Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12151 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 28/03/2018, dep. 08/05/2019), n.12151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1531/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Roberto Amodio, con domicilio

eletto in Roma, alla via Cosseria, n. 2 presso lo studio del Dott.

Alfredo Placidi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Puglia n. 1190/14/14 depositata in data 23 maggio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2019

dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

Con istanza del 28 dicembre 2009 alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bari, C.V., ex dipendente della Banca Commerciale Italiana, chiedeva il rimborso dell’Irpef trattenuta dal Fondo Pensioni per il personale della B.C.I. in occasione della liquidazione della sua posizione, lamentando che, ai fini del calcolo della ritenuta da operare, fosse stata sottoposta a tassazione l’intera base imponibile del capitale maturato, non considerando l’imponibile esente costituito dai contributi dallo stesso versati sino al 31 dicembre 1994, come previsto dal t.u.i.r., art. 17, comma 1 (già art. 16); formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava dinanzi alla Commissione provinciale, la quale accoglieva il ricorso, rilevando che l’imposta era stata calcolata “sull’intero fondo pensioni liquidato senza considerare la franchigia corrispondente alle somme trattenute al ricorrente per la sua partecipazione al fondo sino al 31 dicembre 1994” e che tale importo non doveva essere sottoposto a tassazione in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, vigente ratione temporis, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria doveva provvedere alla rideterminazione delle imposte addebitate al contribuente.

In esito all’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado, osservando che al tempo della costituzione del rapporto ogni dipendente era tenuto a versare una percentuale della sua retribuzione a titolo di contributo per la partecipazione al fondo, che veniva trattenuta dalla Banca Commerciale Italiana all’atto del pagamento degli emolumenti, e che la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 30/02, aveva precisato che l’ammontare netto era costituito dall’importo delle indennità che eccedeva quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempre che l’importo dei contributi a carico del lavoratore non eccedesse il 4 per cento dell’importo annuo.

Rilevava, quindi, che il Fondo avrebbe dovuto procedere al calcolo della ritenuta non sull’ammontare totale della rendita capitalizzata, bensì sull’ammontare netto derivante dall’abbattimento di contributi esenti dall’imposizione fiscale in quanto rientrante nel limite del 4 per cento.

Aggiungeva, infine, che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11950 del 2012, aveva rigettato l’impugnazione dell’Amministrazione sul presupposto che la certificazione rilasciata dal fondo (nel caso di specie esibita in primo grado in data 8 febbraio 2012) fugava ogni dubbio sulla restituzione delle ritenute operate in eccesso.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione del t.u.i.r., artt. 16 e 17, nella versione vigente ratione temporis, nonchè del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Evidenzia, in primo luogo, che:

a) il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana fino al 1954 ha operato in sostituzione del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia ed in seguito ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza integrativa, finanziata mediante un contributo sulle retribuzioni;

b) dal 1^ gennaio 1955 i dipendenti della B.C.I. sono stati iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps (cd. AGO) e, al fine di non gravare i dipendenti di una doppia contribuzione, quella per il Fondo e quella per l’AGO (Inps), la Banca dal 1955 al 1994 si è assunta l’onere di pagare la contribuzione obbligatoria dovuta all’Inps gravante, per legge, sui lavoratori dipendenti, mentre i dipendenti hanno versato l’intera quota contributiva al Fondo pensioni per il personale della Banca con trattenute in busta paga; tale meccanismo contabile ha determinato un incrocio contributivo, detto chassè-croisè, che ha evitato la doppia contabilità sia per i contributi previdenziali destinati all’Inps, sia per i contributi destinati al Fondo;

c) per effetto di tale ripartizione di entrambe le contribuzioni ogni dipendente ha sostenuto il solo onere dei contributi al Fondo pensioni integrativo al fine di percepire due pensioni: quella dell’Inps e quella del Fondo; il sistema chassè-croisè è stato superato da un accordo tra la Banca e le organizzazioni sindacali, in forza del quale dal 1^ gennaio 1995 il carico relativo alla contribuzione Inps è stato ripartito tra la Banca ed i lavoratori, mentre la Banca si è assunta integralmente l’onere dei contributi da versare al Fondo; pertanto, a seguito di tale distribuzione degli oneri contributivi tra le due parti del rapporto di lavoro, il contribuente non ha versato alcun contributo “obbligatorio” al Fondo e nessun contributo è rimasto fiscalmente a suo carico;

