Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12152 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4940-2015 proposto da:

CODICE CENTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 123, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9423/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 3/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale parte intimata, ha condannato la Codice Centro s.r.l. al pagamento di somme, per differenze retributive a titolo di compenso per lavoro straordinario e di T.F.R., derivanti dall’inclusione della predetta somma nella relativa base di calcolo;

2. avverso tale sentenza la Codice Centro s.r.l. ricorre, affidando il ricorso ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale, deducendo violazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 e 2702 c.c.) in relazione al ritenuto assolvimento dell’onere probatorio sulla base delle risultanze di causa, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova dello svolgimento del lavoro straordinario in base alla valutazione congiunta del prospetto delle ore di straordinario svolte, redatto dallo stesso lavoratore e contestato dal datore di lavoro, e il riconoscimento specifico datoriale di avere effettivamente corrisposto al lavoratore compensi per lavoro straordinario;

3. l’intimato non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5 il ricorso è infondato perchè una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio;

6. un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; – abbia invertito gli oneri probatori;

7. nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti e le relative doglianze sono mal poste;

8. la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito e la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

9. il ricorso va rigettato;

10. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

11. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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