Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12153 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2989/2014 proposto da:

GENERALI S.P.A., ((OMISSIS)), in persona dei suoi Direttori

TE.GI. e Dott. V.P. e GENERALI ITALIA

S.P.A. ((OMISSIS)), quale cessionaria di ramo d’azienda in

persona dei suoi Direttori TE.GI. e Dott. B.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, V. CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALVATORE ARMENIO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA BOCCI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA BOCCI

giunta procura speciale a margthè del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO EDIL SETTE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3593/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2012, R.G.N. 1130/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato NICOLETTA COSTANZO per delega;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con decreto del 16 maggio 2005, il Tribunale di Milano ingiunse alla Assicurazioni Generali S.p.A. di pagare ai fratelli T. G. e T.C. rispettivamente la somma di Euro 207.615,67 e di euro 138.410,45, in forza di due polizze fideiussorie stipulate nel marzo 2003 con la Edil Sette s.r.l., in favore dei predetti ingiungenti, relativamente a due contratti preliminari di permuta, in data 28 marzo 2001, con cui gli stessi fratelli T. si obbligavano nei confronti della Edil Sette s.r.l. alla cessione di una ampia proprietà immobiliare in cambio di un corrispettivo in parte in denaro e in parte costituito dalla permuta di alcune unità immobiliari da costruire, che avrebbero dovuto ricavarsi nel compendio compravenduto.

A seguito dell’opposizione avverso l’anzidetto provvedimento monitorio proposta dalla Assicurazioni Generali S.p.A. e nel contraddittorio con i convenuti T.G. e C., il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 febbraio 2007, rigettò l’opposizione.

2. – Contro tale decisione proponeva impugnazione la S.p.A. Assicurazioni Generali, che la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 13 novembre 2012, rigettava, dichiarando altresì l’improcedibilità della domanda di manleva proposta nei confronti della Edil Sette s.r.l., in quanto società nelle more fallita.

2.1. La Corte territoriale ribadiva che tra Assicurazioni Generali e Edil Sette era stato stipulato un contratto di “fideiussione a prima richiesta” e ciò in ragione del tenore della polizza, che richiamava la previsione contenuta del contratto di permuta, nel quale, al punto 11, Edil Sette “si impegnava a depositare nelle mani dei promissari “garanzia fideiussoria a prima richiesta”, con la ulteriore precisazione che “tale garanzia, nel caso di cessione del compendio come previsto dall’art. 10, dovrà essere sostituita da corrispondente garanzia fideiussoria a prima richiesta”.

Inoltre, la clausola n. 6 della polizza prevedeva che “il pagamento delle somme dovute” era “a titolo di risarcimento” e da versarsi, da parte delle Assicurazioni Generali (la “Società”), “entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta”, non potendo godere la Società del beneficium excussionis, nè potendo il “Contraente” (ossia la Edil Sette s.r.l.) “nulla… eccepire in merito al pagamento”.

La clausola n. 8 della medesima polizza stabiliva che il “Contraente si impegna a versare alla Società a semplice richiesta tutte le somme questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza…

con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione”.

Di qui, soggiungeva il giudice di appello, la sussistenza, per l’appunto, di un contratto autonomo di garanzia, essendo preclusa al garante “una qualsiasi eccezione in relazione al rapporto sottostante”, nonchè non potendo il debitore principale opporre al garante “eccezioni di sorta ove venisse escusso in via di regresso”.

2.2. – Quanto, poi, alla censura relativa all’assenza di poteri in capo ad R.E., firmataria delle due polizze, per impegnare la società Edil Sette, la Corte ambrosiana escludeva, anzitutto, che sul punto potesse essersi formato giudicato in forza della sentenza n. 2042 del 2010 della stessa Corte di appello di Milano, in un giudizio nel quale “si controverteva su una diversa polizza fideiussoria” e del quale i ” T. non erano parti”.

Il giudice di secondo grado osservava, poi, che le polizze riguardanti i T., sottoscritte per la Edil Sette s.r.l. dalla Raccagni, erano state emesse in quattro esemplari in data 4 marzo 2003, ma in calce alle stesse si trovava la dicitura “Il pagamento di Euro 1.615,00 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani oggi 7.03.03 alle ore 16 in Milano”, con ciò ben potendosi reputare che “i quattro esemplari” erano stati “emessi/stampati in data 4.3.03 e trattenuti in attesa della firma contestuale al pagamento del premio”, il quale doveva essere corrisposto, per l’appunto, “alla firma della polizza”.

