Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12155 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. I, 18/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A.A., con domicilio eletto in Roma, via

Otranto n. 18, presso l’Avv. Vincenzo Fasullo, rappresentato e difeso

dall’Avv. Ciliberti Donato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza n.

46/08;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A.A. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta la sua domanda relativa al riconoscimento dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile in quanto, pur essendo stato notificato in data 12 novembre 2008, non è stato depositato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 900 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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