Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12151 del 03/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/06/2011), n.12151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6123-2010 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale,

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell’istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO GIANDOMENICO,

FRASCONA’ LORELLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DUE ML DI MANFREDI LUCA E LUIGI SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 3/02/09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Catalano Giandomenico, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, riformando la statuizione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla Due MI di Manfredi Luca e Luigi sas avverso la cartella di pagamento avene ad oggetto premi Inail.

Rilevata la tempestività della opposizione, ed esclusi vizi formali della cartella – da eccepire solo con opposizione agli atti esecutivi da proporre entro i cinque giorni – la Corte territoriale rilevava che agli atti di causa non era rinvenibile alcun elemento da cui trarre la prova della fondatezza della richiesta di pagamento, di cui non era neppure indicato l’anno di riferimento, giacchè nella cartella vi era solo l’indicazione della scadenza, che non poteva coincidere con la data dell’insorgenza dell’obbligo. Vi era poi, nel fascicolo dell’Inail, il verbale ispettivo, redatto congiuntamente da ispettori Inps ed Inail, che però era privo di ogni riferimento alla posizione Inail, così precludendo ogni possibilità di verifica di quale fosse l’inadempimento per cui era stata avanzata la pretesa ai premi di cui alla cartella.

Avverso detta sentenza l’Inail propone ricorso con due motivi, l’opponente è rimasta intimata.

Con il primo mezzo l’Istituto denunzia difetto di motivazione e violazione di legge perchè la materia del contendere emergerebbe dall’atto di opposizione, laddove si sosteneva la illegittimità della cd. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 341 del 1995, art. 29 cui esso Istituto aveva risposto che la opponente era tenuta a versare i premi anche per i lavoratori assenti per permessi individuali.

Il fondamento della pretesa era stato reiterato nella memoria d’appello ed in primo grado era stata chiesta l’ammissione di prove testimoniali sulle circostanze di cui ai verbali di accertamento.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del primo motivo, perchè non si poteva affermare che non era stata data prova della pretesa da parte dell’ente previdenziale senza ammettere le prove richieste a sua dimostrazione.

Ritenuto che questo motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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