La Corte territoriale riteneva, altresì, che “l’avvenuto pagamento del premio (che non si contesta essere stato effettuato dalla Edil Sette srl) configura una ratifica del contratto da parte dell’eventuale falso rappresentato”, con la conseguenza che la Assicurazioni Generali non erano legittimate ad eccepire l’inefficacia del contratto, tale eccezione spettando solo allo “pseudo-rappresentato”.

2.3. – Il giudice di secondo grado escludeva, poi, che la Assicurazioni Generali avesse tempestivamente eccepito il “dolo del beneficiario” nei confronti dei T., sicchè la exceptio doli sollevata in grado di appello era inammissibile “in quanto nuova”.

Peraltro, la Corte distrettuale osservava che “le vicende sottese alla causa definita con sentenza della Corte d’Appello n. 2042/2010” erano “diverse da quelle oggetto della presente controversia”, concernendo una fideiussione rilasciata da Edil Sette s.r.l. a Edilsette Costruzioni s.r.l., “frutto di una trattativa diretta fra i signori Gotti e le persone che hanno acquistato le loro quote societarie”, accordo cui i fratelli T. rimasero del tutto estranei, essendo, invece, “in possesso di due contratti preliminari di permuta a parziale pagamento del sedime da loro ceduto a Edil Sette s.r.l. e tali preliminari erano sicuramente anteriori alle fideiussioni”.

Inoltre, l’eccezione di “dolosa convenzione fraudolenta nei confronti di Generali da parte dei fratelli T.” si baserebbe su una ricostruzione dei fatti fornita da D.L.A., condannato per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Bergamo in qualità di amministratore pro tempore e comunque amministratore di fatto a partire dal marzo 2003 della Edil Sette s.r.l., per averne distratto i beni e tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. Di qui, concludeva il giudice del gravame, la dichiarazione del D.L. non era “all’evidenza suscettibile di affidamento”.

2.4. – La Corte ambrosiana rigettava, infine, l’istanza, reiterata dalla Assicurazioni Generali, di “declaratoria nullità dell’udienza di prima comparizione, nonchè dei provvedimenti in essa assunti”, rilevando che la medesima Generali aveva citato i fratelli T. per l’udienza del 4 novembre 2005 “ore di rito”, la quale cadeva di venerdì, “mentre l’udienza di prima comparizione del Giudice designato era, per calendario, fissata per martedì”. Donde, lo spostamento dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., al successivo martedì 8 novembre 2005, “prima data utile rispetto a quella indicata nell’atto di citazione in opposizione in ordine alla quale non vi era onere di comunicazione da parte della Cancelleria”.

Peraltro, rilevava ancora il giudice del gravame, il difensore della Assicurazioni Generali era presente alla “successiva udienza del 28 dicembre 2005” ed il provvedimento ex art. 648 c.p.c., “reso a scioglimento della riserva assunta all’esito della udienza di prima comparizione… resta comunque assorbito nella decisione finale che ha definito il giudizio”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente Generali S.p.A. e Generali Italia S.p.A., quale “cessionaria di ramo di azienda per l’oggetto della domanda della presente controversia”, affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi.

Resistono con separati controricorsi, illustrati da memoria, T. G. e T.C..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata curatela fallimentare della Edil Sette s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1173, 1321, 1325, 1343, 1418, 1362, 1363, 1365, 1366, 2727-2729 e 2697 c.c.; prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità del processo, per violazione, fra l’altro, degli artt. 112, 114 e 115 c.p.c.; dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e già oggetto di discussione”.

La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere “inequivocabilmente” che le polizze fideiussorie in favore dei fratelli T. costituissero una “fideiussione a prima richiesta, per via del “tenore letterale”…, peraltro “preceduto dall’espressa previsione contenuta nel preliminare di permuta laddove, al punto 11, Edilsette S.r.l. si impegna a depositare nelle mani dei promissari “garanzia fideiussoria a prima richiesta”, con la ulteriore precisazione che “tale garanzia, nel caso di cessione del compendio… dovrà essere sostituita da corrispondente garanzia fideiussoria a prima richiesta”.

