Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12153 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6557-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOP SILVA MALA A RL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3056/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/04/08, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Sgroi Antonino, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’opposizione proposta dalla Coop Silva Mala a rl in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo concernente i contributi dovuti all’Inps per il mese di luglio 1990. La Corte territoriale riteneva infatti che si fosse maturata la prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, negando effetto interruttivo del termine al fatto che la Cooperativa avesse presentato il modello DM 10 insoluto in data 24 settembre 1990. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre mentre la Cooperativa è rimasta intimata. L’Inps lamenta che non sia stata conferita efficacia interruttiva all’invio, il 24 settembre 1990, del modello DM 10 concernente i contributi insoluti del luglio precedente;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato già affermato (Cass. n. 19334 del 17/12/2003, seguita da numerose altre conformi) che “La presentazione all’INPS, da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui cd. “modelli DM 10/M” non può essere configurata come riconoscimento del debito contributivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., trattandosi di un atto che – avendo come scadenza il giorno 20 di ogni mese (secondo il disposto del D.M. 24 febbraio 1984, art. 1 emanato ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 1 convertito in L. n. 638 del 1983) – interviene in un momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’Istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo dopo la suddetta data di scadenza). Qualora però la denuncia contributiva venga inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, la denuncia stessa ben può essere considerata come atto di riconoscimento del debito.” In quel caso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per effetto della interruzione della prescrizione, aveva ritenuto ancora applicabile il termine decennale di prescrizione ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3.

Nella specie il modello DM 10 fu inviato nel settembre 1990 e quindi ben oltre il termine di scadenza, onde ad esso dovrebbe essere conferita efficacia interruttiva, tale da mantenere, ai sensi della medesima L. n. 335 del 1995, il precedente termine di prescrizione decennale. Il ricorso va quindi accoltola sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità i ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo concernente i contributi del luglio 1990. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo concernente i contributi del luglio 1990. Condanna la Cooperativa al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto a primo grado, in complessivi Euro ottocentotrentaquattro, di cui quattrocentoventiquattro per diritti ed Euro trecentottanta per onorari; per il secondo grado in complessivi Euro novecentotre e ottanta, di cui quattrocentosessanta e sessantatre per diritti e in Euro quattrocentotredici e diciassette per onorari, per il giudizio di cassazione in Euro trenta per esborsi ed in Euro ottocentoquarantacinque per onorari, oltre accessori di legge per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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