Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12155 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5899/2013 proposto da:

B.A., quale procuratore speciale della ditta

Individuale F.R. di Z.B., elettivamente

domiciliato in ROMA, C/O STUDIO ROMANELLI V. COSSERIA 5,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPAOLO TORSELLI, LUDOVICA

FRANZIN giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI SPA;

– intimata –

nonchè da:

ENI SPA, in persona dell’ing. F.A., quale società

incorporante PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO GAETANO CAPELLO giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 497/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO TORSELLI;

udito l’Avvocato LUCIO NICOLAIS;

udito l’Avvocato CARLO CAPELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 179/2006 il Tribunale di Vigevano accertava la responsabilità di PRAOIL Oleodotti Italiani s.p.a. (subentrata a SNAM s.p.a.) in conseguenza dello sversamento, verificatosi nell’anno (OMISSIS), di idrocarburi dall’oleodotto in alcuni terreni agricoli di proprietà della azienda F.R., con conseguente inquinamento del fosso utilizzato per la irrigazione anche di altri fondi dell’azienda le cui colture erano destinate all’allevamento di bovini, e la condannava al risarcimento del danno determinato dalla inutilizzabilità di tali terreni per le annate agrarie 2002/2003 e 2003/2004, nelle quali si era provveduto alla realizzazione delle opere di bonifica ambientale e fino al rilascio da parte della Provincia di Pavia del “nulla osta” nel mesi di luglio 2004. Il Giudice di prime cure liquidava l’importo di Euro 73.513,96 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, calcolando il valore di trasformazione dei prodotti (carne da macellazione) ed applicando equitativamente una riduzione del 50% tenuto conto che i terreni avrebbero comunque potuto essere sfruttati con le coltivazioni non irrigue di orzo e mais e che l’azienda aveva concorso nella produzione del danno, trascurando di esercitare i rimedi amministrativi e giudiziari opportuni al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere provvisorie minori che avrebbero consentito la parziale irrigazione dell’area per l’allevamento del bestiame.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza non definitiva in data 18.12.2010 n. 3359 accoglieva parzialmente la impugnazione principale, in punto di criteri risarcitori, e rigettava quella incidentale, confermando la responsabilità ex art. 2043 della società petrolifera, escludendo la risarcibilità del danno per la annata agraria 2001/2002, in quanto i terreni erano stati interessati da lavori di sistemazione effettuati per necessità proprie dalla stessa azienda, e delimitando la indagine sul danno – demandata al prosieguo unitamente all’accertamento della concorrente responsabilità della azienda danneggiata – al “valore di mercato delle colture normalmente praticate” sulla superficie dei terreni non interessati dallo sversamento di gasolio, tenuto conto della riduzione percentuale della resa delle colture di orzo e mais praticabili su detti terreni che – secondo quanto risultava dalla perizia svolta in primo grado – si sarebbe comunque verificata a causa della mancata irrigazione, e detratti gli importi dei contributi comunitari (PAC) percepiti dalla azienda nelle annate agrarie in questione per la messa a riposo dei terreni (set-aside).

Espletata c.t.u. sul “quantum”, la medesima Corte d’appello emetteva la sentenza definitiva in data 9.2.2012 n. 497, confermando che i danni richiesti dalla azienda F.R., come emergeva dagli atti difensivi della parte, concernevano esclusivamente la mancata coltivazione ad orzo e mais in quei terreni che non era stato possibile irrigare a causa della indisponibilità del fosso di alimentazione idrica interessato dalle opere di bonifica ambientale resesi necessarie a seguito dello sversamento di idrocarburi; che l’azienda non aveva fornito alcuna prova anche di ulteriori danni alla produzione bovina; che dall’importo risarcitorio andavano detratti i contributi comunitari (PAC) come peraltro specificamente indicato – in comparsa di costituzione e nella memoria conclusionale – dalla stessa azienda agricola nel computo dei danni risarcibili;

che invece doveva essere riformata la decisione di primo grado in ordine alla applicazione dell’art. 1227 c.c., in quanto le iniziative giudiziarie che l’azienda avrebbe potuto intraprendere opponendosi ai provvedimenti amministrativi emessi dalla Provincia, eccedevano l’ordinaria diligenza. Conclusivamente il danno veniva liquidato, conformemente alle risultanze peritali, in complessivi Euro 10.285,05 con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, essendo tenuta l’azienda agricola a restituire a Praoil s.p.a. la differenza tra la maggiore somma da quella corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado e l’importo risarcitorio definitivamente liquidato.

