Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12152 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6330-2010 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (OMISSIS),

Fondazione di diritto privato, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CINELLI MAURIZIO,

(STUDIO LEGALE BDL), che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine di ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARROZZA PIETRO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 876/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

18/12/08, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA; udito

l’Avvocato Giacobbe Giovanni, difensore del controricorrente che

insiste per il rigetto e l’inammissibilità del ricorso e deposita

cartolina A/R;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina ha dichiarato il diritto dell’avv. L.C.A. a percepire la pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed ASSISTENZA Forense con decorrenza dal primo luglio 1998.

Avverso detta sentenza ricorre la Cassa soccombente, mentre la parte privata resiste con a controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso per acquiescenza; Ritenuto che vi è un preliminare motivo di inammissibilità del ricorso che attiene alla procura; questa infatti venne rilasciata a margine del ricorso, ma reca la delega al procuratore di ricorrere avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona sez. lavoro n. 304 pronunciata il 5 giugno 2009, mentre l’attuale ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina emessa il 18.12.2008 e depositata il 16.2.2009;

Ritenuto che pertanto il ricorso risulta privo di valida procura e che quindi va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi oltre duemila Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CAP. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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