d) i contributi versati al Fondo non sono quelli disciplinati dal t.u.i.r., art. 17, comma 2, in vigore fino al 2000; dalla documentazione acquisita agli atti si rileva che detto Fondo era costituito sulla base di un accordo sindacale fra la parte datoriale ed i lavoratori, con l’obbligo di contribuzione non in virtù di disposizione legislativa, ma in base ad accordo di natura privatistica.

Deduce, quindi, che la questione oggetto del giudizio è se, ai fini della determinazione della base imponibile sulla somma liquidata da un Fondo Pensioni istituito in favore di dipendenti della Banca Commerciale Italiana, le somme erogate a titolo di capitalizzazione della pensione maturata a seguito dei versamenti contributivi di un dipendente finalizzati all’erogazione della pensione – capitalizzazione successiva all’avvenuto inizio della erogazione della pensione – debbano essere assoggettate ad un regime impositivo per cui all’imponibile lordo vada sottratto l’ammontare dei contributi versati.

Rappresenta che, nel caso di specie, è pacifico che il rapporto previdenziale instaurato tra il Fondo ed i propri dipendenti iscritti era finalizzato alla costituzione di un trattamento pensionistico integrativo, sicchè è evidente che i contributi corrisposti costituivano il corrispettivo della pensione erogata al momento della cessazione del rapporto di lavoro (e non della indennità che è stata successivamente corrisposta in sostituzione di essa) e che il t.u.i.r., art. 17, comma 2 (vecchia numerazione), nel testo in vigore dal 1^ gennaio 2001, consente di determinare l’imponibile delle altre indennità previste dal t.u.i.r., art. 16, comma 1, deducendo dall’importo lordo percepito i soli contributi dovuti per legge e non quelli corrisposti volontariamente, come nel caso in esame.

Ad avviso della difesa erariale, peraltro, la pronuncia della Commissione regionale viola l’art. 2697 c.c., nella parte in cui afferma “Dallo statino stipendi si evince la voce trattenute per il fondo pensioni”, in quanto non tiene conto della documentazione rilasciata dall’Ente pensionistico e si basa su prospetti di contribuzione, forniti dal contribuente, che non dimostrano che i contributi sono rimasti a carico del lavoratore, nonchè su semplici fogli di calcolo, privi di intestazione, in assenza di cerificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Fondo Pensioni, dalla quale si potrebbe evincere l’effettiva quota di contribuzione rimasta a carico fiscale del lavoratore e la misura della stessa.

Ribadisce, quindi, che dalla documentazione prodotta dal contribuente non è possibile rilevare l’ammontare dei contributi rimasti effettivamente a carico del contribuente, ovvero della “quota esente Irpef, non eccedente il limite del 4% della retribuzione”, non essendo stata esibita certificazione rilasciata dal Fondo o dalla Banca.

2. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione su fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la sentenza impugnata è gravemente carente ed affetta da deficienza logico-motivazionale, poichè non si sofferma su circostanze oggetto di contraddittorio tra le parti, quali l’assenza di attestazione da parte del Fondo che la contribuzione sia rimasta a carico del contribuente, la circostanza che la quota di contribuzione “non sia stata già dedotta, da parte del sostituto d’imposta fondo Pensione B.C.I., dall’imponibile del capitale/indennità da corrispondere” e l’ammontare delle somme versate a titolo di contribuzione.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo mezzo di ricorso.

3.1. Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

3.2. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; Cass. n. 23030 del 29/10/2014; Cass. n. 124 del 4/1/2018).

La Commissione regionale, riconoscendo il diritto al rimborso, non si è attenuta agli indicati principi.

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

Le spese relative ai gradi del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo allo svolgimento del processo, mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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