Entrambe le sentenze di appello sono state impugnate per cassazione da B.A. n.q. di procuratore speciale “ad negotia” della ditta individuale F.R. di Z.B., che ha dedotto con quattro motivi vizi relativi ad errori di diritti e di fatto.

Resiste ENI s.p.a. (quale società incorporante Praoil Oleodotti Italiani s.p.a.) con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo concernente violazione di norme di diritto e notificato al B. nonchè agli eredi di Z.B., deceduto nelle more del giudizio di appello.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ed il ricorrente anche documenti attestanti la propria legittimazione ad agire.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La eccezione pregiudiziale, formulata da ENI s.p.a. nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal procuratore speciale “ad negotia” B.A., in quanto privo dei relativi poteri rappresentativi da intendersi cessati a seguito del decesso del titolare della azienda agricola verificatosi nelle more del giudizio di appello, è fondata.

Occorre premettere che:

la sentenza di primo grado del Tribunale di Vigevano in data 3.5.2006 risulta emessa nei confronti di “Azienda Agricola Rosa”, senza alcun altra specificazione, che aveva notificato l’atto di citazione in data 18.6.2002 (cfr. sentenza prime cure, trascritta integralmente nelle sentenze di appello), ma è incontestato che parte in cause fosse in tale grado di giudizio la società semplice la ” F. R. società semplice agricola”, con sede legale in (OMISSIS), iscritta presso la CCIAA di Asti, al n. 81103 REA, risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 1.3.2007 (cfr. controric., pag. 3) la ditta individuale “Azienda Agricola F.R. di Z.B.” risulta costituita in data 19.3.2007 (cfr. memoria ex art. 378 c.p.c., ENI s.p.a.).

Z.B. è deceduto in (OMISSIS) ed in pari data risulta cessata l’attività della ditta individuale, con cancellazione della iscrizione dal registro CCIAA in data 28.5.2009 (cfr. controric., pag. 2) al giudizio di appello, introdotto da PRAOIL Oleodotti Italiani s.p.a. con atto di citazione notificato in data 15.6.2007, ha partecipato, quale parte appellata in senso formale e processuale, la “Azienda Agricola F.R. società semplice, in persona del legale rapp.te B.A.” (cfr.

intestazioni delle sentenze di appello n. 3359/2010 e n. 497/2012, nonchè allegati fogli di precisazione conclusioni formulate dalle parti);

il ricorso per cassazione, notificato in data 22.2.2013, risulta proposto da ” B.A., quale procuratore speciale della Ditta Individuale F.R. di Z.B., giusta procura speciale dell’8 novembre 2007 autenticata dal Notaio Dott. Cesare Padova di Vigevano (prodotta in originale nel fascicolo di 2^ grado e allegata in copia al presente ricorso)” con nota depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il ricorrente ha prodotto scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni in data 30.12.2006 per atto notaio Antonio Forni rep. 85681, avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso delle quote relative all’intero capitale sociale (art. 1) della ” F.R. società semplice agricola “tra B.A. e IMPREVIT s.s., parte alienante, e Z.B., parte acquirente, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi, già dei cedenti, nei confronti della società semplice, rinunciando il B. alla carica di amministratore (art. 6) e dichiarando lo Z. di voler continuare nella società quale unico socio assumendo tutti i poteri fino alla ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci(art. 7). Le parti hanno inoltre convenuto che “la gestione anche negli eventuali gradi superiori di giudizio” delle controversie con la SNAM s.p.a. “resterà integralmente a carico dei venditori stessi, rispetto ai quali il compratore si impegna a far uniformare il comportamento della società”, ai quali soltanto spetteranno le perdite od i vantaggi patrimoniali conseguenti alla soccombenza od al vittorioso esito del giudizio (art. 5).

