Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12152 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. III, 14/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22147/2013 proposto da:

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti e

procuratori T.G. e B.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato

SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI CREVANI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMAGNESE, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO,

67, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PAGANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA MARENZI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO SOMEC SOCIETA’ MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2370/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2012, R.G.N. 3714/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato NICOLETTA COSTANZO per delega;

udito VINCENZO PAGANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 28 giugno 2012, rigettava l’impugnazione proposta dalle Assicurazioni Generali S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Voghera, con la quale, tra l’altro, era stato dichiarato “il diritto del Comune di Romagnese di ottenere il pagamento delle fideiussioni rilasciate da Assicurazioni Generali a garanzia dell’adempimento dei contratti stipulati da SO.ME.C. con il Comune”, in relazione ad un appalto, affidato alla stessa SO.ME.C. dall’anzidetta Amministrazione comunale, per lavori di costruzione di un’opera pubblica (casa albergo per anziani).

1.1. – A tal riguardo, la Corte territoriale riteneva che, nonostante le due polizze rilasciate dalla società di assicurazioni non contenessero la formula “a semplice richiesta” o altra equivalente, in base all’art. 5 delle condizioni generali di assicurazione si evinceva trattarsi di due contratti di garanzia autonoma.

Detto art. 5, infatti, prevedeva che: “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ente Appaltante”, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di So.ME.C.; ed altresì stabiliva che: “il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”.

Sicchè, il giudice d’appello osservava che la “previsione di un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Comune per il pagamento delle Assicurazioni Generali, quindi senza la possibilità di alcuna eccezione che la compagnia avrebbe potuto opporre al committente e, nel contempo, la previsione della sufficienza di un semplice avviso di Assicurazioni Generali a SO.ME.C. prima del pagamento, senza necessità di un preventivo consenso da parte di quest’ultima e con l’esclusione della possibilità del garantito di eccepire alcunchè al garante”, erano circostanze “indicative, al di là dell’uso di formule di “stile”, quale “a semplice richiesta” e simili, del carattere autonomo della garanzia, suscettibile di essere fatta valere dal creditore con una richiesta che, se tempestiva, doveva essere soddisfatta dal garante dell’appaltatore, indipendentemente dalle sorti del rapporto fra quest’ultimo ed il committente”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre le Generali S.p.A. (già Assicurazioni Generali S.p.A.) sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Romagnese.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato Fallimento della SO.ME.C. s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in riferimento agli artt. 1936, 1945 e 1322 c.c., “in relazione all’interpretazione dei contratti/polizze fideiussorie e soprattutto dell’art. 5 delle condizioni generali di entrambe le polizze fideiussorie”.

La Corte territoriale avrebbe mal governato i criteri di ermeneutica contrattuale nel giungere a ritenere che le polizze fideiussorie stipulate in favore del Comune di Romagnese “non fossero fideiussioni in senso proprio, bensì contratti di garanzia autonoma” e ciò sulla base di una erronea lettura dell’art. 5 delle condizioni generali di polizza, il quale non conteneva la formula “a semplice richiesta o altra equivalente”.

Peraltro, anche al di là della mancanza di detta formula, il giudice d’appello avrebbe erroneamente interpretato le polizze, non considerando che dal testo contrattuale emergeva che Assicurazioni Generali era “Fideiussore” e che l’anzidetto art. 5 non conteneva “alcun elemento” che consentisse “di inferire – dalla presenza di un termine di pagamento – l’impossibilità da parte di Assicurazioni Generali di sollevare eccezioni”.

Inoltre, la natura di contratto autonomo di garanzia non poteva desumersi dalla circostanza della “sufficienza del semplice avviso (senza necessità di previo consenso) prima del pagamento”, nè dal fatto che “la ditta obbligata nulla potrà eccepire alla compagnia in merito a tale pagamento”. Il primo elemento, infatti, è “tipico della fideiussione”, mentre dal secondo elemento non è dato comprendere in che modo esso “possa incidere sulla qualifica dei contratti come autonomi di garanzia e possa fare ritenere che in tali contratti non vi sia l’accessorietà tipica della fideiussione”.

