Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12153 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. I, 18/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza depositata il 21 aprile 2008 nei

confronti di:

TRUBUNALE di VIBO VALENTIA;

nel procedimento n. 8225/06 promosso da:

Farfaglia S.r.l.;

nei confronti di:

F.R., Gem Sinergie s.r.l., Vulnera s.r.l., Hydro

Costruzioni s.r.l. e A.F.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Consigliere relatore nominato ex art. 377 c.p.c. Dott. Luigi Salvato ha depositato la seguente relazione:

“Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto reso inaudita altera parte il 26 maggio 2005, in parte modificato con ordinanza del 30 giugno 2005, in accoglimento della domanda cautelare proposta dall’amministratore giudiziario della Farfuglia s.r.l., ha concesso sequestro conservativo in danno di F.R. e della Gem Sinergie s.r.l. La Farfuglia s.r.l., con atto di citazione notificato il 22/29 settembre 2005, ha proposto il giudizio di merito, chiedendo che sia accertata la responsabilità di F.R., quale amministratore della Farfuglia s.r.l., per gli atti di mala gestio, per le sottrazioni e gli illeciti dei quali si sarebbe reso responsabile quale amministratore della società, in concorso con altri soggetti, nonchè per gli atti di concorrenza sleale. Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 3 maggio 2006, esclusa l’esistenza di profili di connessione rilevanti tra l’azione di concorrenza sleale e l’azione di responsabilità proposta contro F.R., ha ritenuto che la prima spetti alla competenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, innanzi al quale e state riassunto il giudizio, con ordinanza del 21 aprile 2008, ha sollevato regolamento d’ufficio, contestando la competenza ritenuta dal Tribunale di Vibo Valentia.

Secondo l’ordinanza, anche aderendo all’orientamento che ha interpretato estensivamente la competenza attribuita alle sezioni specializzate, nella specie le condotte di concorrenza sleale attribuite ai convenuti non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, con conseguente insussistenza della competenza per materia della sezione specializzata.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La circostanza che la pronuncia sulla competenza impugnata con il regolamento d’ufficio sia stata assunta con ordinanza, anzichè con sentenza, non incide sull’esperibilità del regolamento di competenza, poichè nell’art. 42 c.p.c. il termine sentenza e adoperato nel senso di provvedimento avente contenuto di pronuncia sulla competenza, indipendentemente dalla sua qualificazione formale (Cass. S.U. n. 21858 del 2007).

Nella specie la decisione del regolamento richiede di interpretare il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 il quale dispone: “Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonchè di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.

Questa Corte, con una recente pronuncia, ha interpretato detta norma nel senso che deve escludersi che essa attribuisca alle sezioni specializzate tutta intera la materia della concorrenza sleale.

Tuttavia, l’esegesi coerente con la ratio dell’istituzione delle sezioni specializzate è quella che conduce ad individuare la competenza di dette sezioni in materia di concorrenza sleale prescindendo dalla formalizzazione di un’azione reale, apprezzando, in relazione ai fatti allegati a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni, la deduzione di fatti, in astratto, interferenti con l’esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.

In virtù di questa esegesi, si ha dunque interferenza sia casi nei quali la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva.

La conclusione e che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non interferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda cioè neanche indirettamente l’accertamento della esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale (Cass. n. 9167 del 2008).

Dando continuità a questa orientamento, nella specie va considerato che, con l’atto di citazione, e stato dedotto che F.R. avrebbe “posto in essere atti di concorrenza sleale usando nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi legittimamente usati dalla società da lui amministrata” (così a pag. 45 della citazione). Dunque, risulta chiaro che, con siffatta prospettazione, sono stati evocati comportamenti interferenti con diritti di esclusiva, con la conseguenza che sembra sussistere la competenza della sezione specializzata.

Pertanto, in applicazione di detto principio, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge, mandando alla cancelleria di acquisire gli avvisi alle parti dell’ordinanza qui in esame, posto che in calce all’ordinanza v’e indicazione che sono stati inoltrati in data 21 aprile 2008″;

ritenuto di poter pienamente condividere la riportata relazione in quanto La Corte, in ordine all’interpretazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134 (applicabile ratione temporis in considerazione dell’epoca di introduzione del giudizio), a mente del quale rientrano nella cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale anche i procedimenti “di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale ha già rilevato come la competenza sui procedimenti attinenti alla concorrenza sleale sia ormai attribuita in via generalizzata, alle sezioni specializzate, essendo prospettata come regola la sua inerenza alla materia dei diritti riservati (Sez. 1, 19 giugno 2008 n. 16744). Escluso tuttavia che il diritto alla lealtà concorrenziale sia omologato definitivamente ai diritti contemplati nel Codice delle Proprietà intellettuale, l’esegesi in ordine alla non interferenza, costituendo questa pur sempre un’eccezione alla regola della generalizzata equiparazione tra i richiamati diritti, deve essere condotta con criteri restrittivi e quindi ritenuto sussistente il requisito ad excludendum nei soli casi in cui, in base alle prospettazioni o alle difese delle parti, non vi sia alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti titolati; ne consegue che restano affidati al giudice ordinario i casi di concorrenza sleale ed. pura in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale e che quindi debba essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel sua ambito di rilevanza (Cass. sez. 1, 9 aprile 2008 n. 9167), con ciò giustificandosi la generalizzata attrazione della concorrenza sleale alla cognizione del giudice specializzato.

Poichè nella fattispecie ai fini della valutazione circa la sussistenza della dedotta concorrenza sleale deve essere accertato il compimenti di pratiche confusorie mediante l’uso di segni distintivi protetti il presupposto dell’interferenza sussiste.

Il conflitto deve dunque essere risolto con l’indicazione della competenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, cui rimette gli atti.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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