Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12157 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. III, 03/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11809-2010 proposto da:

C.C. (OMISSIS), C.A., R.

D., elettivamene domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SENTER DIEGO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA FONDIARIA SAI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHERSEVANI PAOLO MARIA,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 378/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

3/12/08, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1 – Si tratta di un incidente stradale, dal quale sono derivate gravi lesioni in danno del conducente di un ciclomotore, C. C., scontratosi in corrispondenza di un incrocio con l’automobile condotta da S.T..

A seguito di rinvio dalla Corte di cassazione la Corte di appello di Venezia ha attribuito la responsabilità ai due conducenti in ugual misura, applicando la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, mentre la sentenza della Corte di appello di Trento – annullata dalla Corte di cassazione – aveva ripartito la responsabilità nella misura dell’80% a carico del C. e del 20% a carico della S..

Non essendovi contestazione sui principi applicati dalla Corte di appello di Trento ai fini della quantificazione dei danni, la Corte di rinvio ha ricalcolato le somme già attribuite ai danneggiati in base alle nuove percentuali di responsabilità ed ha condannato le convenute a corrispondere i nuovi importi, detratto quanto anticipato in precedenza.

I danneggiati propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Fondiaria con controricorso.

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 2043 e 2059 cod. civ., lamentano che la Corte di appello abbia condannato C.C. a detrarre dalla somma complessivamente liquidata in risarcimento (L. 1.066.846.500) l’intero acconto percepito il 23.12.1996 (L. 683.748.000), senza considerare che questa somma comprendeva non solo l’importo capitale per danno alla persona (L. 622.832.505), ma anche le spese legali liquidate in suo favore (L. 17.215.910), l’importo liquidato ai due genitori per danni morali (L. 20 milioni a testa) e il rimborso delle spese legali ai genitori (L. 1.000.000 ciascuno).

C.C. è stato quindi privato di una parte del risarcimento che gli spetta.

2.- Il motivo è inammissibile, poichè non risulta che i ricorrenti abbiano sottoposto la questione qui prospettata alla Corte di appello.

Come rileva la resistente, la Corte di appello ha proceduto alla quantificazione dei danni sulla base delle richieste delle parti. Nè le ricorrenti hanno dimostrato in questa sede di avere presentato alla Corte di appello l’esatto conteggio delle somme dovute e di quelle da detrarre.

Per quanto concerne poi le somme pagate in rimborso delle spese legali il motivo è anche infondato, in quanto la Corte di rinvio – a seguito dell’annullamento della precedente sentenza di appello – ha proceduto a una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, facendo venir meno il fondamento del precedente pagamento e attribuendo ai danneggiati un nuovo titolo per ottenere il pagamento delle spese.

3.- Il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano che il giudice di rinvio non abbia loro riconosciuto la rivalutazione monetaria sul capitale liquidato dalla data del sinistro al saldo, se non sul ridotto importo di L. 383.098.500, è inammissibile perchè generico, sia nella formulazione dei quesiti, sia nell’esposizione delle censure.

La sentenza impugnata ha direttamente proceduto alla rivalutazione fino alla data della sentenza delle somme spettanti ai danneggiati (cfr. p. 7) ed ha espressamente attribuito ai due genitori la rivalutazione monetaria dell’importo loro liquidato, specificando che esso va devalutato alla data dell’incidente e poi rivalutato anno per anno.

Il ricorso non consente di comprendere sotto quale profilo la decisione sia censurabile.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal Relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Soggiunge che i due motivi di ricorso prospettano come violazioni di legge censure che attengono, in realtà, ad errori di calcolo nella quantificazione delle somme dovute ai danneggiati e che avrebbero potuto assumere rilievo solo sotto il profilo dei vizi di motivazione.

Ciò configura ulteriore ed assorbente ragione di inammissibilità del ricorso.

2.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 2 00,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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