Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12151 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3068-2015 proposto da:

MERCATI ALIMENTARI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 23, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 207/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO,

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale parte intimata, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società in epigrafe indicata, premessa, per quanto in questa sede rileva, la validità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (ritenuto, dal primo giudice, affetto da nullità insanabile);

2. per la Corte territoriale mal si comprendeva la decisione in rito del primo giudice, assunta a sanatoria pacificamente avvenuta (per essersi la parte resistente difesa nel merito), all’esito dell’istruttoria testimoniale ammessa ed espletata, posti sia la controparte, sia il giudicante in condizione di difendersi e comprendere la domanda;

3. la sentenza è impugnata dalla società in epigrafe indicata che, con ricorso affidato ad un unico motivo, denuncia violazione di legge (art. 414 c.p.c., n. 4);

4. l’intimato non ha svolto attività difensiva;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. la giurisprudenza di legittimità ha già affermato, in plurime occasioni, che nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, per omessa determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto risulti impossibile l’individuazione esatta della pretesa del ricorrente ed il resistente non possa apprestare una compiuta difesa, il che implica, peraltro, un’interpretazione dell’atto introduttivo riservata al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione (cfr., fra le tante, Cass. n. 9288/2016, Cass. n. 820/2007, Cass. n. 6501/2002);

7. inoltre, le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 17 giugno 2004, n. 11353 hanno affermato che: “Nel rito del lavoro il ricorrente deve – analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163 c.p.c., n. 4 – indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4 nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5, (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c., del vizio dell’atto, comprovano l’avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso, sicchè il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell’attore della norma codicistica sull’onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416 c.p.c., comma 3), ma anche l’attore (art. 414 c.p.c., n. 5), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall’inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell’interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13” (così Cass. Sez.U. n. 11353/2004 cit.);

8. la sentenza impugnata si è conformata ai principi esposti ed è pertanto immune dall’unica censura svolta;

9. il ricorso va, pertanto, rigettato;

10. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

11. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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