Le società ricorrenti – trascrivendo il contenuto del contratto preliminare di permuta e delle due polizze, nonchè argomentando sulla portata dei criteri di ermeneutica contrattuale – assumono che il preliminare di permuta, seppur richiamato dalle polizze fideiussorie, non lo era, tuttavia, ai fini della integrazione del relativo regolamento contrattuale. Del resto, Assicurazioni Generali S.p.A. non era parte di quel contratto, concluso tra i soli T. e Edil Sette, sicchè esso non le poteva essere opposto soltanto in virtù della semplice menzione nella polizza.

Inoltre, soggiungono le ricorrenti, proprio alla stregua del tenore letterale della polizza (che faceva riferimento alla cessione dell’area), non vi era nulla che giustificasse la cessazione della garanzia G. – F. e, conseguentemente, l’accensione di una garanzia “presso primario istituto assicurativo” (posto che vi era stata solo una cessione di quote sociali) e tanto i fratelli T., quanto i G. – F. personalmente, non avrebbero potuto pretendere la stipula di tale contratto da Edil Sette.

Sarebbe, dunque, incongruente qualunque estensione del contratto preliminare di permuta alle Generali, trattandosi di accordo inter allos, difettando la “relazione” tra il contratto, oggetto di menzione nelle due polizze relative ai T., e le polizze stesse, poichè Edil Sette non era obbligata ad accendere alcuna garanzia sostituiva verso i T..

La Corte territoriale, oltre a non considerare i fatti innanzi evidenziati (relativi ai rapporti tra i vari soggetti, persone fisiche e giuridiche, interessati dalla controversia), avrebbe poi violato le prescrizioni dell’art. 112 c.p.c., addentrandosi “in questioni di opponibilità alle parti in causa, di clausole di contratto – quale quella della prima richiesta tra parti, invece, diverse e distinte”.

Le società ricorrenti insistono, poi, nella ricostruzione delle vicende processuali – ritenute rilevanti ai fini dell’interpretazione contrattuale delle polizze – che videro impegnati i fratelli T. prima contro Edil Sette, per ottenere sentenza costitutiva del trasferimento degli immobili promesso nel preliminare di permuta, poi in sede di ingiunzione contro le Generali e, infine, in sede di istanza di ammissione al passivo fallimentare di Edil Sette.

Le ricorrenti si soffermano, quindi, sulla esegesi di talune clausole contrattuali, adducendone l’erroneità da parte della Corte di appello e tratteggiando l’interpretazione corretta delle clausole stesse.

Le parti ricorrenti deducono, inoltre, che l’obbligo di corresponsione della somma assicurata da parte della compagnia non dipendesse semplicemente dal fatto dell’eventuale inadempimento, occorrendo anche la prova dell’ammontare del danno del quale si fosse preteso il risarcimento; in particolare, solo ove l’inadempimento fosse risultato incompleto la fideiussione avrebbe dovuto e potuto essere ritenuta operativa, versandosi altrimenti in una ipotesi di indebito arricchimento a favore del garantito.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce della giurisprudenza di questa corte, consolidatasi a partire dall’arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010, “il contratto autonomo di garanzia (cd.

Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (così la citata Cass., sez. un., n. 3947 del 2010).

Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonchè dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952 c.c., comma 2, all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).

Peraltro, se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), tuttavia, in presenza di elementi – quali quelli in precedenza indicati – che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario.

L’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è, in ogni caso, questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (tra le tante, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3678).

La decisione della Corte di appello di Milano è armonica rispetto ai rammentati principi, (cfr. sintesi al par. 2.1. del “Ritenuto in fatto”, cui si rinvia integralmente) avendo desunto l’impossibilità negoziale di Assicurazioni Generali di far valere le eccezioni del rapporto sottostante non solo in forza dell’utilizzo, nel testo del regolamento contrattuale, della formula “a semplice richiesta”, ma altresì evidenziando che le polizze (tra loro identiche) richiamavano espressamente la clausola del contratto preliminare di permuta immobiliare, previamente stipulato tra debitore principale e creditore, in cui si faceva esplicito riferimento ad una “garanzia fideiussoria a prima richiesta”. Ciò in un contesto disciplinatorio recato dalle stesse polizze fideiussorie in cui si imponeva il pagamento da parte del garante (Assicurazioni Generali) a “titolo di risarcimento” (quindi, valorizzandone la funzione indennitaria del mancato adempimento della obbligazione infungibile del debitore) e nel termine massimo ristretto di 30 giorni (dunque, un termine significativamente ristretto perchè il garante potesse effettivamente opporre al creditore, i fratelli T., le eccezioni del debitore principale, Edil Sette), nonchè, per altro verso, ma in stretta correlazione, l’obbligo del debitore principale di versare, “a semplice richiesta”, le somme che il garante era chiamato a pagare in forza della polizza, “con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione” (quindi, con preclusione del debitore di poter in sede di regresso opporre eccezioni al gerente).

