Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12156 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. I, 18/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., con domicilio eletto in Roma, largo Gerolamo Belloni

n. 4, presso l’Avv. Alessandro Pioli, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Fiaschetti Girolamo, Vito Bertuglia e Rosa Maria Pulino che lo

rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo

depositato il 22 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto non rispettoso del dettato dell’art. 366-bis c.p.c. e comunque manifestamente infondato.

Quanto ai motivi con cui si deduce violazione di legge, l’inammissibilità discende dall’inidoneità dei quesiti, posto che con gli stessi ci si limita a richiedere se vi sia stata la dedotta violazione e l’enunciazione del corretto principio di diritto ed è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Per quanto attiene alla censura in ordine alla contraddittorietà della motivazione “circa un punto decisivo della controversia” (così a pag. 2 del ricorso) non può che rilevarsi che la denuncia di vizio motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un “fatto controverso” e che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto stesso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652, m. 602972), requisiti carenti nella fattispecie.

Se poi il fatto controverso dovesse essere individuato nella temerarietà dell’azione introdotta nel giudizio presupposto, nessuna censura può muoversi all’impugnata decisione che ha congruamente evidenziato non solo le ragioni oggettive dalle quali emergeva la palese infondatezza della pretesa ma anche la negligente condotta processuale indicativa della chiara consapevolezza della stessa.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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