Orbene, sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari in ordine alla produzione in sede di legittimità del documento in questione, essendo rilevabile ex officio, anche in tale sede, il difetto di “legitimatio ad causam” e di “legitimatio ad processum” (con l’unico limite dell’eventuale giudicato interno formatosi sulla questione pregiudiziale), e dovendo riconoscersi all’interessato – qualora venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione la questione del conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l’impugnazione in nome e per conto altrui – la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013), trattandosi di questione che incide sulla ammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007;

id. Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015), risulta “per tabular” che il B. ha proposto il ricorso per cassazione (notificato il 22.2.2013), stipulando il rapporto di patrocinio e conferendo a legale di fiducia la procura speciale “ad litem”, non in proprio ma in nome e per conto di Z.B., nella qualità di titolare della ditta individuale F.R., quando il soggetto rappresentato era già da tempo deceduto (25.8.2008).

Orbene, sia nel giudizio di primo che di secondo grado, la posizione di parte in senso formale e processuale è stata assunta dalla “società semplice” in persona del suo amministratore B. A. – che ha esercitato la legittimazione processuale dell’ente collettivo in virtù del legame di rappresentanza organica -, sebbene nel periodo di quiescenza processuale tra la pubblicazione della sentenza di prime cure (in data 3.5.2006) e l’attivazione del grado di appello (con citazione notificata da PRAOIL s.p.a. alla “società semplice” il 15.6.2007), fosse stata stipulata in data 30.12.2006 la scrittura privata di cessione delle quote societarie allo Z. con conseguente venir meno della pluralità dei soci, e fosse già inutilmente decorso il termine di mesi sei di cui all’art. 2272 c.c., comma 1, n. 4), con conseguente scioglimento della società semplice ed estinzione della stessa a far data dall’1.3.2007 a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. A tale forma di pubblicità deve, infatti, ricondursi l’effetto estintivo “erga omnes” anche delle”società di persone”, dovendo ricondursi a sistema la modifica dell’art. 2945 c.c., comma 2, disposta del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che ricollega alla iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese la automatica estinzione delle “società di capitali”, imponendo tale norma di riconoscere un analogo effetto, se pure soltanto dichiarativo e non costitutivo, anche alla cancellazione dal registro delle imprese delle società commerciali di persone, dovendo presumersi (salva la prova contraria che la società abbia effettivamente continuato ad operare) il venire meno, con la cancellazione (e con effetto dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora la cancellazione sia stata disposta anteriormente a tale data), della loro capacità e soggettività limitate dunque anche la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio (cfr. Corte Cass. SU 22.2.2010 nn. 4060 e 4061; Corte Cass. SU 12.3.2013 n. 6070). Ne segue che, estinta la società, i diritti vantati dal creditore sociale rimasto insoddisfatto possono essere fatti valere esclusivamente nei confronti dei soci (cfr. art. 2312, comma, art. 2324 – ma l’accomandante risponde entro i limiti della sua quota di liquidazione – e art. 2495, comma 2 – ma i soci, della società di capitale, sono chiamati rispondere solo in quanto attributari di diritti e beni in base al bilancio finale di liquidazione e soltanto nei limiti di quanto riscosso – c.c.), determinandosi per effetto della vicenda estintiva un fenomeno “lato sensu” successorio avente ad oggetto il trasferimento a titolo universale, ex art. 110 c.p.c., delle obbligazioni della società, rimaste insolute,direttamente ai soci – che ne rispondono, secondo il regime di responsabilità limitata od illimitata previsto “pendente societate” – sicchè, in pendenza di lite, la legittimazione sostanziale e processuale va rinvenuta esclusivamente in capo ai soci, nei cui confronti soltanto, pertanto, debbono essere proposte le eventuali impugnazioni (cfr.

