Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12156 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 22/07/2020, dep. 07/05/2021), n.12156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15874/2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERNARDO MARASCO;

– ricorrente –

e contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2124/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.G. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2124/17, del 28 novembre 2017, della Corte di Appello di Catanzaro che – in accoglimento del gravame esperito da G.A. (quale procuratore generale ad affari di G.V.) avverso la sentenza n. 396/11, del 14 aprile 2011, del Tribunale di Lamezia Terme – ha dichiarato l’incompetenza territoriale del predetto Tribunale, in favore del Tribunale di Crotone, revocando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’odierno ricorrente, in relazione ad un credito per prestazioni professionali.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi dovuti per attività professionale di ingegnere, provvedimento monitorio che formava oggetto di opposizione proposta dal debitore ingiunto (o meglio, per esso, dal suo Procuratore generale).

Esperito appello da quest’ultimo, la Corte catanzarese lo accoglieva quanto al suo primo motivo, dichiarando il difetto di competenza territoriale del Tribunale lametino. In particolare, mentre il primo giudice aveva ritenuto la propria competenza per territorio, e ciò sul presupposto che nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somma di denaro la competenza – in base al combinato disposto dell’art. 1182 c.c. e dell’art. 20 c.p.c. – si radica nel luogo in cui il creditore ha sede al tempo della scadenza dell’obbligazione, il giudice d’appello ha affermato che tale regola trova applicazione solo in relazione a crediti pecuniari che siano nati originariamente come tali. Infatti, allorchè manchi un titolo negoziale o giudiziale che abbia stabilito la misura e la scadenza dell’obbligazione, la stessa deve essere adempiuta al domicilio del debitore, giacchè il credito non può ritenersi liquido ed esigibile.

Di conseguenza, nel caso di specie, sia che si faccia applicazione del criterio del domicilio del debitore, ovvero di quello della conclusione del contratto – non essendo in contestazione, secondo la Corte territoriale, che lo stesso sia stato stipulato in Crotone – il Tribunale territorialmente competente dovrebbe individuarsi, secondo la sentenza oggi impugnata, in quello crotonese.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello catanzarese ha proposto ricorso per cassazione il F., sulla base di tre motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ipotizza omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esistenza di una contestazione specifica, formulata dalla difesa del F., in relazione al luogo di stipula del contratto.

Posto, infatti, che tra i criteri per individuare il giudice territorialmente competente, in relazione a controversie aventi ad oggetto crediti pecuniari, vi è quello del luogo di conclusione del contratto, la Corte d’Appello avrebbe gravemente errato nel considerare non contestata la circostanza relativa al fatto che il contratto intercorso tra F. e il G. fosse stato concluso a Crotone. Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta del F. si individua in (OMISSIS) il luogo di conferimento dell’incarico professionale, e dunque di conclusione del contratto.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ipotizza nullità della sentenza per avere la Corte d’Appello dichiarato una circostanza contraddetta in atti, e cioè che non fosse contestato, dalla parte opposta, il luogo della stipula del contratto.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c..

L’erroneità della sentenza impugnata deriverebbe anche dal fatto che la determinazione della competenza sarebbe dovuta avvenire sulla base dei fatti prospettati dall’attore, essendo a carico del convenuto che contesti il luogo di avvenuto perfezionamento del contratto provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio da esso invocata.

4. E’ rimato solo intimato il G..

5. Con ordinanza interlocutoria n. 33678/19, adottata da questa Corte all’esito dell’adunanza camerale del 25 settembre 2019, è stato disposto rinvio a nuovo ruolo, per acquisizione del fascicolo d’ufficio. Adempimento ritenuto necessario per verificare l’eventuale avvenuto invio, da parte della cancelleria della Corte territoriale, dell’avviso di deposito della sentenza ex art. 133 c.p.c. e quindi per accertare la tempestività del ricorso, notificato il 10 maggio 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare deve rilevarsi che il presente ricorso deve (e può) essere convertito in regolamento necessario di competenza.

6.1. Essendo, invero, quella impugnata una pronuncia sulla sola competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro di essa era unicamente il regolamento necessario di competenza.

Ancora di recente, infatti, questa Corte ha ribadito che pure “la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019, n. 33443, Rv. 656347-01).

Di qui, pertanto, la necessità dell’incombente disposto con l’ordinanza interlocutoria n. 33678/19, atteso che la possibilità della conversione esige che il mezzo di impugnazione “effettivamente proposto abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti quindi notificato, in conformità dell’art. 47 c.p.c., comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza, la cui decorrenza inizia con la ricezione dell’avviso previsto nell’art. 133 dello stesso codice” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 marzo 2014, n. 5598, Rv. 630564-01).

Ciò premesso, neppure all’esito dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio, è emerso che l’odierno ricorrente ricevette la comunicazione suddetta, sicchè in mancanza di prova di tale adempimento va affermata “la conseguente operatività del termine lungo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 5598 del 2013, cit.) per la proposizione dell’impugnazione.

Orbene poichè, nella specie, il termine art. 327 c.p.c., risulta rispettato, l’impugnazione deve ritenersi ammissibile.

7. Oltre che ammissibile l’impugnazione – i cui motivi possono scrutinarsi congiuntamente, data la loro connessione – è anche fondata.

7.1. Invero, se è corretto l’assunto da cui muove la sentenza impugnata, vale a dire che “il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale”, sicchè “il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dall’art. 1182, u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 12 marzo 2013, n. 6096, non massimata), resta, nondimeno, inteso che il medesimo art. 20 del codice di rito civile prevede come foro facoltativo, per le obbligazioni pecuniarie, quello del, luogo di esecuzione dell’obbligazione.

Nella specie, la sentenza impugnata assume “non essere contestato” che il contratto dovesse eseguirsi in Crotone, mentre l’odierno ricorrente ha dedotto (e dimostrato) l’esistenza di contestazione sul punto. Di conseguenza, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore opponente conserva la posizione di convenuto, visto che “per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 26 agosto 2019, n. 21706, Rv. 655233-01), deve farsi applicazione del principio – richiamato dal ricorrente – secondo cui, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione”, sicchè in “mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito” (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 3 luglio 2018, n. 17311, Rv. 649456-01).

8. All’accoglimento del regolamento segue la declaratoria di competenza del Tribunale di Lamezia Terme e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, perchè decida il merito del gravame proposto dall’odierno ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito del già proposto gravame.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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