Dunque, la Corte territoriale, nel qualificare le polizze per cui è causa come contratti autonomi di garanzia, non ha fatto mal governo delle regole di esegesi negoziale, interpretando le polizze fideiussorie a partire dal testo contrattuale, ma ricercando, tramite esso, la comune intenzione dei contraenti, senza quindi arrestarsi al significato letterale ed avendo di mira la disciplina di riferimento – quella della fideiussione rispetto alla quale, in linea con i principi di diritto in precedenza rammentati, ha reputato che le polizze anzidette derogassero. Tale esito è esibito in forza di una motivazione sufficiente e plausibile nel suo sviluppo, che, dunque, non è scalfita dalle censure di parte ricorrente.

Queste, invero, non solo propongono esse stesse, ma inammissibilmente (deviando da ogni paradigma censorio scrutinabile in sede di legittimità a fronte di questioni relative ad interpretazione e qualificazione del contratto), una interpretazione del regolamento contrattuale in senso favorevole alla stessa compagnia di assicurazioni (attraverso una propria lettura complessiva della vicenda processuale), ma, altresì, prospettano vizi eccentrici rispetto alla portata complessiva della motivazione, la quale non ha affatto omesso di esaminare alcun fatto decisivo ai fini dell’interpretazione delle polizze relative ai T. e neppure è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per una presunta opponibilità del preliminare di permuta ad essa Assicurazioni Generali che il giudice di appello non ha mai affermato, ben risultando diversa la questione del richiamo espresso nel regolamento contrattuale degli effetti del preliminare di permuta, su cui il giudice di appello ha adeguatamente motivato.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1362, 1366, 1399, 1888, 1901, 2697 e 2702 c.c.; prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza e del procedimento”; dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione”.

Il ricorrente si duole della erronea decisione della Corte territoriale circa il difetto di legittimazione di R.E., in quanto falsus procurator, a sottoscrivere le due polizze di cui è causa.

Il giudice di appello avrebbe erroneamente valutato la “dicitura” che compariva sulle polizze, in relazione alle date apposte sul documento, dovendosi escludere, in ogni caso, che l’avvenuto pagamento del premio potesse considerarsi ratifica del contratto da parte del falso rappresentato Edil Sette, che non avrebbe mai tenuto condotte “implicanti ratifiche” (e che avrebbero richiesto la stessa forma del contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c.) ed anzi avrebbe manifestato una volontà contraria a ciò, là dove, peraltro, alla luce dello stesso preliminare di permuta, avrebbero dovuto F. – G. prestare la garanzia assicurativa di “primario istituto assicurativo” e non già la predetta società.

2. – Il motivo è inammissibile.

Esso impinge direttamente nell’interpretazione, sufficiente, plausibile ed esente da errori giuridici, della Corte di appello del testo contrattuale delle polizze fideiussorie (cfr. sintesi al par.

2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia), tramite il quale ha desunto la contestualità della firma delle stesse polizze con il pagamento del relativo premio, con conseguente legittimazione sostanziale della R. ad impegnare contrattualmente la Edil Sette s.r.l..

Le doglianze delle ricorrenti non evidenziano un mal governo delle regole di ermeneutica contrattuale, ma alludono ad una diversa esegesi del testo negoziale, in tal modo deviando dal paradigma censorio veicolabile dinanzi a questa Corte di legittimità.

Inoltre, la deduzione del vizio di omesso esame di “un fatto decisivo”, di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, manca del proprio “oggetto”, posto che in ricorso non si chiarisce quale sia effettivamente il “fatto decisivo” che il giudice di appello avrebbe ignorato, posto che la motivazione si sofferma sia sulla sottoscrizione della R., sia sulla “dicitura” presente nelle polizze, ossia su tutti i “fatti decisivi” ai fini della delibazione della questione del potere della stessa R. ad impegnare la società Edil Sette, là dove non possono valere a veicolare il predetto vizio di cui al nuovo n. 5 nè le carenti valutazioni probatorie, nè il mancato esame delle mere argomentazioni difensive delle parti.