Corte Cass. 3^ sez. 10.11.2010 n. 22830; id. 5^ sez. 16.5.2012 n. 7676 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti della società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo; id. SU n. 6070/2013 cit.; id. 5^ sez. 6.6.2012 n. 9110 che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio, nel giudizio in cui era stata originariamente parte la società poi cancellata), rimanendo esclusa una concorrente legittimazione processuale dell’ex liquidatore ormai privato, a seguito della estinzione della società, del potere di rappresentanza di tale soggetto (e dunque anche del potere di conferimento della procura ad litem che, se rilasciata, deve ritenersi affetta da nullità: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29242 del 12/12/2008; id. 5^ sez. ord. 3.11.2011 n. 22863).

Quanto ai rapporti attivi (“diritti e beni” della società non compresi nel bilancio di liquidazione, in quanto non conosciuti al tempo della liquidazione – sopravvenienze attive-, oppure rimasti ignoti per trascuratezza dei liquidatori), la estinzione dell’ente collettivo ne determina, anche in questo caso, in considerazione del medesimo fenomeno “lato sensu” successorio, il trasferimento ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa,sempre che si tratti di beni e diritti oggettivamente individuati e definiti che, se conosciuti, avrebbero dovuto essere oggetto di rendiconto od iscritti nel bilancio di liquidazione per essere ripartiti tra i soci:

diversamente, nel caso in cui si tratti di diritti o beni che costituiscono oggetto di pretese azionate od azionabili in giudizio, ovvero di crediti incerti od illiquidi, conosciuti al tempo della liquidazione, ma insuscettibili di essere rendicontati od iscritti a bilancio di liquidazione come voci di ripartizione dell’attivo, in quanto avrebbero richiesto ulteriori attività – non esclusa la instaurazione di nuovi giudizi o la coltivazione delle cause pendenti – ai fini della liquidazione, esigibilità e riscossione, gli stessi debbono intendersi “tacitamente rinunciati” con la approvazione del bilancio finale di liquidazione ed in ogni caso con la richiesta di iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese, dovendo tale condotta dei soci interpretarsi come inequivoca manifestazione di volontà abdicativa del diritto litigioso, in funzione dell’interesse, ritenuto prevalente, di una sollecita sistemazione di tutti i rapporti societari e della estinzione della società (cfr. Corte Cass. SS.UU. 12.3.2013 nn. 6070 e 6072).

I riflessi processuali della indicata vicenda estintiva della società debbono, pertanto, essere inquadrati tra le coordinate normative costituite dalla legittimazione ad agire e contraddire in giudizio (determinandosi con la estinzione la immediata perdita della capacità di stare in giudizio della società, e trasferendosi la titolarità della posizione di diritto sostanziale controversa direttamente in capo ai soci in qualità di successori ex art. 110 c.p.c.) e dalla disciplina delle cause interruttive del processo, venendo in questione l’evento interruttivo, nella causa pendente –

fatta salvala spontanea prosecuzione del processo da parte dei soci –

soltanto nel caso in cui la avvenuta estinzione della società sia stata fatta constatare secondo le modalità previste dalla legge ex art. 300 c.p.c.; diversamente, qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando rilevarlo in tali modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013), principio successivamente precisato dalle SS.UU. della Corte nel senso che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).

