Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12152 del 03/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6330-2010 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (OMISSIS),
Fondazione di diritto privato, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CINELLI MAURIZIO,
(STUDIO LEGALE BDL), che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine di ricorso;
– ricorrente –
contro
L.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARROZZA PIETRO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 876/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
18/12/08, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA; udito
l’Avvocato Giacobbe Giovanni, difensore del controricorrente che
insiste per il rigetto e l’inammissibilità del ricorso e deposita
cartolina A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina ha dichiarato il diritto dell’avv. L.C.A. a percepire la pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed ASSISTENZA Forense con decorrenza dal primo luglio 1998.
Avverso detta sentenza ricorre la Cassa soccombente, mentre la parte privata resiste con a controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso per acquiescenza; Ritenuto che vi è un preliminare motivo di inammissibilità del ricorso che attiene alla procura; questa infatti venne rilasciata a margine del ricorso, ma reca la delega al procuratore di ricorrere avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona sez. lavoro n. 304 pronunciata il 5 giugno 2009, mentre l’attuale ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina emessa il 18.12.2008 e depositata il 16.2.2009;
Ritenuto che pertanto il ricorso risulta privo di valida procura e che quindi va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi oltre duemila Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CAP. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011