L’inammissibilità delle censure relative alla esaminata ratio decidendi rendono inammissibili le ulteriori doglianze che investono l’autonoma ratio decidendi concernente la successiva ratifica di Edil Sette in forza del pagamento del premio, posto cha la definitività acquisita dalla prima ragione giustificativa della sentenza impugnata impedisce, comunque, di addivenire alla sua cassazione in ipotesi, (eventuale) di fondatezza delle censure sulla ulteriore ratio decidendi.

3. – Con il terzo mezzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.;

prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè agli artt. 651, 652, 654 c.p.c.; dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione”.

Le società ricorrenti sostengono l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità della exceptio doli in quanto questione dedotta soltanto in appello, e dunque nuova, giacchè non prospettata precedentemente nei confronti dei signori T. beneficiari della polizza.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nell’atto di opposizione si era fatto riferimento ad altra opposizione a decreto ingiuntivo, “traente origine dalla stessa vicenda, e della quale si allega il testo, insieme con quello dell’opposizione proposta anche contro quel provvedimento monitorio, dovendosi entrambi gli atti ritenere qui integralmente ripetuti e trascritti”, con ciò venendosi a “ripetere”, in modo “estensivo”, nella presente controversia la exceptio doli fatta valere nell’altra opposizione a provvedimento monitorio.

A tal fine, si assume che i G. avrebbero preventivamente svuotato la società per poi cederla ai nuovi acquirenti e, d’accordo con questi e i fratelli T., avrebbero posto in essere una convenzione fraudolenta in danno di Generali per indurla ad emettere le tre polizze e quindi costringerla al pagamento delle somme in esse garantite.

Soggiungono le ricorrenti che, nello stesso atto di opposizione a decreto ingiuntivo all’origine della presente controversia, sarebbe stata chiaramente espressa la exceptio doli, facendosi riferimento alle reticenze dolose “di tutti i controinteressati”, in violazione al disposto di cui all’art. 1892 c.c..

Sarebbe, poi, erronea anche la decisione del giudice di appello in punto di inattendibilità di quanto dichiarato dal D.L., giacchè le relative affermazioni sarebbero suffragate da riscontri probatori in atti (segnatamente, nella relazione del curatore fallimentare della Edil Sette) e, in ogni caso, la sentenza di condanna dello stesso D.L., neppure passata in giudicato, non sarebbe opponibile alle Generali, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.c..

2. – Il motivo è infondato.

Dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Assicurazioni Generali – il cui esame è consentito a questa Corte, “giudice del fatto processuale” in ragione della natura del vizio prospettato con la censura di error in procedendo, nonchè della ritualità della deduzione medesima, sia in base al principio di specificità (avendo le ricorrenti rappresentato i contenuti dell’atto processualmente rilevante), sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (avendo le ricorrenti correttamente localizzato detto atto) – non si evince che, rispetto alle polizze fideiussorie stipulate da Assicurazioni Generali ed Edil Sette in favore dei fratelli T., sia stata sollevata congruente e specifica exceptio doli, posto che il mero rinvio ad altro atto di opposizione a decreto ingiuntivo, concernente parti diverse e diverse polizze fideiussorie, non è tale da integrare gli estremi di detta eccezione, non solo sotto il profilo della deduzione volitiva della parte, ma anche per l’aspecificità dei fatti allegati, siccome puntualmente riferibili alla situazione precipua delle polizze stipulate in favore del fratelli T..

Nè, peraltro, il riferimento alle reticenze contrattuali di cui all’art. 1892 c.c., possono valere a surrogare la carenze rilevata in punto di proposizione di exceptio doli, essendo ben differente natura e funzione di questa rispetto alla tipica eccezione che attiene ad un contratto, quello di assicurazione, ben diverso da quello autonomo di garanzia, che non presenta i connotati del rischio del primo, rispetto al quale la sanzione che colpisce le reticenze dell’assicurato è effetto coerente.