Venendo a trarre le conclusioni alla stregua delle coordinate tracciate, osserva il Collegio che:

– la mancata dichiarazione o notifica, da parte del procuratore ad litem, dell’evento interruttivo determinatosi nel corso del giudizio di secondo grado,giusta il principio di ultrattività del mandato ad litem, legittimava la società semplice, pur se già estinta, a costituirsi in tale grado come parte processuale (le sentenze di appello, non definitiva e definitiva, sono state emesse entrambe nei confronti della società semplice);

– la estinzione della società di persone,in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese (per inutile decorso del termine semestrale previsto dalla legge per la ricostituzione della pluralità dei soci), ha comportato che il diritto di credito al risarcimento dei danni,vantato dalla società nel giudizio pendente,deve intendersi “tacitamente rinunciato”dal socio (secondo la tesi accolta nelle sentenze a SS.UU. n. 6070 e n. 6072/2013), venendo in rilievo, nel descritto comportamento cessionario delle quote sociali ( Z.), la scelta di abdicare al diritto litigioso spettante alla società – che avrebbe comportato la coltivazione del giudizio e la ulteriore durata della società al fine di accertare la esistenza o meno della eventuale posta attiva della società nella quale il socio, in ipotesi, avrebbe potuto succedere- a favore del prevalente interesse a far cessare definitivamente l’autonomia patrimoniale e la limitata capacità della società;

– pertanto l’ex socio Z., non essendo succeduto nella titolarità del diritto sostanziale controverso (secondo lo schema del fenomeno successorio “sui generis”, determinato dalla estinzione dell’ente collettivo),non poteva validamente conferire la procura speciale “ad negotia”,unitamente ai poteri di rappresentanza processuale, al B., dovendo tenersi distinta la posizione rivestita dall’ex socio – caratterizzata dai diritti e dagli obblighi assunti nei confronti della società e dalle obbligazioni assunte nei confronti dei cedenti delle quote sociali, in virtù dell’atto stipulato in data 30.12.2006 – dalla titolarità della impresa individuale, successivamente assunta, dallo stesso Z., in seguito alla “trasformazione” della società di persone in ditta individuale, atteso che nella cancellazione della società semplice non è dato rinvenire il titolo di una vicenda traslativa della azienda (art. 2055 c.c.), in quanto la eventuale prosecuzione della attività d’impresa da parte dell’imprenditore individuale, pur quando attuata senza soluzione di continuità, evidenzia soltanto un dato empirico che non incide sulle distinte vicende giuridiche, attinenti, da un lato, alla successione del socio nel complesso dei rapporti passivi – insoluti – e dei rapporti attivi – non rinunciati – facenti capo alla società dichiarata estinta a seguito di cancellazione, e dall’altro, all’esercizio di nuove iniziative economiche, da parte dell’ex socio, mediante destinazione del complesso di beni, ricevuti dalla liquidazione, ai fini dell’esercizio in forma individuale della medesima attività d’impresa (in precedenza svolta dalla società);

– ne consegue che,estinta la società di persone, titolare del diritto controverso, e non essendosi verificata successione del socio Z. ex art. 110 c.p.c., nel rapporto attivo costituito dal credito litigioso – stante l’effetto abdicativo del credito riconducibile alla scelta del cessionario delle quote sociale di non proseguire in forma collettiva l’esercizio dell’attività d’impresa, determinando la cancellazione della società-, il mandato atipico, conferito ai cedenti delle quote della società semplice (con la scrittura privata autenticata del 30.12.2006, art. 5) ed avente ad oggetto la “gestione” delle controversie con la SNAM s.p.a.

relative a crediti risarcitori vantati dalla società di persone con attribuzione ai mandatari degli oneri o dei vantaggi patrimoniali derivanti dall’esito sfavorevole o favorevole dei giudizi in relazione al diritto controverso in titolarità alla società, anche qualora venga a configurarsi come mandato – irrevocabile –

