Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12155 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. III, 03/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 03/06/2011), n.12155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11214-2010 proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato

GIANSANTE ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P., B.D., D.B.A., A.

C., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1264/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/12/08, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANSANTE ROBERTO che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1264/2009, depositata il 19 marzo 2009, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Roma a carico di P.R. e di altri a rilevare A.C. e D.P. dalle fideiussioni da essi prestate in favore della s.r.l. Cris Auto. L’impegno era stato assunto all’atto dell’acquisto delle quote della società. La Corte di appello ha ridotto ad Euro 85.215,00 la somma di cui il P. è tenuto a rispondere, rispetto a quella accertata in primo grado.

Il P. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione, per avere la Corte di appello accertato il suo obbligo di pagare la somma suindicata sulla base di documenti che dimostrano non l’avvenuto pagamento della somma stessa da parte di A. e D., ma solo l’assunzione dell’impegno di pagarla.

2.1.- Il motivo è inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 bis c..c., e art. 366 c.p.c., n. 6, poichè il quesito è formulato in termini del tutto generici ed astratti ed il ricorrente non specifica se siano stati prodotti e come siano contrassegnati e reperibili fra gli atti di causa i documenti su cui il ricorso si fonda (in particolare l’atto transattivo e gli altri documenti su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione: cfr. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547); sia perchè il ricorso non è specifico nè autosufficiente sul punto. Il ricorrente addebita alla Corte di appello di non avere operato la suddetta distinzione senza dimostrare di avere sollevato la questione in sede di merito e di averne sottoposto l’esame anche in sede di impugnazione. La sentenza impugnata non ne fa parola ed indica come oggetto del giudizio l’accertamento dell’obbligo del P. e degli altri acquirenti delle azioni di rispondere delle fideiussioni in vece e luogo dei cedenti; non solo l’obbligo degli stessi di rimborsare le somme già pagate a questo titolo; sicchè dal ricorso non risulta neppure se le censure di cui al primo motivo siano rilevanti e congruenti con le ragioni della decisione.

3.- Il secondo ed il terzo motivo, che denunciano nullità della sentenza e vizi di motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il quesito di diritto è generico, astratto e difficilmente comprensibile. Non enuncia la fattispecie da decidere, nè il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di formulare con la decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello di specie, come prescritto dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Per quanto concerne il terzo motivo e le doglianze di vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis, ult. parte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente non consentono di disattendere. L’inammissibilità dei motivi di ricorso per l’omessa o inidonea formulazione dei quesiti – rilevata in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte – è da ritenere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione 2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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