In definitiva, dalle polizze, in cui era esplicito il richiamo all’art. 1944 c.c., non emergeva “la volontà di derogare alla disciplina sulla fideiussione e, in particolare, al disposto dell’art. 1945 c.c.”, là dove, peraltro, lo stesso orientamento seguito dal giudice di appello, e inaugurato dalla sentenza n. 3947 del 2010 delle Sezioni Unite, era da ritenersi “errato e meriti quindi di essere abbandonato”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione in ordine alla “verifica dell’esistenza o meno nelle due polizze fideiussorie per cui è causa di un impegno di assicurazioni Generali al pagamento cosiddetto a prima richiesta in deroga al disposto dell’art. 1945 c.c.”.

La Corte d’appello avrebbe motivato in modo insufficiente e contraddittorio nella parte in cui ha trascurato che, in assenza della formula “a prima richiesta” o di altra analoga, la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia è possibile unicamente ove dal testo negoziale “emerga senza dubbio (e sulla base di elementi univoci ed in equivoci) la sussistenza di quella completa autonomia dal rapporto fondamentale che caratterizza il contratto autonomo (appunto) di garanzia”; elementi “univoci ed inequivoci che non emergono di certo dall’art. 5 delle condizioni di assicurazione (unica disposizione su cui la Corte ha fondato la propria decisione).

3. – Entrambi i motivi – da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – non possono trovare accoglimento.

3.1. – Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire dall’arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010 (orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi, non essendo state esibite contrarie ragioni decisive), “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.

Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonchè dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952 c.c., comma 2, all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).

Peraltro, se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), tuttavia, in presenza di elementi quali quelli in precedenza indicati che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario.

L’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è, in ogni caso, questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (tra le tante, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3678).

3.2. – Nella specie, il giudice di appello, nel giungere a qualificare le polizze per cui è causa come contratti autonomi di garanzia (cfr. sintesi al par. 1.1. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia), ha evidenziato l’assenza di formule del tipo “a semplice a richiesta” o analoghe nelle polizze stipulate in favore del Comune di Romagnese, assumendone, però, l’irrilevanza a fronte del tenore della clausola contrattuale (di cui all’art. 5 delle condizioni generali di polizza) che, per un verso, stabiliva un termine massimo (30 giorni) per il garante nel provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, senza beneficio di escussione del debitore principale – e, dunque, un termine significativamente ristretto perchè il garante potesse effettivamente opporre al committente le eccezioni dell’appaltatore, nonchè, per altro verso, ma in stretta correlazione, l’impossibilità del debitore principale – che avrebbe dovuto soltanto ricevere un mero avviso prima del pagamento e senza dover prestare il proprio consenso – “di eccepire alcunchè al garante”.

Ciò nel contesto – armonico rispetto al quadro funzionale del negozio di cd. Garantievertrag, sopra rammentato – di un rapporto tra creditore e debitore principale scaturente da un contratto di appalto di opere pubbliche, là dove l’escussione delle polizze è dipesa dalla rescissione del contratto di appalto (per abbandono dei lavori da parte dell’appaltatore: cfr. p. 8 sentenza impugnata), venendone, dunque, valorizzata la funzione indennitaria del mancato adempimento della obbligazione infungibile del debitore.

Dunque, la Corte territoriale non ha fatto mal governo delle regole di esegesi negoziale, interpretando le polizze fideiussorie a partire dal testo contrattuale, ma ricercando, tramite esso, la comune intenzione dei contraenti, senza quindi arrestarsi al significato letterale ed avendo di mira la disciplina di riferimento – quella della fideiussione rispetto alla quale, in linea con i principi di diritto in precedenza rammentati, ha reputato che le polizze anzidette derogassero. Tale esito è esibito in forza di una motivazione sufficiente e plausibile nel suo sviluppo, che, dunque, non è scalfita dalle censure di parte ricorrente, che, per il resto, propongono esse stesse, ma in modo inammissibile (perchè vengono a surrogarsi nell’attività ermeneutica spettante al giudice del merito), una interpretazione del regolamento contrattuale in senso favorevole alla stessa compagnia di assicurazioni.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimata curatela fallimentare che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In ragione del rigetto del ricorso occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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