Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12152 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto n.

44, presso l’avv. Fazio Felice, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 91/09/07, depositata il 25 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. F.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 91/09/07, depositata il 25 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per INVIM relativa ad un atto registrato nel 1993.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice a quo dichiarato, in assenza di costituzione dell’appellato, l’inammissibilità dell’appello a seguito della omessa produzione, da parte dell’ufficio appellante, dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica dell’atto a mezzo posta, appare manifestamente fondato, sulla base del principio secondo il quale nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16) e l’appellato (come nella specie) non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184 bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Cass. n. 9769 del 2008, in applicazione di Cass., Sez. un., n. 627 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, in quanto il processo non poteva essere proseguito;

che l’intimata Agenzia delle entrate (il cui controricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato consegnato per la notifica il 13 novembre 2008, a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data 11 agosto 2008) va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo (mentre non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di appello, non essendosi in quella sede costituito il contribuente).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna l’intimata Agenzia alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1400,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA