Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12154 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/05/2019), n.12154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4980/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G.C., M.P. e S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 2000/02/14 depositata in data 21 novembre

2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2019

dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, P.G., S.A. e M.P. impugnavano il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle trattenute operate ai fini Irpef nell’anno 2000, con riferimento alle somme erogate dal Fondo di Previdenza complementare gestito dalla COMIT (Banca Commerciale Italiana), deducendo che il fondo, nell’effettuare, quale sostituto d’imposta, le ritenute fiscali, non avrebbe tenuto conto della previsione di cui al t.u.i.r., art. 17, comma 2 (ora 19), relativa all’indennità di fine rapporto che prevedeva, nella versione vigente ratione temporis, che l’ammontare imponibile di tali somme fosse costituito dall’importo che eccedeva quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore.

La Commissione provinciale, riunendo i ricorsi, li accoglieva, osservando che la ritenuta non dovesse essere applicata in quanto i contributi erano stati versati dai contribuenti, per cui doveva trovare applicazione la norma di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, entro il limite del 4 per cento del reddito da lavoro dipendente, con l’aggiunta di interessi legali.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate interponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che, aderendo alle argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado, riconosceva il diritto dei contribuenti al rimborso, rilevando che la normativa di riferimento in vigore sino al 31 dicembre 2000 prevedeva che le somme capitalizzate di pensione integrativa fossero imponibili per l’ammontare netto derivato dalla contribuzione a carico del dipendente, eccedente la misura del 4 per cento, per cui rimaneva soggetta ad imposizione la quota eccedente tale misura; a decorrere dal 1 gennaio 2001, la disciplina era mutata, con la conseguenza che esulavano dalla base imponibile solo i contributi obbligatori dovuti per legge, ma il D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, faceva salva l’applicazione della previgente normativa per i contribuenti iscritti a forme pensionistiche complementari esistenti alla data del 1 gennaio 2001.

Poichè i contribuenti risultavano iscritti al Fondo della Banca, avevano versato i contributi sino al 31 dicembre 1994 ed il rapporto di lavoro era cessato nel 2004, ossia durante la vigenza della suddetta normativa, essa doveva essere osservata per il periodo in cui i contributi erano stati a loro carico, ossia sino al 31 dicembre 1994.

Ricorre per la cassazione della decisione di secondo grado l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo.

I contribuenti seppure ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente censura – per violazione del t.u.i.r., art. 17, comma 2 e art. 48, comma 2, lett. a), vigente ratione temporis (ora t.u.i.r., artt. 19 e 51), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la sentenza d’appello laddove ritiene detraibili dall’imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i contributi versati (solo formalmente) dai lavoratori sino al 1994 eccedenti la misura del 4 per cento rispetto alla misura del 7,5 per cento dei contributi versati al fondo.

L’Agenzia delle Entrate sostiene, in punto di fatto, che è pacifico che i contribuenti, dipendenti della Banca Commerciale Italiana dal 1970-1974 al 2003-2004, abbiano versato, sino al 1994, il 7,75 per cento dei contributi dovuti ad un Fondo di previdenza complementare negoziato con la Banca datrice di lavoro e che la doglianza su cui si fonda il ricorso dei contribuenti è costituita dal fatto che, nella ritenuta operata dal fondo sulla liquidazione della posizione previdenziale individuale (cd. “zainetto”), non è stato dedotto dall’imponibile, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, vigente ratione temporis, un importo corrispondente ai contributi che i contribuenti avrebbero versato al Fondo dalla data di assunzione e sino al 1994.

Deduce che, essendo la previdenza complementare facoltativa, ad essa va applicato il t.u.i.r., art. 48, comma 2 (ora art. 51), secondo cui “non concorrono a formare il reddito (solo) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”; di conseguenza, non essendo i contributi versati al fondo di previdenza complementare imposti da norme di legge, ma solo da convenzione tra le parti, essi concorrono a formare il reddito imponibile senza alcuna detrazione.

2. Il motivo è fondato.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; n. 23030 del 29/10/2014; n. 124 del 4/1/2018).

Del tutto inconferente risulta, peraltro, il richiamo al D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, che si riferisce ai contributi previdenziali complementari effettivamente versati dai lavoratori, mentre nella fattispecie in esame i contributi sono stati solo formalmente versati dai lavoratori, ma effettivamente sono stati versati dal datore di lavoro.

La Commissione regionale, riconoscendo il diritto al rimborso, non si è attenuta agli indicati principi.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi proposti dai contribuenti.

Le spese relative ai gradi del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo allo svolgimento del processo, mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti dai contribuenti. Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna gli intimati al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA