Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12153 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. un., 07/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/05/2021), n.12153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36347/2019 proposto da:

S.M., S.E., S.G.M.,

S.G., nella qualità di eredi di S.A., elettivamente

domiciliatisi in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NATALIA PAOLETTI, e MAURIZIO ROMOLO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDORA

SQUILLACI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3096/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che su alcune aree di proprietà di S.G.M., S.E., S.M. e S.G. il Comune di Reggio Calabria ha realizzato due tratti di strada, senza emanare alcun decreto di esproprio, sicchè con due distinte sentenze la locale Corte d’appello ha condannato il Comune a risarcire i danni scaturiti dall’occupazione illegittima;

i signori S. hanno quindi adito il Tar, allegando di essere ancora intestatari dei terreni in questione, sicchè, hanno sottolineato, il Comune avrebbe dovuto acquisire le aree al proprio patrimonio indisponibile, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, in modo da consentire la trascrizione del relativo titolo d’acquisto;

– il Tar ha ritenuto che il Comune, quale ente utilizzatore delle aree, aveva già corrisposto ai ricorrenti gli esaustivi importi oggetto delle condanne emesse dalla Corte d’appello, sicchè, pur dovendo emanare un formale provvedimento di acquisizione, null’altro doveva;

il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello successivamente proposto, facendo leva sulle sentenze della Corte d’appello di Reggio Calabria, divenute cosa giudicata, in base alle quali il Comune di Reggio Calabria aveva già acquistato la proprietà delle aree, contestualmente perduta dai signori S.; sicchè, ha proseguito, correttamente il Tar ha escluso che l’atto di acquisizione dovesse prevedere la corresponsione di ulteriori somme, in quanto il controvalore dei beni era stato già pagato e l’amministrazione, a seguito delle sentenze della Corte d’appello, ha continuato a possedere le aree, ma in forza di un titolo; d’altronde, la transazione intercorsa tra le parti, che ha fatto seguito alle suddette pronunce del giudice civile, ha stabilito che col pagamento della somma ivi prevista gli interessati non avrebbero avuto null’altro a pretendere nei confronti del Comune di Reggio Calabria;

contro questa sentenza S.G.M., S.E., S.M. e S.G. propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo e illustrano con memoria, cui reagisce con controricorso il Comune di Reggio Calabria, seguito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente respinta l’eccezione del Comune d’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, perchè i ricorrenti non hanno fatto valere lo sconfinamento di giurisdizione nel quale già sarebbe incorso il Tribunale amministrativo regionale; la possibilità di proporre ricorso per cassazione, deducendo la configurabilità dell’ipotesi dell’eccesso di potere giurisdizionale da parte di un giudice speciale, non è difatti in alcun modo preclusa dall’accettazione della giurisdizione sul fondo della controversia, derivante dal non aver sollevato la relativa questione nei gradi di merito (tra le ultime, Cass., sez. un., 14 settembre 2020, n. 19084; 29 ottobre 2020, n. 23899);

– con l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’eccesso di potere giurisdizionale perchè il Consiglio di Stato avrebbe svolto una valutazione di merito riservata all’autorità amministrativa, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 110c.p.a.;

– il motivo è inammissibile;

– va sul punto ribadito che, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, il sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione; l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorchè il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, atteso che in questi casi si può profilare, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (tra varie, Cass., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8311; sez. un., 24 gennaio 2020, n. 1608; sez. un., 12 marzo 2021, n. 7031);

– indubitabile è quindi che nel caso in esame il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare la portata del giudicato civile, traendone le conseguenze in ordine al conseguente giudizio amministrativo;

– il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 7500,00 per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi e al 15% a titolo di spese forfetarie, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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