Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12153 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 22/06/2020), n.12153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33336/2018 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Martino Benzoni,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2638/2018 depositato il 09-10-2018 il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di A.I., cittadino del Pakistan, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere perseguitato in quanto di fede musulmana sciita. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan e del Punjab, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di cui all'”art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, “. Con il secondo motivo denuncia il vizio di cui all'”art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 35 bis, comma 9″. Deduce che il Tribunale non ha acquisito alcuni dei documenti relativi alla procedura amministrativa, in particolare la memoria allegata al modello C3 e le Coi esaminate nel giudizio amministrativo, così violando il citato art. 35 bis, comma 8, in ordine all’obbligo della Commissione Territoriale di collaborare nell’istruttoria. Tale violazione ha compromesso, ad avviso del ricorrente, il suo diritto di difesa, ai fini del giudizio di credibilità, non avendo il Tribunale potuto esaminare la memoria allegata al modello C3. Inoltre il Tribunale non ha acquisito d’ufficio informazioni circa riscontri oggettivi sulla credibilità della sua vicenda personale e sulla pericolosità della zona di provenienza. Richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia ed assume che il Tribunale non abbia acquisito informazioni aggiornate ed indipendenti. 2. Con il terzo motivo denuncia i vizi di cui all'”art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14″. 4. Con il quarto motivo denuncia i vizi di cui all'”art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 16 Direttiva 32/2013/UE nullità della decisione”. Censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, assumendo trattarsi di giudizio soggettivo ed arbitrario del Tribunale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria. In ordine alle contraddizioni rilevate dai Giudici di merito nel suo racconto, deduce che le stesse possono essere associate a condizioni soggettive od oggettive, quali limiti della memoria umana, l’impatto del trauma, il disorientamento, l’ansia e la paura, richiama la giurisprudenza di questa Corte e censura il decreto impugnato per violazione del principio dell’onere probatorio attenuato a suo carico. Lamenta che l’autorità giudicante abbia tenuto un atteggiamento inquisitorio e viziato da pregiudizio, nonostante la sua appartenenza all’associazione religiosa Imamia Student, con la conseguente nullità del decreto impugnato per violazione della “norma processuale immanente di cui all’art. 16 Direttiva 32/2013/UE”.

5. Con il quinto motivo lamenta “erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha omesso di valutare, nella valutazione di vulnerabilità, il benessere generale della persona, ad avviso del ricorrente rientrante nel concetto di salute, nonchè l’adeguata integrazione sociale dello stesso. Rimarca la propria vulnerabilità per l’appartenenza alla minoranza religiosa sciita in un paese a maggioranza sunnita.

6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Il ricorrente si duole genericamente della mancata acquisizione di documenti depositati nella fase amministrativa, senza tuttavia precisare quale sia il contenuto degli stessi, ai fini della dedotta rilevanza sul giudizio di credibilità della sua vicenda personale, e quale sia la loro decisività (Cass. n. 16812/2018). Il Tribunale ha proceduto all’audizione del richiedente, rilevando ulteriori incongruenze e genericità del racconto, e il ricorrente non si confronta con le argomentazioni espresse al riguardo nel decreto impugnato, nè specifica quale vulnus sia conseguito, ai fini della difesa, dalla lamentata mancata acquisizione documentale, peraltro riferita, per quanto è dato comprendere, solo alla memoria allegata al mod. C3 (pag. n. 9 ricorso), di cui non esplicita il contenuto.

7. Sono inammissibili anche i motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale e la valutazione della situazione generale del Paese di origine del richiedente.

7.1. Quanto al giudizio di credibilità, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche in ordine alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

7.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità ed alla valutazione della situazione del suo Paese, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale, dopo aver proceduto all’audizione del richiedente, ha escluso, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014) e facendo applicazione dei parametri legali, la credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, sottolineando le contraddittorietà ed incongruenze del suo racconto, ed ha altresì escluso, in base alle fonti di conoscenza indicate nel decreto impugnato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

8. Anche il sesto motivo è inammissibile.

8.1. Il ricorrente censura del tutto genericamente la statuizione di diniego della protezione umanitaria, senza indicare alcuno specifico profilo di vulnerabilità, che il Tribunale ha escluso in base alle allegazioni del richiedente ed ai fatti accertati. Non rileva il fattore dell’integrazione sociale e lavorativa in Italia, ove isolatamente considerato, e peraltro nella specie neppure precisamente indicato, in base alla giurisprudenza di questa Corte richiamata anche nel decreto impugnato (Cass. n. 4455/2018).

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante la tardiva costituzione del Ministero.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA