Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12154 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4770/2013 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

MIRAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE SIERVO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A., D.M.G., DE.MI.AN., D.

M.R., I.D., I.L., C.M.,

S.G., S.L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Confermando la decisione di primo grado – che aveva condannato P.M., titolare dell’omonima ditta individuale, a risarcire, nella misura del 50%, gli eredi di I.G. dei danni subiti dall’immobile di cui erano proprietari, a causa di lavori di sbancamento eseguiti dalla ditta – e rigettando l’atto di appello proposto dal P., la Corte d’appello di Potenza con sentenza 31.1.2012 n. 572, respingeva la eccezione di difetto di “legitimatio ad causam” dei successori di I.G. – i quali avevano riassunto il giudizio in primo grado -, in quanto la qualità di eredi risultava provata dalla dichiarazione di successione e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed il P. non aveva contestato tale qualità nel corso del giudizio di primo grado.

Quanto al merito il Giudice di appello statuiva che la esecuzione dei lavori nel mese di dicembre 1988 era stata provata per testi, non essendo pertanto idonee le foto scattate a gennaio 1989 a rappresentare lo stato anteriore dell’immobile; che la condotta lesiva era stata individuata dai CC.TT.UU. sia nelle vibrazioni prodotte dalla trivellazione dei pali di fondazione, che nei lavori di sbancamento e negli scavi del terreno sottostante il fabbricato lesionato; che emergeva dalla documentazione amministrativa in atti che l’immobile, presentava anche lesioni risalenti, pur non essendo stato possibile accertare se imputabili agli eventi sismici dell’anno 1982 ovvero ad incuria manutentiva, scadente qualità delle murature, assenza di cordoli perimetrali ed interventi edilizi; che pertanto corretta era da ritenersi corretta l’attribuzione a responsabilità della ditta, nella minor misura del 50%, dei danni come liquidati dal primo giudice.

Avverso la sentenza di appello ha proposto rituale ricorso per cassazione P.M. deducendo con cinque motivi, vizi di violazione di norme di diritto e vizi logici di motivazione.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si impugna la statuizione di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva degli eredi per violazione degli artt. 110 e 302 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., è inammissibile per difetto del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso per cassazione non introduce, infatti, un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio od i vizi dedotti (cfr. ex plurimis Corte cass. SU 29.3.2013 n. 7931). Ne consegue che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa: il ricorrente – incidentale, come quello principale – ha, infatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo di massime giurisprudenziali e di principi di diritti enunciati da questa Corte, atteso che una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14075 de 01/10/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005;

id. Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007; id. Sez., 3, Sentenza n. 15882 de/ 17/07/2007).

Nella specie il ricorrente si è limitato a richiamare il principio secondo cui spetta a colui che assume di rivestire la qualità di erede fornire la relativa prova, senza tuttavia svolgere alcuna critica alle copiose argomentazioni della sentenza impugnata che, decidendo in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha valutato nel merito i documenti prodotti da coloro che avevano proseguito il giudizio dichiarandosi successori legittimi di I. G. (dichiarazione di successione a fini fiscali; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), ritenendo raggiunta la prova della qualità soggettiva indicata, ed ancor prima rilevando che il P. non aveva specificamente contestato la qualità di eredi nel corso del giudizio di primo grado, se non tardivamente nella comparsa conclusionale, con la conseguenza che l’accettazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti dichiaratisi eredi;

esonerava questi ultimi dal relativo onere probatorio (cfr. Corte cass. Sa. 2, Sentenza n. 4381 del 23/02/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/1012009; id. Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 15/12/2010).

11 secondo motivo (violazione e falsa applicazione di legge – omesso esame di un fatto decisivo) è anch’esso inammissibile, non essendo dato evincere dalla esposizione degli argomenti a sostegno del motivo quale vizio di legittimità sia stato censurato. E’ infatti ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, soltanto allorchè esso, comunque, evidenzi in modo chiaro e preciso la trattazione delle specifiche doglianze relative, rispettivamente, all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed ai profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015).

Vedi, analogamente, con riferimento alla deduzione cumulativa di vizi di legittimità, Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009 che richiede la formulazione di distinti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.; id. Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013).