nell’interesse di terzo (tale dovendo ritenersi la società semplice, titolare del diritto controverso, che non figura come parte contraente) ex art. 1723 c.c., comma 2 (con conseguente irrilevanza, sul piano del rapporto interno di mandato, del decesso dello Z. intervenuto, durante il secondo grado di giudizio, in data 25.8.2009), non sarebbe comunque idoneo ad integrare la fattispecie attributiva della legittimazione processuale al procuratore speciale “ad negotia”, secondo lo schema dell’art. 77 c.p.c., comma 1, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della “legitimatio ad processum” del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 24179 del 16/11/2009; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4248 del 20/02/2013). Ed infatti, se un siffatto mandato poteva essere conferito dal mandate – cessionario delle quote sociali, viceversa il potere di rappresentanza processuale avrebbe potuto essere attribuito – con atto di procura – soltanto dalla società semplice, quale parte “rappresentata”,in quanto legittimata a stare in giudizio e parte processuale nel giudizio pendente: nel caso di specie, viceversa, la procura avente ad oggetto i poteri rappresentativi è stata rilasciata dallo Z. – non in qualità di socio amministratore ma quale titolare della ditta individuale F. R. – in data 8 novembre 2007, quando la società di persone –

titolare del diritto controverso- era stata già estinta in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, e senza che si fosse realizzato, in relazione al diritto vantato in giudizio dalla società, il trasferimento “jure successionis” allo Z. (quale socio), non avendo l’unico socio – successore ex art. 110 c.p.c. – ritenuto necessario procrastinare l’effetto estintivo dell’ente collettivo in attesa della definizione della controversia pendente,rinunciando in tal modo alla pretesa risarcitoria.

Pertanto, avendo proposto il ricorso per cassazione – conferendo la relativa procura speciale “ad litem” ex art. 365 c.p.c. – in qualità di procuratore speciale ed in nome della “Ditta Individuale F. R. di Z.B., B.A. deve ritenersi privo di “legitimatio ad causam”, avendo agito in giudizio in base a poteri di rappresentanza processuale conferiti – con atto di procura in data 8.11.2007 – da soggetto “rappresentato” che non era titolare dei poteri di disposizione del diritto dedotto in giudizio e che non rivestiva la posizione di parte processuale nella presente causa.

Il ricorso principale è in conseguenza inammissibile.

Venendo a trattare del ricorso incidentale autonomo proposto da ENI s.p.a., rileva il Collegio che l’unica censura svolta attiene alla violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c., intendendo fare emergere, la ricorrente incidentale, dagli elementi fattuali esaminati dall’ausiliario e dalle risultanze della c.t.u., svolta in primo grado, che il danno relativo alla mancata produzione di foraggio era interamente riconducibile alla condotta ed a scelte discrezionali riferibili all’azienda agraria.

Il motivo è inammissibile per errata individuazione del parametro normativo del sindacato di legittimità, intendendo far valere la società attraverso il vizio di errore nell’attività di giudizio, quello che doveva essere censurato piuttosto come omessa od inesatta rilevazione di fatti provati in giudizio da ritenere determinanti ai fini di una decisione diversa da quella adottata dal Giudice di merito, dovendo soltanto aggiungersi che, anche in relazione a tale vizio di errore di fatto, il motivo verrebbe comunque a palesarsi inammissibile: a) in quanto il riferimento all’art. 1227 c.c., è esplicitato nella esposizione del motivo come da riferirsi al secondo comma (eccezione in senso stretto proponibile ad istanza di parte), con la conseguenza che pecca di autosufficienza la censura nella parte in cui non indica in quale atto processuale la società avrebbe proposto la relativa eccezione; b) la censura ha ad oggetto elementi istruttori già valutati dal Giudice di merito ai fini di una esatta determinazione della misura del danno risarcibile (la Corte d’appello ha tenuto infatti conto: della pur ridotta coltivabilità dei terreni in assenza di irrigazione;

della percezione dei contributi PAC erogati alla azienda; della mancanza di prove in ordine alla diminuita produzione di carne bovina; della inutilizzabilità dei terreni dovuta ad opere di sistemazione realizzate dalla azienda), e dunque appare manifestamente inconferente rispetto alla “ratio decidendi” sottesa alla statuizione impugnata; c) la riproposizione di tutte le questioni già esaminate dal CTU al fine di pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze peritali, come valutate dal Giudice di appello, introduce una richiesta di revisione dell’intero materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

In conclusione tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili. La reciproca soccombenza determina la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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