Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12156 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. III, 03/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11233-2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NOSCHESE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTOLA

GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO SRL (OMISSIS), in Persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MORIN 45,

presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GELPI VITTORIO, giusta

procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.M., V.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2009 del TRIBUNALE di COMO dell’11/3/05,

depositata il 18/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Como, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale, proposta da C.A. contro V. M. e S. e contro l’UCI. Il C. – che in sede di merito aveva chiesto che venisse accertato il concorso di colpa dei due conducenti in ugual misura – propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’UCI con controricorso.

2.- Il primo ed il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 c.p.c., comma 2, artt. 116 e 132 cod. proc. civ., sono inammissibili ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., per l’eccessiva genericità ed astrattezza dei quesiti, che si limitano a chiedere se siano state o meno violate le suddette norme di legge, senza richiamare le fattispecie, nè il principio di diritto enunciato dalla sentenza impugnata, nè quello diverso che si vorrebbe che fosse applicato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di rispondere in termini, enunciando una regula iuris che risulti applicabile, oltre che al caso di specie, ad altri casi dello stesso genere (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535; 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 154 C.d.S., sul rilievo che la sentenza impugnata ha escluso ogni responsabilità dell’automobilista, sebbene questi – che si trovava incolonnato fra le automobili che egli stava superando, in sella al suo motociclo – ha iniziato la svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che proveniva alle sue spalle.

3.1.- Il motivo non è fondato, poichè la Corte di appello non ha escluso che il conducente dell’automobile dovesse accertarsi della situazione alle sue spalle prima di iniziare la svolta a sinistra; ha ritenuto invece che egli abbia osservato tale obbligo, e che il sinistro si sia verificato per il fatto che il motociclista – procedendo a velocità eccessiva – è sopraggiunto all’improvviso da tergo, mentre la manovra di svolta era già in pieno svolgimento.

Trattasi di accertamento che attiene alla ricostruzione dei fatti e delle modalità dell’incidente, che quindi non è suscettibile di riesame in questa sede, se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, vizi che nella specie non sussistono, essendo la sentenza congruamente e logicamente motivata.

4.- Il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata. Tali requisiti debbono confluire in una proposizione analoga al quesito di diritto (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008), e non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Trattasi peraltro anche qui di censure che attengono al merito delle valutazioni del Tribunale circa la responsabilità dell’incidente, più che a vizi logici o giuridici della motivazione, e che pertanto non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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