Il rigetto della censura relativa alla inammissibilità dell’exceptio doli sollevata solo in sede di gravame (e, dunque, in violazione dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto) rende inammissibili – per le stesse ragioni in precedenza evidenziate – le doglianze sull’ulteriore ed autonoma ratio decidendi concernente l’infondatezza della medesima anzidetta eccezione; doglianze che, in ogni caso, si sarebbero palesate inammissibili anche sotto il profilo della non esaminabilità in radice della pronuncia del giudice del merito, il quale, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione perchè nuova, aveva con ciò esaurito la propria potestas iudicandi sulla questione.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità dell’udienza di comparizione delle parti in prime cure e degli atti che ne sono seguiti, comprensivi delle due sentenze di merito, in relazione al disposto dell’art. 159 c.p.c. e art. 168-bis c.p.c., commi 4 e 5, nonchè degli artt. 69 e 82-bis disp. att. c.p.c.”; dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e già oggetto di discussione”.

La Corte d’appello, nel respingere l’eccezione relativa alla richiesta di declaratoria di nullità dell’udienza di prima comparizione, non avrebbe tenuto conto dei rilievi dell’appellante in ordine al fatto che il calendario delle udienze non fosse adeguatamente pubblicizzato.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe trascurato che al decreto di nomina del giudice istruttore del 14 settembre 2005 seguiva il decreto del 20 settembre in cui il g.i. designato fissava per la prima comparizione l’udienza dell’e novembre 2005, ore 13, 30, disponendo la comunicazione alle parti; comunicazione mai effettuata al difensore della Assicurazioni Generali S.p.A., con conseguente lesione del diritto di difesa in punto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, incidente anche sul complessivo impianto difensivo successivo.

4.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato là dove con esso si deduce la violazione dell’art. 168-

bis c.p.c., comma 4 e art. 82 disp. att. c.p.c., comma 3, posto che da tali disposizioni si evince chiaramente che, qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata di ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice, senza che sia necessaria alcuna comunicazione della cancelleria, dovendosi la parte attivare al riguardo.

E’, invece, inammissibile anzitutto là dove evoca una situazione di fatto – quella della inadeguatezza della “publicizzazione del calendario delle udienze”, in assenza della “esposizione di cartelli ed avvisi” – non solo indimostrata nel giudizio di merito, ma, in ogni caso, irrilevante, giacchè essa non eliderebbe l’onere della parte di attivarsi diligentemente in forza di ordinaria interlocuzione con gli uffici di cancelleria.

E’, altresì, inammissibile là dove prospetta, in questa sede, una censura diversa da quella già veicolata nel giudizio di merito e delibata dalla Corte di appello, ossia quella della mancata comunicazione del rinvio d’ufficio disposto dal giudice istruttore (ai sensi del combinato operare dell’art. 168-bis c.p.c., comma 5 e art. 82 disp. att. c.p.c., comma 4), senza, peraltro, indicare specificamente dove sia rinvenibile il decreto di spostamento d’udienza, in ossequio al principio di cd. localizzazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, rispettivamente, violazione degli artt. 2721 c.c. e segg. e nullità del procedimento e della sentenza;

altresì, dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di un fatti decisivi per il giudizio e già oggetto di discussione”.

Il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale riproposta in secondo grado, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato la reiezione di tale richiesta.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Posto che la doglianza sulla mancata ammissione della prova si incentra sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale, le ricorrenti avrebbero dovuto chiarire con precisione quale fosse, in funzione del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attualmente vigente e in relazione al thema decidendum specifico della presente controversia, il “fatto decisivo” che intendevano provare con la dedotta prova testimoniale e di cui, denegandone l’ammissione, la Corte di appello non avrebbe esaminato, posto che dai relativi capitoli di prova (riportati in ricorso) non vi è un diretto e puntuale riferimento alla posizione sostanziale dei fratelli T..

Ove, poi, le ricorrenti alludessero ad una prova volta a dimostrare la fondatezza dei fatti sostanzianti la exceptio doli, l’inammissibilità della censura deriverebbe dalla già rilevata inammissibilità della doglianza sul mancato esame di detta eccezione (in quanto nuova) da parte del giudice di appello.

6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le società ricorrenti vanno solidalmente condannate al pagamento, in favore dei due controricorrenti in solido tra loro (accomunati dalla medesima posizione sostanziale e processuale, costituitisi con il patrocinio degli stessi legali, i quali hanno svolto identiche difese per entrambi), delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In ragione del rigetto del ricorso occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna solidalmente le società ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti in solido tra loro, in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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