Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12151 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO MEDICO SANATRIX di Flagella & C. s.r.l., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Ottaviano n. 9, presso dr. Domenico Cardacino, rappresentata e difesa

dall’avv. Lebotti Raffaele giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 37/03/08, depositata il 14 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Centro Medico Sanatrix di Flagella & C. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 37/03/08, depositata il 14 aprile 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato proposto senza l’assistenza di difensore abilitato.

L ‘Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 12, 14 e 18 appare manifestamente fondato, in virtù del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, nelle controversie tributarie di valore superiore a L. 5.000.000 (ora Euro 2582,28), per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria (Cass., Sez. un., n. 22601 del 2004, nonchè, ex plurimis, Cass. nn. 620 del 2006, 13208 del 2007, 18129 del 2009). Peraltro, nella fattispecie, è pacifico che la società contribuente ha provveduto spontaneamente a munirsi di difensore tecnico nel corso del giudizio di primo grado.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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