Nella specie il ricorrente si è limitato a lamentare che la Corte d’appello avesse condiviso le conclusioni dei CC.TT.UU. in ordine alla irrilevanza delle dimensioni dei pali infissi nel terreno sugli effetti lesivi delle vibrazioni determinate dalla trivellazione, nonchè a contestare la – asserita – modifica della percentuale di responsabilità per il danno allo stesso attribuito, senza tuttavia indicare quale norma di diritto fosse stata – in ipotesi – violata e, peraltro, fornendo una interpretazione della sentenza impugnata che non trova riscontro nelle statuizioni, non avendo i Giudici di appello rideterminato il grado percentuale di responsabilità, ma essendosi limitati a confermare in toto la decisione di condanna al risarcimento danni nella misura del 50% adottata dal Giudice di prime cure.

Anche il terzo ed il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di legge – contraddittorietà ed insufficienza della motivazione) vanno incontro alla pronuncia di inammissibilità per le medesime ragioni indicate nello scrutino del precedente motivo.

In ogni caso la censura, ove considerata in relazione al solo vizio motivazionale cui sembra riferirsi la esposizione, deve comunque ritenersi inammissibile, in quanto diretta semplicemente a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie (nella specie: dichiarazione del teste Pe., della quale viene peraltro anche omessa la trascrizione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; documentazione amministrativa concernente la domanda in data 30.6.1987 di concessione del contributo pubblico per la riparazione dei danni dovuti al sisma del 1982), attività evidentemente preclusa al Giudice di legittimità, dovendo ribadirsi che il vizio di motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’ inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

E’ appena il caso di aggiungere, al riguardo, che – diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente – la Corte d’appello non ha affatto omesso di esaminare i documenti allegati alla domanda di concessione del contributo pubblico, tra i quali figurava anche la perizia giurata del tecnico, avendo il Giudice di merito ritenuto tale documento non determinante a fini probatori, atteso che il tecnico progettista “non esplicitò tuttavia il nesso di causalità dipendenza tra danno e sisma, lasciando aperta ogni ipotesi” (sentenza, motiv. pag. 8). In relazione a tali specifiche considerazioni di merito svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente non svolge alcun rilievo critico, limitandosi alla mera apodittica affermazione che la perizia giurata attestava la riconducibilità dai danni al sisma, omettendo di trascrivere il contenuto di tale documento (come invece prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in tal modo impedendo alla Corte di verificare l’asserito errore in fatto commesso dal Giudice di appello. L’ulteriore argomento svolto dal ricorrente in ordine al carattere fidefaciente della perizia in questione, se, da un lato, si palesa inammissibile in quanto presuppone senza considerare inoltre che la “perizia giurata” non riveste affatto, come sostenuto dal ricorrente, la efficacia di atto pubblico, assolvendo piuttosto allo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci, ed in ogni caso non potrebbe fare pubblica fede dei giudizi e delle valutazioni in essa contenuti, qual è la affermazione del nesso di causalità (cfr.

Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9109 de 06/06/2012, con riferimento alla perizia giurata di stima prevista della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7; vedi Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9796 de 04/05/2011, con riferimento alla c.t.u.).

Anche il quinto motivo (violazione e falsa applicazione della legge) è inammissibile, non essendo evincibile dalla lettura della esposizione degli argomenti a supporto della censura, quale sia il parametro normativo violato alla stregua del quale deve essere condotto il sindacato di legittimità richiesto alla Corte, venendo piuttosto a risolversi lo svolgimento del motivo in una diversa prospettazione dei fatti, meramente contrapposta alla ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dalla Corte territoriale, ed in una richiesta di revisione della valutazione di merito delle risultanze probatorie – in particolare concernenti gli “aggravamenti” di danni preesistenti, in seguito ai lavori di scavo e di trivellazione, rappresentati nelle foto riprese nel mese di gennaio 1989 – evidentemente preclusa in sede di legittimità, dovendo soltanto aggiungersi che la critica si palesa anche errata laddove si vuole contestare la misura del concorso causale nella produzione del danno, attribuito alle cause pregresse (situazione compromessa dell’immobile a causa del sisma) dal CTU in misura pari al 20% e quindi nella successiva relazione in misura pari al 30%, quando come emerge dalla sentenza di appello – la decisione del primo giudice, confermata dalla Corte territoriale, ha riconosciuto un concorso di responsabilità della ditta di cui il P. è titolare nella limitata misura del 50%.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo regolare le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese svolte dagli intimati.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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