Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12157 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 07/05/2021), n.12157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11954/2018 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPADA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAVERIO COSI;

– ricorrenti –

e contro

V.J., M.G.;

– intimati –

nonchè da:

V.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GG PORRO 8,

presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati PIETRO PALANDRI, MIRKO

SCAPINELLO;

– ricorrenti incidentali –

e contro

N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1261/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/10/2017 la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento dei gravami interposti dalla sig. V.J. – in via principale – e dal sig. M.G. – in via incidentale – e in conseguente riforma della pronunzia Trib. La Spezia n. 12/7/2013, ha respinto la domanda nei confronti della prima in origine monitoriamente azionata dalla società Metaltrade s.r.l. di pagamento di somma a saldo di forniture di componenti di motore effettuate per la m/n “(OMISSIS)”, e dichiarato inammissibile la chiamata in causa del M., direttamente effettuata dalla V. per essere manlevata delle somme dovute a Metaltrade s.r.l..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. N.P., successore a titolo particolare nel credito cedutogli dalla società Metaltrade s.r.l. in liquidazione, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la V., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla controricorrente e ricorrente in via incidentale.

Atteso che trattasi in realtà di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, va osservato che risulta prodotto in atti il contratto di cessione di credito in favore dell’odierno ricorrente in via principale da parte della società Metaltrade s.r.l. in liquidazione per scrittura privata con autenticazione delle firme d.d. 28/12/2017 a rogito Notaio I.R.P. di cui viene fatta espressa menzione nel ricorso e che ai difensori della suindicata eccipiente è stato notificato a mezzo pec in data 22/5/2018.

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione e/o erronea applicazione” degli artt. 633,634,115,116,132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè motivazione apparente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o erronea applicazione” dell’art. 2509 bis c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115,116,132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “decreto ingiuntivo n. 1031/2009… emesso ad istanza della Metaltrade s.r.l.”, alla “fornitura di merci relative alla nave (OMISSIS), di bandiera panamense”, alle “fatture n. (OMISSIS) di Euro 1.003,00=; n. (OMISSIS) di Euro 28.375,00=; n. (OMISSIS) di Euro 10.262,06=; n. (OMISSIS) di Euro 10.262,96=; n. (OMISSIS) di Euro 4.630,00= e n. (OMISSIS) di Euro 750,00=; così complessivamente Euro 50.492,81=”, alla “dichiarazione sostitutiva di notorietà, dichiarazione di terzo, autenticata da notaio, a firma di M.G.”, alla “scheda contabile relativa alla debitrice”, alla “copia di estratti bancari e bonifico relativi ai pagamenti parziali effettuati personalmente da V.J. per Euro 23.500,00=”, all'”atto di citazione notificato in data 26.1.2010″, alla “comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.6.2010”, alla “querela di falso” alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione notificato in data 15.11.2012″, alla “memoria di costituzione del 12.2.2014, depositata il 13.2.2014”, all’atto di “appello incidentale”, alle “altre prove offerte dalla Metaltrade s.r.l.”, ai “documenti prodotti sin dal primo grado di giudizio dalla società creditrice”, al “doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Metaltrade s.r.l. depositata in data 11.6.2020”, al “pagamento del nolo (414.120=), come risulta dal doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Metaltrade s.r.l. depositata in data 11.6.2020”, al “doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Metaltrade s.r.l. depositata in data 11.6.2020”, al “doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Metaltrade s.r.l. depositata in data 11.6.2020”, al “doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Metaltrade s.r.l. depositata in data 11.6.2020”, al “doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Metaltrade s.r.l. depositata in data 11.6.2020”, a “parte della documentazione ex adverso prodotta”, alla “documentazione prodotta nella fase monitoria”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte dell’interrogatorio formale della V. assunto all’udienza del 25.1.2013 del giudizio di primo grado “cfr. verbale d’udienza di primo grado del 25.1.2013”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche vizi della motivazione ovvero come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

L’inammissibilità del ricorso preclude pertanto la relativa disamina nel merito.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente V., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente V..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA