente non ha attivato il dovere di cooperazione istruttoria.

Deve poi aggiungersi che il Tribunale – con indicazione delle fonti di conoscenza ed idonea motivazione (cfr. pagina 5 del decreto impugnato) – ha esaminato la situazione del Paese di origine del ricorrente e ha escluso una situazione di conflitto armato, a cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Ne consegue che il provvedimento impugnato sfugge ad ogni rilievo censorio nella parte in cui ha denegato il riconoscimento della protezione internazionale.

2) Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale, avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti della protezione umanitaria, senza tenere conto che le dichiarazioni del ricorrente si riferiscono ad un Paese, ove è notoria la persistente violazione dei diritti basilari degli uomini, con conseguente situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità “individualizzata e specifica”, emergendo che il ricorrente aveva abbandonato il Paese per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro.

A fronte di siffatta motivazione le doglianze del ricorrente sono tese ad un’inammissibile rivisitazione di merito.

3) Il ricorso, dunque, va respinto. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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